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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42244/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pisa, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 7/12/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 256-bis d.lgs. n. 152/2006, alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente nella pronuncia impugnata pur in presenza di numerosi elementi di prova a sostegno della insussistenza dello stesso (lo scarso numero di rifiuti da attività di officina abbruciati a fronte della grande quantità di rifiuti di tale tipo sempre smaltiti regolarmente, la presenza di fogliame e rami in mezzo ai quali sarebbero accidentalmente finiti anche rifiuti di officina), rappresentati dall'imputato in sede di esame dibattimentale e con cui la Corte territoriale non si sarebbe confrontata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, il Collegio rammenta come in caso di c.d.

«doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andrà svolto, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze.

In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez.

II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez.

III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)».

Nel caso di specie sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, avendo la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado con il medesimo percorso motivazionale.

2. Entrambi i giudici del merito (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 4 sentenza di secondo grado) hanno ritenuto provato il fatto dell'abbruciamento abusivo di rifiuti pericolosi derivanti da attività di impresa e ininfluente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la duplice circostanza che assieme a tali rifiuti fossero state bruciate sterpaglie e sostanze di altra natura, e che il ricorrente abbia, in altre occasioni, smaltito regolarmente i rifiuti pericolosi prodotti dall'autofficina (la Corte di appello precisa che i rifiuti in contestazione «certamente non si sarebbero dovuti trovare in quel luogo, né avrebbero dovuto subire quel trattamento, frutto di una scelta cosciente e volontaria, altrimenti non si comprenderebbe chi altro abbia collocato quei rifiuti in quel punto e per quale motivo»), ritenendo del tutto implausibile la asserita natura «colposa» dell'abbruciamento.

Il ricorso, peraltro pedissequamente ripetitivo dell'analoga doglianza proposta con l'atto di appello (pag. 4-7 atto di appello), mira ad una non consentita rivalutazione del giudizio operato dai giudici del merito sul fatto, limitandosi ad una asserzione meramente contestativa della (non irragionevole) motivazione offerta dai giudici del merito, così destinandosi all'inammissibilità.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.2 , 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pisa, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 7/12/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 256-bis d.lgs. n. 152/2006, alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Con l'unico motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente nella pronuncia impugnata pur in presenza di numerosi elementi di prova a sostegno della insussistenza dello stesso (lo scarso numero di rifiuti da attività di officina abbruciati a fronte della grande quantità di rifiuti di tale tipo sempre smaltiti regolarmente, la presenza di fogliame e rami in mezzo ai quali sarebbero accidentalmente finiti anche rifiuti di officina), rappresentati dall'imputato in sede di esame dibattimentale e con cui la Corte territoriale non si sarebbe confrontata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, il Collegio rammenta come in caso di c.d. «doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andrà svolto, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze. In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)». Nel caso di specie sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, avendo la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado con il medesimo percorso motivazionale. 2. Entrambi i giudici del merito (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 4 sentenza di secondo grado) hanno ritenuto provato il fatto dell'abbruciamento abusivo di rifiuti pericolosi derivanti da attività di impresa e ininfluente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la duplice circostanza che assieme a tali rifiuti fossero state bruciate sterpaglie e sostanze di altra natura, e che il ricorrente abbia, in altre occasioni, smaltito regolarmente i rifiuti pericolosi prodotti dall'autofficina (la Corte di appello precisa che i rifiuti in contestazione «certamente non si sarebbero dovuti trovare in quel luogo, né avrebbero dovuto subire quel trattamento, frutto di una scelta cosciente e volontaria, altrimenti non si comprenderebbe chi altro abbia collocato quei rifiuti in quel punto e per quale motivo»), ritenendo del tutto implausibile la asserita natura «colposa» dell'abbruciamento. Il ricorso, peraltro pedissequamente ripetitivo dell'analoga doglianza proposta con l'atto di appello (pag. 4-7 atto di appello), mira ad una non consentita rivalutazione del giudizio operato dai giudici del merito sul fatto, limitandosi ad una asserzione meramente contestativa della (non irragionevole) motivazione offerta dai giudici del merito, così destinandosi all'inammissibilità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.2 , 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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