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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35456/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; visti i motivi nuovi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; visti la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero depositata dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano confermava il decreto del 04/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di sequestro preventivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., della somma complessiva di C 88.860,00 rinvenuta a seguito di una perquisizione nel domicilio dello stesso Sergio e della compagna [OSCURATO:PERSONA] (C 15.000,00 nel marsupio del Sergio; C 6.160,00 nel soggiorno/cucina; C 2.680,00 nella camera da letto matrimoniale; C 65.020,00 in una cassaforte ubicata nella camera delle figlie, somma, questa, suddivisa all'interno di involucri contenenti, ciascuno, C 5.000,00, e uno C 5.020,00).

Il sequestro veniva disposto sul presupposto del reato di riciclaggio che, nel capo d'imputazione provvisorio, era contestato al Sergio perché, «fuori dei casi di concorso nel reato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:PERSONA] [...], utilizzando il conto corrente della predetta società per operazioni finanziarie in assenza di reali giustificazioni ma finalizzate esclusivamente alla "ripulitura" del denaro prodotto o, comunque, profitto di attività delittuosa, e, in particolare, di reati in materia tributaria e di bancarotta commessi in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Milano, compiva atti in grado di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa quantomeno della somma di C 88.860,00 trovati nella sua disponibilità».

2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione - «afferente alla somma riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., pari, complessivamente, ad euro 23.840,00» (pag. 22 del ricorso), che «costituiscono l'oggetto della presente impugnazione» (pag. 19 del ricorso) - [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo.

Con tale motivo, il ricorrente contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo, anzitutto, al nesso di pertinenzialità della suddetta somma rispetto al reato, atteso che: «non vi è alcun elemento dal quale potere desumere che le operazioni bancarie eseguite mediante bonifico [dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. milanese alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. reggina], siano state monetizzate con prelievo del denaro il quale, a sua volta, sarebbe passato nella disponibilità del Sergio o della di lui compagna Nava»; «N'entità della somma di denaro sequestrata, in uno alle modalità di conservazione e di suddivisione della stessa, non è dimostrativa di un rapporto di correlazione con i fatti contestati in rubrica; men che mai, essa può riguardare la somma di C 23.840,00 che afferisce al ricorrente ed alla sua società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; gli «altri elementi di accusa [sono] tutti cronologicamente e fattualmente sganciati dal bene oggetto di sequestro, visto che [...] essi non sono dimostrativi di alcun rapporto di pertinenzialità con i beni oggetto di sequestro»; quanto alla somma di C 15.000,00, rinvenuta nel proprio marsupio, aveva documentato che si trattava di pagamenti in contanti, dietro il rilascio dello scontrino e della fattura, per la vendita di prodotti della propria società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. - «società diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] e rispetto alla quale non è emerso alcun collegamento» - e che, come da prassi nel commercio, avrebbe versato di lì a breve in banca; quanto alla somma di C 6.160,00 rinvenuta nel soggiorno/cucina, aveva parimenti dimostrato che essa era sempre relativa all'attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., come comprovato dal fatto che una parte di detta somma era contenuta in una busta recante la dicitura «red rock american pellet» e l'altra parte era contenuta in una busta recante la dicitura «fornitura [OSCURATO:PERSONA]», diciture che richiamavano i beni commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; l'infondatezza dell'asserita riconduzione delle somme sequestrate «ai delitti commessi in materia tributaria, finanziaria e di smaltimento illecito di rifiuti» era dimostrata anche dal fatto che l'oggetto della menzionata perquisizione «non era costituito da denaro», al quale il decreto di perquisizione non faceva alcun cenno.

Infine, «quanto al giudizio perequazione», il ricorrente deduce di avere documentato come «le somme rinvenute fossero oggetto di donazione dei genitori della Nava, che era stata anche destinataria di importantissimi risarcimenti», sicché doveva ritenersi «del tutto apparente [...] l'assunto motivo [da parte del Tribunale] secondo cui non risulterebbero dichiarazioni di successione effettuate dalla Nava a tal uopo, tale da smentire quanto dichiarato dal Sergio in occasione della perquisizione e quindi inficiare la dimostrazione della liceità della somma pari a euro 23.840,00 ad egli sequestrata».

