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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46888/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoA I122..cc:4Gluclar-la.te.cien' do l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2017 dal Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili dei reati come rispettivamente ascritti e condannati il primo alla pena di anni due mesi uno di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, la seconda alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è contestata, al capo a), la detenzione di un fucile cal. 12 a canne mozze e con matricola abrasa e, al capo b), l'abusiva detenzione di munizioni cal. 12 di varie marche; alla Privitello è contestato il delitto di favoreggiamento.

1.1. La vicenda trae origine dalla perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990, in data 5 settembre 2013, dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione rurale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dal rinvenimento, all'interno di un forno a legna, del fucile e delle munizioni.

A distanza di poche ore dal ritrovamento si presentavano in caserma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo riferiva di aver casualmente rinvenuto l'arma nel mese di agosto mentre passeggiava in campagna con la Privitello e di averla collocata nel luogo in cui era stata rinvenuta, avendo la disponibilità delle chiavi del cancello di ingresso alla proprietà dell'amico Nicoletti; la Privitello confermava la circostanza del rinvenimento accidentale del fucile, pur precisando di non aver preso parte al suo successivo occultamento.

1.2. I giudici di merito non hanno ritenuto credibile la prospettazione del Messana, osservando che costui, se veramente avesse voluto, come affermato, evitare problemi legati al rinvenimento dell'arma, avrebbe potuto, anzi dovuto, immediatamente segnalarne il ritrovamento alle forze dell'ordine, anziché esporsi al pericolo correlato al trasporto del fucile e al suo occultamento nella proprietà dell'amico, asseritamente nemmeno avvisato. [OSCURATO:PERSONA] né Privitello avevano poi fatto alcun cenno alle munizioni; il racconto reso da costoro, all'evidenza mendace, mirava semplicemente ad evitare al Nicoletti, gravato da precedenti specifici, una pesante condanna, mentre il Messana, incensurato, avrebbe potuto beneficiare, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto cumulativo a firma del comune difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di motivazione.

In particolare, Nicoletti lamenta che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, Messana non era incensurato al momento dei fatti e dunque, non avrebbe avuto la decisione, fondata su quel dato logico, il necessario grado di resistenza.

Per altro verso, non si era spiegata la ragione per la quale il Messana avrebbe dovuto aiutare l'amico Nicoletti con il rischio di esporsi ad un arresto e di pregiudicare la propria posizione.

Non v'erano prove, poi, che indicassero l'imputato quale detentore dell'arma, sulla quale non erano state rilevate le sue impronte digitali, né lo stesso era stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza riporre il fucile all'interno del forno.

Quanto alla Privitello, non v'era motivo di rendere dichiarazioni mendaci per favorire il Nicoletti che conosceva soltanto di vista. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi appaiono per ogni verso inammissibili.

1. Il provvedimento impugnato ha interamente condiviso le valutazioni operate dal primo decidente, osservando che il racconto reso dal Messana e dalla Privitello appariva all'evidenza non veritiero. [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto, come dallo stesso affermato, evitare problemi correlati al ritrovamento dell'arma, avrebbe dovuto semplicemente segnalarne il ritrovamento.

Non aveva alcun senso, pertanto, nella prospettazione resa, trasportare l'arma sino alla casa rurale e conservarla in un luogo nella disponibilità di un soggetto, come il Nicoletti, pregiudicato e sottoposto a costante attenzione da parte delle forze dell'ordine.

La condotta tenuta era pertanto talmente incauta da risultare manifestamente illogica.

Sia il Messana che la Privitello, asserita spettatrice del rinvenimento del fucile da parte del compagno, non avevano riferito alcunché in merito alle cartucce, pure rinvenute all'interno del forno, e non era credibile che il Nicoletti potesse detenere a titolo personale le munizioni senza avere anche l'arma; così come non era credibile che il Messana, legato da rapporti di amicizia con il ricorrente, non lo avesse avvisato dell'operato occultamento.

Ed allora, le dichiarazioni rese erano talmente infarcite da contraddizioni e inverosimiglianze da non consentire di affermarne l'attendibilità, risultando esse, viceversa, funzionali ad evitare al Nicoletti, gravato da precedenti di elevato allarme sociale e anche specifici, il rischio di una pesante condanna.

