CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 04687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27718/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Agri, 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1166/2018 deposit ata i l 10/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 27718/18 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 10.7.2018n. 1166, la Corte d’appello di Milanorigettava l’appello proposto dall’Inpsavverso la sentenzadel Tribunale di Milano che aveva accoltoil ricorso promoss o da [OSCURATO:PERSONA] , volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nella negazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014con ordine all’Istituto previdenziale di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Il tribunale ha accolto la domanda di assegno di natalità della ricorrente - che l’Inps aveva respinto perché [OSCURATO:PERSONA] non risultava il possesso di un utile permesso di soggiorno (cioè, della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)- rilevando il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dall’ente previdenziale nei confronti della ricorrente stessa, accertando il diritto a percepire la prestazione richiesta. Il tribunale, in particolare, ha disapplicato la norma che esclude la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, atteso che il requisito di essere soggiornante di lungo periodo non può riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori(tra cui andava ricompreso l’assegno di natalità) , ma solo quelle di assistenza. Il tribunale ha, inoltre, ritenuto che la ricorrente avesse correttamente proposto l’azione civile contro la discriminazione ex art. 28 d.lgs. n. 150/11 e che detta azione fosse ammissibile, nonostante la mancata presentazione di previo ricorso in via amministrativa. La Corte territoriale, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, previo una diffusa disamina della normativa comunitaria ha, in buona sostanza, confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di duemotivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . Considerato che:Con il primomotivo di ricorso, l’istituto previdenzialededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190/14 e connesso DPR del 27.2.2015, 4 bis, comma 1 bis, 5, commi 8.1 e 8.2 e 9 e dodicesimo comma, lett. c), 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98, nonché dell’art. 2043 c.c. anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, recepita con il d.lgs. n. 40/2014 e dell’art. 3 del reg. n. 883/2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto della cittadinaextracomunitaria, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma priva del permesso di soggiorno di lungo periodo, a percepire la provvidenza economicamaturata fin dal 2015 a titolo di assegno di natalità di cui all’art. 1 commi 125-129 della legge n. 190/14, per la nascita del figlio, pur in presenza del disposto di cui all’art. 3 comma 2 lett. k) della dir. 2011/98/UE, recepito con l’art. 1comma 1 lett. b) del d.lgs. n.40/14 che ha inserito all’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, il comma 8.2 lett. c), definendo discriminatoria la condotta tenuta dal medesimo istituto.Secondo l’Istituto previdenziale non è invocabile il diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 13 dicembre 2011 n. 98 che compete ai cittadini dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), tra i quali non sono ricompresi i cittadini di paesi terzi che soggiornanonon con permesso di lungo periodo ma che si trovano nel territorio nazionale transitoriamente e, comunque, per periodi più brevi di 5 anni, che sono contemplati nel successivo paragrafo 2del medesimo articolo 3. Con il suddetto motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale evidenzia come dalla disciplina dell’assegno di natalità, si evince in modo inequivocabile che si tratta di una sorta di bonusespressamente previsto per i figli nati da cittadini italiani o di uno Stato membro dell’unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. La prestazione economica, secondo l’assunto dell’Inps, costituisce un premio diretto ad incentivare la natalità nell’ambito del territorio nazionale; per tale motivo l’assegno di natalità non può essere ricompreso tra le misure poste a tutela della sicurezza sociale, tenendo conto dei vincoli di spesa annuali e degli obblighi di rendicontazione dello stesso Istituto previdenziale: in buona sostanza, secondo l’Inps, riconoscere detto assegno anche a quei genitori che temporaneamente si trovano nel territorio nazionale, vanificherebbe del tutto lo scopo perseguito dal legislatore. Con il secondo motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce la violazione dell’art. 81 c.p.c. con riferimento all’art. 28 quinto comma del d.lgs. n. 150/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva confermato la statuizione del tribunale di rimozione della condotta discriminatoria dell’Inps anche nei confronti dei portatori dei medesimi interessi della ricorrente, laddove mancava la legittimazione di quest’ultima ad esperire l’azione collettiva nei confronti della P.A. che può essere esperita solo dalle associazioni di categoria o portatrici di un interesse analogo a quello della ricorrente.Il primo motivo èinfondato. Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22). A tale orientamento non può che darsi continuità anche per la presente vicenda. Il secondo motivo è inammissibile, perché l’Istituto previdenziale non offre elementi idonei a dimostrare che la statuizione del tribunale era stata già censurata in sede di appello; infatti, l’Inps non riporta (né localizza) l’analoga censura che avrebbe dovuto già proporre davanti alla Corte del merito, così che la questione appare nuova. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto