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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22057/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo; che, con memoria tramessa tramite PEC in data 17 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo, che si risolvono in una critica all'operata valutazione delle prove, sulla base di un alternativo e, in ipotesi, maggiormente persuasivo modello di ragionamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Pà.11.3---- (1MAA iLA.ALAA.441.44- [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo; che, con memoria tramessa tramite PEC in data 17 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo, che si risolvono in una critica all'operata valutazione delle prove, sulla base di un alternativo e, in ipotesi, maggiormente persuasivo modello di ragionamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Pà.11.3---- (1MAA iLA.ALAA.441.44- [OSCURATO:PERSONA] E
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