Basterà qui solo aggiungere che i giudici di merito non sono incorsi in nessun travisamento nell'affermare l'incensuratezza del Messana, giacché la presenza di procedimenti pendenti non vale ex se a caratterizzare una condizione di soggetto censurato, con la conseguenza che il motivo sviluppato risulta in parte qua manifestamente infondato.

Nemmeno risulta che sull'arma siano stati condotti accertamenti volti a rilevare la presenza di impronte papillari, mentre è stato acquisito il dato che il disco di memoria facente parte del sistema di videosorveglianza, analizzato dal perito nominato dal Tribunale, era risultato nuovo e mai utilizzato.I giudici di merito hanno anche spiegato la ragione per la quale la Privitello avesse aiutato Nicoletti, essendo costui fortemente legato a Messana, cui la donna era a sua volta vincolata.

E l'idoneità dell'azione e l'offensività della condotta ausiliatrice non sono discutibili poiché, ai fini del delitto di favoreggiamento non occorre che le investigazioni siano state effettivamente sviate, ma è sufficiente che con la falsa dichiarazione, sorretta dallo scopo di agevolare l'autore del reato, si miri ad aiutarlo a sottrarsi all'azione degli inquirenti.

2. Sicché a fronte delle ragioni che sostengono la decisione, come detto logiche ed esaustive, e perciò non sindacabili in questa sede, le doglianze riferite sia all'asserita mancanza di prove sia alla svalutazione del racconto del Messana e della Privitello appaiono manifestamente infondate, oltre che in definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, del materiale probatorio.

