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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02089/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 9.4.2025 la Corte d'appello di Catania lo ha condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado; Rilevato che il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, dolendosi, in particolare, che la Corte d'appello non abbia tenuto in considerazione che il reato contestato era prossimo alla prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, giacché fondato su una erronea interpretazione delle disposizioni di legge da applicare, in quanto sia la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. che la determinazione del trattamento sanzionatorio richiedono la valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., attinenti alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, ai quali non può in alcun modo ricondursi il dato della prossimità del decorso dei termini di prescrizione; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 9.4.2025 la Corte d'appello di Catania lo ha condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado; Rilevato che il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, dolendosi, in particolare, che la Corte d'appello non abbia tenuto in considerazione che il reato contestato era prossimo alla prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, giacché fondato su una erronea interpretazione delle disposizioni di legge da applicare, in quanto sia la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. che la determinazione del trattamento sanzionatorio richiedono la valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., attinenti alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, ai quali non può in alcun modo ricondursi il dato della prossimità del decorso dei termini di prescrizione; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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