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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 44684/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi proposti esulano dal novero di quelli deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

In tale ipotesi viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sfflente Elisabet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, recependo l'accordo tra le parti, ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza. 3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi proposti esulano dal novero di quelli deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. In tale ipotesi viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sfflente Elisabet
Sentenza Cassazione n. 44684/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris