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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43751/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma, in data 04/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto contestato con particolare riguardo alle modalità operate per la sua ricognizione.

Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le doglianze reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

Invero, il giudice d'appello - a pag. 4 della sentenza impugnata - ha già dato conto di come dalla descrizione del tatuaggio a forma di goccia sotto l'occhio, che effettivamente corrisponde a quello dell'imputato, dall'esito positivo delle individuazioni fotografiche e delle ricognizioni di persona nonché dalle identiche modalità della condotta delittuosa dovesse ritenersi provata aldilà di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del prevenuto in ordine ad entrambi gli episodi di rapina.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma, in data 04/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto contestato con particolare riguardo alle modalità operate per la sua ricognizione. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le doglianze reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Invero, il giudice d'appello - a pag. 4 della sentenza impugnata - ha già dato conto di come dalla descrizione del tatuaggio a forma di goccia sotto l'occhio, che effettivamente corrisponde a quello dell'imputato, dall'esito positivo delle individuazioni fotografiche e delle ricognizioni di persona nonché dalle identiche modalità della condotta delittuosa dovesse ritenersi provata aldilà di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del prevenuto in ordine ad entrambi gli episodi di rapina. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]