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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20846/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce vizi di motivazione: 1) in tema di dolo, in quanto il suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sarebbe stato determinato da una contingente situazione familiare nonché circoscritto nello spazio e nel tempo, e perciò non sorretto dalla volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità; 2) in ordine al diniego di una pena sostitutiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Quanto al primo motivo, è indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155).

Il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli di polizia (tra moltissime, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118).

2.2. Riguardo al secondo motivo, la sentenza, diversamente da quanto si deduce in ricorso, non si è limitata a valorizzare i precedenti dell'imputato, ma ha ragionevolmente concluso che questi ultimi, per il numero e la gravità degli stessi, ne connotano negativamente la personalità, perciò giustificando una prognosi negativa circa l'adempimento, da parte sua, delle relative prescrizioni

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione: 1) in tema di dolo, in quanto il suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sarebbe stato determinato da una contingente situazione familiare nonché circoscritto nello spazio e nel tempo, e perciò non sorretto dalla volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità; 2) in ordine al diniego di una pena sostitutiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, è indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). Il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli di polizia (tra moltissime, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2.2. Riguardo al secondo motivo, la sentenza, diversamente da quanto si deduce in ricorso, non si è limitata a valorizzare i precedenti dell'imputato, ma ha ragionevolmente concluso che questi ultimi, per il numero e la gravità degli stessi, ne connotano negativamente la personalità, perciò giustificando una prognosi negativa circa l'adempimento, da parte sua, delle relative prescrizioni 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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