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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02296/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27212-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p. t., legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 2239/202t della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st . di SALERNO, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento (il secondo dei quali sostitutivo del primo) con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all'anno di imposta 2007, conseguenti, tra l'altro, a maggiori ricavi imputati al contribuente evinti da movimentazioni bancarie non giustificate; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Avellino che, con sentenza n. 516/2015, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 10454/12/17, depositata il'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò il gravame, confermando la decisione di prime cure, nella parte in cui la C.T.P. aveva ritenuto l'insussistenza di ragioni sopravvenute e nuove, legittimanti l'adizione del secondo avviso di accertamento.

Avverso tale sentenza, quindi, l'Ufficio propose ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con ordinanza 27627 del 29.10.2019, in virtù della quale, acclarata la legittimità del successivo accertamento, relativo a maggiori ricavi non dichiarati per movimenti bancari non giustificati, la predetta sentenza di appello è stata cassata, con rinvio alla medesima C.T.R. per un nuovo esame; che il contribuente ha quindi riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 2239/2022, depositata il 12/03/2021, ha infine accolto l'originario appello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sussista, a carico dell'Ufficio, un obbligo di indicazione analitica delle operazioni non giustificate, al contrario gravando sul contribuente, a /,_ Ric. 2021 n. 27212 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- fronte della presunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti bancari, l'onere (ritenuto non assolto, nella specie, dal CIPOLLE-7A) di dimostrare che "gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili" (cfr. sentenza impugnata, penultima p. della motivazione); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]-n-A ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 322-7, 38 e 39 DPR 600/73, anche in relazione all'art. 42 dpr 600/73 e art. 24 Cost." (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso che gravasse sull'Ufficio indicare analiticamente le operazioni bancarie sospette o, quantomeno, ingiustificate, sulla base dell'erroneo assunto che tale "obbligo...non è sancito da alcuna norma vigente" (cfr. ivi, p. 13, terzultimo cpv.); che il motivo è manifestamente infondato; che le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano, in capo al contribuente, un preciso ed analitico onere della prova contraria (arg. da Cass., Sez. 5, 15.7.2022, n. 22302, Rv. 665340-01): in particolare, questa Corte insegna che (a) mentre grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione ex artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass., Sez. 5, 5.5.2021, n. 11696, Rv. 661519-01) — con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto ad Ric. 2021 n. 27212 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione - al contrario (b) l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass., Sez. 5, 29.7.2016, n. 15857, Rv. 640618-01), senza che - con ciò disattendendosi all'assunto di parte ricorrente - risulti necessario procedere all'analisi, da parte dell'Ufficio, delle singole operazioni (Cass., Sez. 5, 21.3.2008, n. 7766, Rv. 602662-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l'AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] CIPOLLETrA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27212-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p. t., legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 2239/202t della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st . di SALERNO, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento (il secondo dei quali sostitutivo del primo) con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all'anno di imposta 2007, conseguenti, tra l'altro, a maggiori ricavi imputati al contribuente evinti da movimentazioni bancarie non giustificate; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Avellino che, con sentenza n. 516/2015, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 10454/12/17, depositata il'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò il gravame, confermando la decisione di prime cure, nella parte in cui la C.T.P. aveva ritenuto l'insussistenza di ragioni sopravvenute e nuove, legittimanti l'adizione del secondo avviso di accertamento. Avverso tale sentenza, quindi, l'Ufficio propose ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con ordinanza 27627 del 29.10.2019, in virtù della quale, acclarata la legittimità del successivo accertamento, relativo a maggiori ricavi non dichiarati per movimenti bancari non giustificati, la predetta sentenza di appello è stata cassata, con rinvio alla medesima C.T.R. per un nuovo esame; che il contribuente ha quindi riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 2239/2022, depositata il 12/03/2021, ha infine accolto l'originario appello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sussista, a carico dell'Ufficio, un obbligo di indicazione analitica delle operazioni non giustificate, al contrario gravando sul contribuente, a /,_ Ric. 2021 n. 27212 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- fronte della presunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti bancari, l'onere (ritenuto non assolto, nella specie, dal CIPOLLE-7A) di dimostrare che "gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili" (cfr. sentenza impugnata, penultima p. della motivazione); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]-n-A ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 322-7, 38 e 39 DPR 600/73, anche in relazione all'art. 42 dpr 600/73 e art. 24 Cost." (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso che gravasse sull'Ufficio indicare analiticamente le operazioni bancarie sospette o, quantomeno, ingiustificate, sulla base dell'erroneo assunto che tale "obbligo...non è sancito da alcuna norma vigente" (cfr. ivi, p. 13, terzultimo cpv.); che il motivo è manifestamente infondato; che le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano, in capo al contribuente, un preciso ed analitico onere della prova contraria (arg. da Cass., Sez. 5, 15.7.2022, n. 22302, Rv. 665340-01): in particolare, questa Corte insegna che (a) mentre grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione ex artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass., Sez. 5, 5.5.2021, n. 11696, Rv. 661519-01) — con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto ad Ric. 2021 n. 27212 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione - al contrario (b) l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass., Sez. 5, 29.7.2016, n. 15857, Rv. 640618-01), senza che - con ciò disattendendosi all'assunto di parte ricorrente - risulti necessario procedere all'analisi, da parte dell'Ufficio, delle singole operazioni (Cass., Sez. 5, 21.3.2008, n. 7766, Rv. 602662-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l'AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] CIPOLLETrA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c
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