CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 22608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 13/04/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 12 ottobre 2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 1 aprile 2019, che condannava alla pena di mesi otto di reclusione [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla violazione dell'art. 495 cod. pen., per aver attestato falsamente la propria identità personale ad ufficiali di polizia giudiziaria in occasione di un controllo stradale, dichiarando di essere [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il 4 gennaio 1986 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 26. 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente la violazione della regola dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, deducendo la natura indiziaria del risultato probatorio e dunque il difetto dei profili di gravità, precisione e concordanza nella delibazione della Corte di appello di Torino. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per mancanza della stessa in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente, richiamando le argomentazioni del primo motivo, deduce carenza motivazionale quanto al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], nonché delle dichiarazioni dello stesso Manno, con violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. 5. Il terzo motivo deduce violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine alla qualificazione giuridica, dovendo la fattispecie concreta essere ricondotta alla violazione dell'art. 496 cod. pen. e non a quella ritenuta relativa all'art. 495 cod. pen. 6. Il quarto motivo lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata sostituzione della pena ex art. 53 I. 689/81, in particolare non avendo la Corte di merito effettuato un giudizio globale in ordine a tutti i parametri dell'art.133 cod. pen. ed essendosi limitata alla delibazione della sola capacità a delinquere. 7. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 13 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo e al secondo motivo in quanto generici, al terzo motivo in quanto manifestamente infondato a fronte dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il quarto per avere la Corte effettuato la delibazione richiesta per l'applicazione delle pene sostitutive, effettuando il giudizio prognostico con esito negativo. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. Le doglianze transitano attraverso una rilettura in fatto delle risultanze dibattimentali e sono tese a valorizzare l'attendibilità della versione dell'imputato e della testimone a discarico, [OSCURATO:PERSONA], presente in auto con il Manno all'atto del controllo di polizia giudiziaria, nonché l'inattendibilità del teste di polizia giudiziaria. In sostanza il ricorrente ripropone la tesi che ebbe a dichiarare le complete generalità del nipote Calcagno non alla polizia giudiziaria, bensì alla Candri. E' evidente che si veda in tema di richiesta, a questa Corte di legittimità, di effettuare una rivalutazione versata in fatto, del tutto inammissibile, senza che vi sia un deficit motivazionale del provvedimento impugnato. Quanto ai parametri normativi invocati e ritenuti violati, artt. 192 e 533 cod. proc. pen., va evidenziato come inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex nnultis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Va evidenziato come altrettanto inammissibile sia la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Per altro, anche la dedotta mancanza di motivazione è manifestamente infondata, quanto al difetto di esame complessivo delle risultanze probatorie. La Corte di merito rende conto ampiamente, con un giudizio congruo, logico, comparativo delle risultanze istruttorie tutte, del proprio convincimento, per altro dovendo escludersi che si possa ritenere indiziaria — come dedotto nei motivi in esame — la valutazione probatoria operata, essendo la condotta oggetto di diretta percezione da parte dei testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria. Né il ricorrente, che di fatto invoca la prospettata lettura alternativa e deduce un sostanziale travisamento della prova, correda di autosufficienza il ricorso, come osservato in modo condivisibile dalla Procura generale, in quanto lamentando l'errata interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni e dell'imputato avrebbe dovuto indicare o allegare gli atti istruttori richiamati. Va ricordato come in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 27643201). Ne consegue l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.1 La Corte di appello fa buon governo dei criteri ermeneutici, richiamando due arresti di questa Sezione — Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 e Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 — quindi mostrando, nel disattendere il motivo di appello, di fare applicazione dell'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e da questo stesso Collegio: integra il reato di cui all'art. 495 c.p. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla L. n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009, Asiedu, Rv. 244004). 3.2 Le citate sentenze Lauro e Sdiri, dunque, rilevano debba trovare applicazione l'art. 495 c.p. — e non l'art. 496 c.p., che è norma residuale rispetto alla prima — in presenza di due elementi distintivi della condotta. Il primo, consistente, come nel caso di specie, nella dichiarazione falsa sulle generalità che si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'art. 495. Il secondo, quanto al destinatario passivo della dichiarazione, che deve essere necessariamente un pubblico ufficiale, il che è nel caso in esame, non anche un incaricato di pubblico servizio. L' attestazione rilevante ai fini dell'art. 495 ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Né rileva la circostanza, solo dedotta e non comprovata, che Manno avesse con sé la carta di identità, mai esibita. 3.3 Deve quindi richiamare il Collegio il principio di diritto per cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, anche se munito di documenti di identificazione che non esibisce, rende ai Carabinieri nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali. Ne deriva l'inammissibilità del terzo motivo per manifesta infondatezza. 4. Il quarto motivo è inammissibile. 4.1 La motivazione sul punto è assolutamente logica e congrua: la Corte di appello ha rilevato come i precedenti penali del Manno dimostrino la carenza di efficacia special-preventiva delle sanzioni, anche detentive, già inflitte in precedenza, tanto inefficaci da escludere la sanzione sostitutiva, con riferimento alle peculiare capacità a delinquere, in relazione ai parametri dell'art. 133 cod. pen. Sul punto deve rilevarsi che l'art. 58, comma 2, I. 24 novembre 1981, n. 689, prescrive che il giudice «Non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A ben vedere, la motivazione resa dalla Corte di appello è assolutamente adeguata e rende conto della ragione per cui la prognosi sia negativa, quanto al rispetto delle prescrizioni, a causa della vita anteatta e della immutata capacità a delinquere del ricorrente. Va, per altro, evidenziato come in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300) anche quando la non applicazione consegua alla sussistenza di precedenti penali (Sez. 2, Sentenza n. 4564 del 09/02/1993, Papadia, Rv. 194152). 4.2 Pertanto il Collegio rileva come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, anche quando la non applicazione consegua alla sussistenza di precedenti penali e alla vita anteatta, ai sensi dell'art. 133 comma 2, n. 2 cod. pen., indicatori attestanti la capacità a delinquere che possono fondare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, come richiesta dall'art. 58, comma 2, L 24 novembre 1981, n. 689. 5. Ne consegue l'inammissibilità per manifesta infondatezza anche del quarto motivo. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri