CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01VR6FI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla lamentata violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 286 del 1998 - per non avere l'istruttoria valutato i rapporti familiari che il ricorrente ha in Italia, in particolare il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - oltre ad essere dedotte in violazione del principio di autosufficienza, sono manifestamente infondate - al pari del rilievo, assolutamente inconferente, sulla possibile ed eventuale concedibilità del beneficio della liberazione anticipata che inciderebbe sulla pena - alla luce delle risultanze della relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Prato richiamate dal provvedimento impugnato. Da tale relazione, invero, emerge che il detenuto è cittadino straniero privo di permesso di soggiorno e non risulta versare in situazioni ostative alla sua espulsione (facendosi invero riferimento alla cessazione del rapporto di coniugio e all'assenza di richiesta di cittadinanza durante gli anni del matrimonio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.