CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 21879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/10/2024 che ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Firenze con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. 2. La difesa affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce: 2.1. Violazione di lege in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024), trattandosi di rapina che aveva ad oggetto una bicicletta di alcun rilevante valore economico. 2.2. Violazione di legge in relazione all'aggravante del luogo di privata dimora erroneamente contestato rispetto al cortile condominiale ove era posta la bicicletta, trattandosi di luogo aperto e accessibile al pubblico, con la conseguenza che, da un lato, verrebbe meno la riconducibilità del luogo alla sola sfera privata della p.o. e, dall'altro, anche il dolo che deve sorreggere la circostanza, avendo l'imputato agito nella convinzione che la bicicletta fosse stata parcheggiata in area aperta al pubblico. 3. Il P.G., con requisitoria del 10 aprile 2025, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato, con memoria dell'8 maggio 2025, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha ulteriormente argomentato a sostegno del primo motivo, riportandosi nelle conclusioni anche al secondo motivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024 (pubblicata sulla G.U. del 15 maggio 2024) che ha esteso il riconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto anche al delitto di rapina, pur sopravvenuta all'atto di appello, era nei suoi effetti additivi in vigore al momento della celebrazione del giudizio di appello (l'udienza si è svolta con la partecipazione delle parti il 15 ottobre 2024). La questione, pertanto, era già proponibile in quella sede, dovendo essere prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni e di tale mancanza il ricorrente non può dolersi per la prima volta col ricorso per cassazione (in termini, Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01). 3. Il secondo motivo è fondato. Invero, la difesa nell'atto di appello aveva fondato l'esclusione dell'aggravante sul rilievo che il piazzale condominiale, adibito anche a parcheggio, ove è stata sottratta la bicicletta fosse aperto al pubblico, prospettando ricadute in termini sia di sussistenza della necessaria sfera relazionale che deve sussistere tra il proprietario e il luogo ove il bene è parcato, richiamando sul punto i principi espressi dalle Sezioni unite D'Amico (sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 — 01) che del criterio di imputazione soggettiva che governa le circostanze che aggravano la pena. La Corte d'appello ha disatteso il tema dedotto; né sul punto può ritenersi esaustivo, ai fini del rispetto dell'onere di motivazione, il richiamo all'orientamento di legittimità espresso da Sez. 5, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 — 01 che attiene alla differente ipotesi del furto commesso all'interno di un box chiuso a chiave sito in edifico diverso da quello ove il proprietario dei beni sottratti vi abiti. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, va annullata la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 -bis, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, tema direttamente dipendente dalla risoluzione della questione posta, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Firenze. Deve, invece, essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina impropria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della privata dimora con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di res