3. Il ricorrente ha altresì presentato motivi nuovi, con i quali, con ulteriori argomentazioni, ribadisce di avere fornito la prova, idonea a escludere il nesso di pertinenzialità con il reato, che le menzionate somme di C 15.000,00 e di C 6.160,00, erano relative all'attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., aggiungendo, altresì, che la somma di C 2.680,00 rinvenuta nella camera da letto matrimoniale «serviva per le normali spese quotidiane». [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve preliminarmente precisare che il ricorso per cassazione del Sergio è «afferente alla somma riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., pari, complessivamente, ad euro 23.840,00» (pag. 22 del ricorso), che «costituiscono l'oggetto della presente impugnazione» (pag. 19 del ricorso).

Pertanto, lo stesso ricorso risulta limitato alla parte dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Milano relativa alla conferma del sequestro preventivo di detta somma di C 23.840,00 (costituita da C 15.000,00 rinvenuti nel marsupio del Sergio, C 6.160,00 rinvenuti nel soggiorno/cucina ed C 2.680,00 rinvenuti nella camera da letto matrimoniale).

Il ricorso non riguarda, pertanto, l'ulteriore sequestrata somma di C 65.020,00 rinvenuta nella cassaforte ubicata nella camera delle figlie.2.

Ciò precisato, il motivo di ricorso, così circoscritto, è fondato nei termini che seguono.

Nella memoria presentata davanti al Tribunale del riesame (integralmente riprodotta alle pagine da 2 a 15 del ricorso), il Sergio, con riguardo al sequestro preventivo della somma di C 23.840,00, aveva enunciato, tra l'altro, le seguenti censure, dirette e sostenere e dimostrare la mancanza del nesso di pertinenzialità della stessa somma di denaro rispetto al contestato reato di riciclaggio: a) quanto alla somma di C 15.000,00, rinvenuta nel proprio marsupio, che, come comprovato dalle allegate 14 fatture per pagamenti in contanti emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., essa era relativa ai pagamenti di tali fatture, concernenti l'attività di una società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che nulla aveva quindi a che vedere rispetto al reato di riciclaggio a lui contestato, nonché che la stessa somma, raccolta nel periodo immediatamente precedente la perquisizione, sarebbe stata di lì a breve versata in banca, come da prassi nel commercio; b) quanto alla somma di C 6.160,00, rinvenuta nel soggiorno/cucina, che anch'essa era relativa all'attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., come era comprovato dal fatto che una parte di detta somma era contenuta in una busta recante la dicitura «red rock american pellet» e l'altra parte era contenuta in una busta recante la dicitura «fornitura [OSCURATO:PERSONA]», diciture che richiamavano i beni commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; c) quanto alla somma di C 2.680,00, rinvenuta nella camera da letto matrimoniale, che essa «serviva per le normali spese quotidiane».

Con riguardo a tali puntuali censure (in particolare, le prime due), sorrette anche da documentazione, il Tribunale di Milano ha motivato solo che «fatta eccezione per i 15 mila euro trovati dentro il marsupio di [OSCURATO:PERSONA] (per i quali la difesa ha prodotto alcune fatture tutte relative, non a caso, a pagamenti in contanti, anche se, a dar credito alla tesi difensiva, resterebbe comunque da spiegare la ragione del mancato tempestivo versamento in banca)».