Può solo aggiungersi che addirittura insostenibile sul piano logico è la deduzione con cui si lamenta, nella sostanza, che non si sia dato credito alle giustificazioni fornite dai dichiaranti; deduzione che pare ignorare un canone epistemologico fondamentale, che la verità di un'affermazione non può razionalmente essere affermata sulla base della definizione che chi parla offre di se stesso e delle sue dichiarazioni; il procedimento di verificazione andando invece compiuto dall'esterno, pena una confusione delle classi e dei livelli di verifica logicamente insostenibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 pro capite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoA I122..cc:4Gluclar-la.te.cien' do l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] del foro di ENNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2017 dal Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili dei reati come rispettivamente ascritti e condannati il primo alla pena di anni due mesi uno di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, la seconda alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è contestata, al capo a), la detenzione di un fucile cal. 12 a canne mozze e con matricola abrasa e, al capo b), l'abusiva detenzione di munizioni cal. 12 di varie marche; alla Privitello è contestato il delitto di favoreggiamento. 1.1. La vicenda trae origine dalla perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990, in data 5 settembre 2013, dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione rurale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dal rinvenimento, all'interno di un forno a legna, del fucile e delle munizioni. A distanza di poche ore dal ritrovamento si presentavano in caserma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo riferiva di aver casualmente rinvenuto l'arma nel mese di agosto mentre passeggiava in campagna con la Privitello e di averla collocata nel luogo in cui era stata rinvenuta, avendo la disponibilità delle chiavi del cancello di ingresso alla proprietà dell'amico Nicoletti; la Privitello confermava la circostanza del rinvenimento accidentale del fucile, pur precisando di non aver preso parte al suo successivo occultamento. 1.2. I giudici di merito non hanno ritenuto credibile la prospettazione del Messana, osservando che costui, se veramente avesse voluto, come affermato, evitare problemi legati al rinvenimento dell'arma, avrebbe potuto, anzi dovuto, immediatamente segnalarne il ritrovamento alle forze dell'ordine, anziché esporsi al pericolo correlato al trasporto del fucile e al suo occultamento nella proprietà dell'amico, asseritamente nemmeno avvisato. [OSCURATO:PERSONA] né Privitello avevano poi fatto alcun cenno alle munizioni; il racconto reso da costoro, all'evidenza mendace, mirava semplicemente ad evitare al Nicoletti, gravato da precedenti specifici, una pesante condanna, mentre il Messana, incensurato, avrebbe potuto beneficiare, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto cumulativo a firma del comune difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di motivazione. In particolare, Nicoletti lamenta che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, Messana non era incensurato al momento dei fatti e dunque, non avrebbe avuto la decisione, fondata su quel dato logico, il necessario grado di resistenza. Per altro verso, non si era spiegata la ragione per la quale il Messana avrebbe dovuto aiutare l'amico Nicoletti con il rischio di esporsi ad un arresto e di pregiudicare la propria posizione. Non v'erano prove, poi, che indicassero l'imputato quale detentore dell'arma, sulla quale non erano state rilevate le sue impronte digitali, né lo stesso era stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza riporre il fucile all'interno del forno. Quanto alla Privitello, non v'era motivo di rendere dichiarazioni mendaci per favorire il Nicoletti che conosceva soltanto di vista. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi appaiono per ogni verso inammissibili. 1. Il provvedimento impugnato ha interamente condiviso le valutazioni operate dal primo decidente, osservando che il racconto reso dal Messana e dalla Privitello appariva all'evidenza non veritiero. [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto, come dallo stesso affermato, evitare problemi correlati al ritrovamento dell'arma, avrebbe dovuto semplicemente segnalarne il ritrovamento. Non aveva alcun senso, pertanto, nella prospettazione resa, trasportare l'arma sino alla casa rurale e conservarla in un luogo nella disponibilità di un soggetto, come il Nicoletti, pregiudicato e sottoposto a costante attenzione da parte delle forze dell'ordine. La condotta tenuta era pertanto talmente incauta da risultare manifestamente illogica. Sia il Messana che la Privitello, asserita spettatrice del rinvenimento del fucile da parte del compagno, non avevano riferito alcunché in merito alle cartucce, pure rinvenute all'interno del forno, e non era credibile che il Nicoletti potesse detenere a titolo personale le munizioni senza avere anche l'arma; così come non era credibile che il Messana, legato da rapporti di amicizia con il ricorrente, non lo avesse avvisato dell'operato occultamento. Ed allora, le dichiarazioni rese erano talmente infarcite da contraddizioni e inverosimiglianze da non consentire di affermarne l'attendibilità, risultando esse, viceversa, funzionali ad evitare al Nicoletti, gravato da precedenti di elevato allarme sociale e anche specifici, il rischio di una pesante condanna. Basterà qui solo aggiungere che i giudici di merito non sono incorsi in nessun travisamento nell'affermare l'incensuratezza del Messana, giacché la presenza di procedimenti pendenti non vale ex se a caratterizzare una condizione di soggetto censurato, con la conseguenza che il motivo sviluppato risulta in parte qua manifestamente infondato. Nemmeno risulta che sull'arma siano stati condotti accertamenti volti a rilevare la presenza di impronte papillari, mentre è stato acquisito il dato che il disco di memoria facente parte del sistema di videosorveglianza, analizzato dal perito nominato dal Tribunale, era risultato nuovo e mai utilizzato.I giudici di merito hanno anche spiegato la ragione per la quale la Privitello avesse aiutato Nicoletti, essendo costui fortemente legato a Messana, cui la donna era a sua volta vincolata. E l'idoneità dell'azione e l'offensività della condotta ausiliatrice non sono discutibili poiché, ai fini del delitto di favoreggiamento non occorre che le investigazioni siano state effettivamente sviate, ma è sufficiente che con la falsa dichiarazione, sorretta dallo scopo di agevolare l'autore del reato, si miri ad aiutarlo a sottrarsi all'azione degli inquirenti. 2. Sicché a fronte delle ragioni che sostengono la decisione, come detto logiche ed esaustive, e perciò non sindacabili in questa sede, le doglianze riferite sia all'asserita mancanza di prove sia alla svalutazione del racconto del Messana e della Privitello appaiono manifestamente infondate, oltre che in definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, del materiale probatorio. Può solo aggiungersi che addirittura insostenibile sul piano logico è la deduzione con cui si lamenta, nella sostanza, che non si sia dato credito alle giustificazioni fornite dai dichiaranti; deduzione che pare ignorare un canone epistemologico fondamentale, che la verità di un'affermazione non può razionalmente essere affermata sulla base della definizione che chi parla offre di se stesso e delle sue dichiarazioni; il procedimento di verificazione andando invece compiuto dall'esterno, pena una confusione delle classi e dei livelli di verifica logicamente insostenibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 pro capite. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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