CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 11040/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. in data 3 marzo 2021, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza emessa il 18 ottobre 2018, irrevocabile il 7 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 648 cod. pen.; 2 e 4 legge n. 895 del 1967. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di censura. Con il primo è stata eccepita nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione di prova decisiva e, quindi, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale, senza esprimere motivazione adeguata, avrebbe erroneamente omesso di procedere all'assunzione di fondamentali elementi probatori richiesti dalla difesa. Non sarebbero state considerate, in particolare, le risultanze scaturite da una svolta consulenza antropometrica, dalla quale sarebbe risultato, in esito al confronto effettuato tra le fotografie in atti e quelle fornite dalla difesa, che l'Avroian non sarebbe stato presente sui luoghi di espletamento del crimine, non essendo individuabile in costui il soggetto ripreso dalle telecamere. Tale conclusione costituirebbe un elemento probatorio di assoluto e dirimente rilievo, tenuto conto della natura obiettiva e scientifica caratterizzante i dati antropometrici, a fronte delle dubbie modalità con cui l'odierno condannato era stato riconosciuto come soggetto materialmente autore dei fatti delittuosi, altresì valutata l'inspiegabile assenza in atti dei filmati delle telecamere di videosorveglianza citati dagli operanti di P.G. — inopportunamente non ascoltati dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di assenza di tali filmati -. Parimenti illegittima risulterebbe, poi, la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], madre del condannato, che avrebbe potuto indicare circostanze decisive ai fini della pronuncia del suo proscioglimento, in particolar modo inerenti alla presenza di quest'ultimo in casa al momento della consumazione dei reati. Tutte quelle indicate costituirebbero delle prove nuove, di rilievo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. per l'adozione dell'invocata pronuncia di revisione, essendosi svolto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Monza in assenza dell'imputato. Con la seconda doglianza è stata dedotta nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine al contenuto della prova dichiarativa, con conseguente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A dire del ricorrente, infatti, la Corte di appello avrebbe mal interpretato, sotto vari profili, l'unica prova dichiarativa assunta, commettendo più errori nella valutazione dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'Avroian - in particolar modo con riguardo alla corretta geolocalizzazione del suo luogo di lavoro, importante ai fini della determinazione del tempo necessario a raggiungere l'abitazione del condannato - pervenendo erroneamente a minarne la sua attendibilità. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della prova (unica diretta) che conduce all'attribuzione al condannato dei reati contestati e alla necessaria identificazione del reo, con conseguente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il Tribunale di Monza ha, come detto, ritenuto la responsabilità dell'Avroian soprattutto all'esito del riconoscimento effettuato dagli operanti di P.G. della sua persona in quella ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, per cui risulterebbe di particolare gravità la circostanza che la Corte di appello non abbia espresso considerazione alcuna sul fatto che tali filmati - unica prova diretta posta a carico del ricorrente - sarebbero risultati assenti nel fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. L'istituto della revisione prevede che gli elementi idonei a sorreggere l'istanza, per come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen., siano «tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 e 530 o art. 531». La ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è, infatti, costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna. La ratio dell'istituto non può, pertanto, che essere individuata nell'irrinunciabile esigenza del favor innocentiae, che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441-01). Il senso e la portata della revisione, sottolineati in più occasioni dalla Corte costituzionale con il richiamo all'art. 24 Cost., si rinvengono nell'esigenza «di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (Corte Cost. n. 28 del 14 febbraio 1969). Si deve ricordare, inoltre, che il carattere straordinario dell'impugnazione e la sua attitudine a superare il giudicato giustifica i suoi limiti di ammissibilità, essendo l'istituto finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che «la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (Corte cost. n. 129 del 27 febbraio 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto, che sono espressione di scelte di valore che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. 3. L'istituto della revisione non si configura, pertanto, come un'impugnazione tardiva, che permetta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Serpico, Rv. 227242-01). E' pacifico, in altri termini, che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. 