Tale motivazione si deve reputare solo apparente, atteso che, da un lato, nulla dice in ordine alle censure relative alle somme di C 6.160,00 e di C 2.680,00 e, dall'altro lato, quanto alla censura relativa alla somma di C 15.000,00, non spiega perché i meri fatti del pagamento in contanti, comunque risultante dalle fatture, e del non ancora effettuato versamento di somme ricevute in un periodo immediatamente precedente la perquisizione dovessero escludere che la stessa somma potesse essere ricondotta ai pagamenti delle fatture di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e, quindi, all'attività di tale società, estranea rispetto ai fatti di riciclaggio in contestazione.3.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla somma di C 23.840,00, con rinvio al Tribunale di Milano, Sezione per le misure cautelari reali, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla somma di C 23.840,00, con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; visti i motivi nuovi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; visti la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero depositata dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano confermava il decreto del 04/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di sequestro preventivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., della somma complessiva di C 88.860,00 rinvenuta a seguito di una perquisizione nel domicilio dello stesso Sergio e della compagna [OSCURATO:PERSONA] (C 15.000,00 nel marsupio del Sergio; C 6.160,00 nel soggiorno/cucina; C 2.680,00 nella camera da letto matrimoniale; C 65.020,00 in una cassaforte ubicata nella camera delle figlie, somma, questa, suddivisa all'interno di involucri contenenti, ciascuno, C 5.000,00, e uno C 5.020,00). Il sequestro veniva disposto sul presupposto del reato di riciclaggio che, nel capo d'imputazione provvisorio, era contestato al Sergio perché, «fuori dei casi di concorso nel reato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:PERSONA] [...], utilizzando il conto corrente della predetta società per operazioni finanziarie in assenza di reali giustificazioni ma finalizzate esclusivamente alla "ripulitura" del denaro prodotto o, comunque, profitto di attività delittuosa, e, in particolare, di reati in materia tributaria e di bancarotta commessi in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Milano, compiva atti in grado di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa quantomeno della somma di C 88.860,00 trovati nella sua disponibilità». 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione - «afferente alla somma riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., pari, complessivamente, ad euro 23.840,00» (pag. 22 del ricorso), che «costituiscono l'oggetto della presente impugnazione» (pag. 19 del ricorso) - [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo, anzitutto, al nesso di pertinenzialità della suddetta somma rispetto al reato, atteso che: «non vi è alcun elemento dal quale potere desumere che le operazioni bancarie eseguite mediante bonifico [dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. milanese alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. reggina], siano state monetizzate con prelievo del denaro il quale, a sua volta, sarebbe passato nella disponibilità del Sergio o della di lui compagna Nava»; «N'entità della somma di denaro sequestrata, in uno alle modalità di conservazione e di suddivisione della stessa, non è dimostrativa di un rapporto di correlazione con i fatti contestati in rubrica; men che mai, essa può riguardare la somma di C 23.840,00 che afferisce al ricorrente ed alla sua società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; gli «altri elementi di accusa [sono] tutti cronologicamente e fattualmente sganciati dal bene oggetto di sequestro, visto che [...] essi non sono dimostrativi di alcun rapporto di pertinenzialità con i beni oggetto di sequestro»; quanto alla somma di C 15.000,00, rinvenuta nel proprio marsupio, aveva documentato che si trattava di pagamenti in contanti, dietro il rilascio dello scontrino e della fattura, per la vendita di prodotti della propria società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. - «società diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] e rispetto alla quale non è emerso alcun collegamento» - e che, come da prassi nel commercio, avrebbe versato di lì a breve in banca; quanto alla somma di C 6.160,00 rinvenuta nel soggiorno/cucina, aveva parimenti dimostrato che essa era sempre relativa all'attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., come comprovato dal fatto che una parte di detta somma era contenuta in una busta recante la dicitura «red rock american pellet» e l'altra parte era contenuta in una busta recante la dicitura «fornitura [OSCURATO:PERSONA]», diciture che richiamavano i beni commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; l'infondatezza dell'asserita riconduzione delle somme sequestrate «ai delitti commessi in materia tributaria, finanziaria e di smaltimento illecito di rifiuti» era dimostrata anche dal fatto che l'oggetto della menzionata perquisizione «non era costituito da denaro», al quale il decreto di perquisizione non faceva alcun cenno. Infine, «quanto al giudizio perequazione», il ricorrente deduce di avere documentato come «le somme rinvenute fossero oggetto di donazione dei genitori della Nava, che era stata anche destinataria di importantissimi risarcimenti», sicché doveva ritenersi «del tutto apparente [...] l'assunto motivo [da parte del Tribunale] secondo cui non risulterebbero dichiarazioni di successione effettuate dalla Nava a tal uopo, tale da smentire quanto dichiarato dal Sergio in occasione della perquisizione e quindi inficiare la dimostrazione della liceità della somma pari a euro 23.840,00 ad egli sequestrata». 