CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 34872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 marzo 2024 il GIP del Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della fungibilità tra la sottoposizione ad obbligo di dimora (con permanenza in casa in ore notturne) e pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati Ed invero, per costante interpretazione nomofilattica, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (da ultimo Sez. I n. 37302 del 9.9.2021, rv 281908). Nel caso in esame non è stata dimostrata, come si è argomentato in sede di merito, alcuna anomala imposizione di obblighi aggiuntivi, essendo stato imposto il solo, ordinario, divieto di uscita dalla abitazione in ore notturne. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]