4. Orbene, applicando i suddetti parametri interpretativi al caso di esame, deve ritenersi del tutto logica e coerente, nonché esente dai vizi eccepiti, la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'infondatezza della richiesta di revisione avanzata dall'Avroian, sul presupposto dell'insufficienza della nuova prova assunta, nonché delle altre indicate nell'istanza di revisione, a ribaltare la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, favorendo una difforme pronuncia di proscioglimento. Appare, in particolare, del tutto logica e congrua l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha affermato di non poter ritenere dotata della necessaria natura fondante, speculare e contraria rispetto a quanto già consacrato nel giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072- 01), l'assunta prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'Avroian. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente con il secondo motivo di doglianza, infatti, la motivazione sul punto resa dalla Corte di merito non palesa nessuna illogicità o contraddittorietà, esplicando in modo chiaro e coerente le ragioni della ritenuta inattendibilità della teste. Anche a voler ritenere l'esistenza di un fraintendimento circa la corretta individuazione della distanza tra il luogo di lavoro della dichiarante e la casa di abitazione dell'Avroian - aspetto, peraltro, non particolarmente enfatizzato nel corpo della motivazione - numerosi altri e ben più consistenti argomenti hanno indotto la Corte territoriale a non ritenere fondata e credibile la versione dei fatti resa dalla Mihali. Sono stati, infatti, evidenziati taluni elementi di inverosimiglianza e stranezza presenti nel suo racconto, tra cui il fatto che la dichiarante: avesse fornito una descrizione dei fatti, potenzialmente scagionante il suo fidanzato, solo dopo dieci anni dal loro accadimento; non si fosse ricordata se, in quel giorno, avesse dovuto prendere un permesso dal lavoro per recarsi presso l'abitazione dell'Avroian a conoscere i suoi genitori; non avesse rammentato in quale giorno della settimana tale incontro sarebbe avvenuto; avesse introdotto singolari aspetti, non direttamente richiestile, come l'enfatizzazione della presenza di un segno sul volto del suo fidanzato che ne avrebbe dovuto favorire il riconoscimento; non avesse nessun reperto fotografico di ricordo di una giornata così importante per la sua vita sentimentale; non si fosse neppure ricordata se vi fossero stati specifici preparativi o regali fatti in occasione di quella speciale circostanza. Con piena aderenza logica e valutazione congrua, pertanto, la Corte di appello ha conseguentemente argomentato che «da un lato, dunque, il racconto dell'incontro è stato assolutamente generico e non circostanziato, singolarmente tardivo, dall'altro non risulta assolutamente in grado di contrastare i dati probatori (e non semplicemente indiziari come vorrebbe la difesa) raccolti dal Tribunale di Monza». Trattasi, pertanto, di una prova nuova inidonea a determinare un esito positivo del giudizio di revisione, non essendo palesemente in grado di consentire l'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Faddà, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005-01). 5. Parimenti priva di fondamento è la doglianza eccepita dall'Avroian con il primo motivo di ricorso, con cui è stata lamentata la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalle risultanze di una svolta consulenza antropometrica, dalla quale sarebbe emerso che il condannato non sarebbe stato presente sui luoghi al momento di espletamento dei crimini. In proposito appare dirimente la verifica del carattere di prova nuova della consulenza antropometrica, da effettuarsi alla stregua del già ricordato principio per cui l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile - atteso che il giudicato copre entrambi -, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (cfr. Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291-01). Alla stregua di tali parametri, allora, deve essere osservato come l'indicata consulenza tecnica non possa qualificarsi come prova nuova, mirando essa a inficiare l'identificazione dell'Avroian, come effettuata dagli organi investigativi e recepita dall'autorità giudiziaria. La consulenza antropometrica richiesta dalla difesa rientra, pertanto, tra le censure ipoteticamente già deducibili nel corso del giudizio di merito, ad oggi coperto dal giudicato. È appena il caso di osservare, poi, che la Corte di merito ha, comunque, ritenuto la superfluità di una consulenza basata sull'esame di alcune foto a fronte di un riconoscimento effettuato da testimoni direttamente interfacciatisi, personalmente e fisicamente, con la persona dell'Avroian, individuandolo come autore dei reati per cui è stato condannato. Per le stesse ragioni, parimenti priva di ogni elemento di novità è la richiesta assunzione della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], madre del condannato, da ritenersi anche inidonea, per come logicamente argomentato dalla Corte di appello, ad apportare elementi probatori tali da consentire di travolgere il giudicato. 6. Del tutto infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, considerato che la ripresa delle telecamere di videosorveglianza, benché al momento non presente in atti, era stata oggetto di adeguato vaglio da parte dei testimoni e dell'autorità giudiziaria nel corso del giudizio di merito, portando al riconoscimento dell'Avroian nella persona ivi ripresa. Tale aspetto non determina, comunque, alcuna conseguenza di carattere processuale, tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555-01). 7. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P