3. Il ricorrente ha altresì presentato motivi nuovi, con i quali, con ulteriori argomentazioni, ribadisce di avere fornito la prova, idonea a escludere il nesso di pertinenzialità con il reato, che le menzionate somme di C 15.000,00 e di C 6.160,00, erano relative all'attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., aggiungendo, altresì, che la somma di C 2.680,00 rinvenuta nella camera da letto matrimoniale «serviva per le normali spese quotidiane». [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente precisare che il ricorso per cassazione del Sergio è «afferente alla somma riferibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., pari, complessivamente, ad euro 23.840,00» (pag. 22 del ricorso), che «costituiscono l'oggetto della presente impugnazione» (pag. 19 del ricorso). Pertanto, lo stesso ricorso risulta limitato alla parte dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Milano relativa alla conferma del sequestro preventivo di detta somma di C 23.840,00 (costituita da C 15.000,00 rinvenuti nel marsupio del Sergio, C 6.160,00 rinvenuti nel soggiorno/cucina ed C 2.680,00 rinvenuti nella camera da letto matrimoniale). Il ricorso non riguarda, pertanto, l'ulteriore sequestrata somma di C 65.020,00 rinvenuta nella cassaforte ubicata nella camera delle figlie.2. Ciò precisato, il motivo di ricorso, così circoscritto, è fondato nei termini che seguono. Nella memoria presentata davanti al Tribunale del riesame (integralmente riprodotta alle pagine da 2 a 15 del ricorso), il Sergio, con riguardo al sequestro preventivo della somma di C 23.840,00, aveva enunciato, tra l'altro, le seguenti censure, dirette e sostenere e dimostrare la mancanza del nesso di pertinenzialità della stessa somma di denaro rispetto al contestato reato di riciclaggio: a) quanto alla somma di C 15.000,00, rinvenuta nel proprio marsupio, che, come comprovato dalle allegate 14 fatture per pagamenti in contanti emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., essa era relativa ai pagamenti di tali fatture, concernenti l'attività di una società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che nulla aveva quindi a che vedere rispetto al reato di riciclaggio a lui contestato, nonché che la stessa somma, raccolta nel periodo immediatamente precedente la perquisizione, sarebbe stata di lì a breve versata in banca, come da prassi nel commercio; b) quanto alla somma di C 6.160,00, rinvenuta nel soggiorno/cucina, che anch'essa era relativa all'attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., come era comprovato dal fatto che una parte di detta somma era contenuta in una busta recante la dicitura «red rock american pellet» e l'altra parte era contenuta in una busta recante la dicitura «fornitura [OSCURATO:PERSONA]», diciture che richiamavano i beni commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; c) quanto alla somma di C 2.680,00, rinvenuta nella camera da letto matrimoniale, che essa «serviva per le normali spese quotidiane». Con riguardo a tali puntuali censure (in particolare, le prime due), sorrette anche da documentazione, il Tribunale di Milano ha motivato solo che «fatta eccezione per i 15 mila euro trovati dentro il marsupio di [OSCURATO:PERSONA] (per i quali la difesa ha prodotto alcune fatture tutte relative, non a caso, a pagamenti in contanti, anche se, a dar credito alla tesi difensiva, resterebbe comunque da spiegare la ragione del mancato tempestivo versamento in banca)». Tale motivazione si deve reputare solo apparente, atteso che, da un lato, nulla dice in ordine alle censure relative alle somme di C 6.160,00 e di C 2.680,00 e, dall'altro lato, quanto alla censura relativa alla somma di C 15.000,00, non spiega perché i meri fatti del pagamento in contanti, comunque risultante dalle fatture, e del non ancora effettuato versamento di somme ricevute in un periodo immediatamente precedente la perquisizione dovessero escludere che la stessa somma potesse essere ricondotta ai pagamenti delle fatture di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e, quindi, all'attività di tale società, estranea rispetto ai fatti di riciclaggio in contestazione.3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla somma di C 23.840,00, con rinvio al Tribunale di Milano, Sezione per le misure cautelari reali, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla somma di C 23.840,00, con
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