CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata in data 12 gennaio 2018, con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Roma notificatogli il 29 ottobre 2016 e successivo ordine del Questore emesso lo stesso giorno, essendosi effettivamente allontanato dall'Italia, vi aveva fatto rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno; fatto accertato in Bardonecchia il 10 gennaio 2018; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo risultato provato che il 10 gennaio 2018 l'imputato (che aveva ammesso l'addebito in sede di convalida) aveva certato di entrare in Francia da Bardonecchia e che era stato respinto dalla polizia di frontiera francese, di talché egli aveva violato il divieto di reingresso nel territorio italiano nel termine indicato nel provvedimento di espulsione; Considerato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto al profilo della responsabilità; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro a 2