CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2025
Cassazione n. 27058/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1077/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16249/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, in data 24/04/2024, il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa a lui ascritto e, con la riduzione per il rito premiale, l’aveva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27058/2025 Roma, lì, 23/07/2025 condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce: 2.1. violazione di legge per avere la Corte d’appello di Venezia fondato la propria decisione sul travisamento delle prove acquisite al processo: rileva che la sentenza impugnata ha richiamato una serie di dati storici oggettivamente alterati e che sono risultati decisivi ai fini della conferma della condanna; segnala, a tal proposito, la riconducibilità al ricorrente dell’utenza telefonica da cui era partita la telefonata al Ruzza segnalando, inoltre, come i giudici di merito abbiano concluso nel senso che il link truffaldino, come i messaggi dei giorni precedenti, sarebbero stati inviati da [OSCURATO:PERSONA], dato che non risulta affatto dal tenore della querela; aggiunge che le indagini avevano dato atto che l’utenza da cui era partita la chiamata successiva alla ricezione del link non era censita sull’elenco nazionale, in contrasto con quanto invece affermato dalla Corte; osserva che il Parente, prima del febbraio del 2021, era detenuto e non era pertanto in condizioni di poter inviare i messaggi SMS utilizzando la medesima utenza poi adoperata per fare la telefonata; rileva che un ulteriore profilo di travisamento riguarda l’indirizzo mail utilizzato per l’attivazione del conto corrente su cui era stato accreditato l’importo sottratto al Ruzza e che la Corte d’appello ha riferito all’odierno ricorrente in quanto associato al suo documento di identità ed al suo codice fiscale; segnala che in atti non v’è alcun dato sull’attivazione dell’indirizzo mail ma solo sul conto corrente; rileva, ancòra, che la Corte ha ritenuto pacifico il fatto che l’attivazione del conto corrente fosse avvenuta utilizzando la carta di identità dell’imputato, senza evadere la richiesta difensiva di accertare l’effettiva esistenza di un documento recante quel numero di serie a fronte della sua oggettiva difformità rispetto al tipo standard; richiama, poi, la motivazione con cui la Corte ha superato le considerazioni difensive circa l’introduzione della carta d’identità elettronica, osservando come fosse “notoria” la possibilità di continuare a richiedere carte di identità in formato cartaceo laddove, semmai, a dieci anni dall’entrata in vigore della legge, era notorio il contrario; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per omessa acquisizione di una prova decisiva ed assolutamente necessaria ai fini del decidere: segnala che la difesa aveva sollecitato la Corte ad acquisire il video CAPTCHA necessario per l’attivazione del conto e che i giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta con motivazione che non tiene conto delle modalità di attivazione del conto on line che invece richiede la trasmissione di un video in alternativa alla emissione di un bonifico; sottolinea la decisività della richiesta di integrazione probatoria che era stata avanzata per pervenire alla riforma della decisione di primo grado e che non è certamente esclusa dall’opzione per il rito abbreviato; 2.3. violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. ed agli artt. 23, 62-bis, 99, 132, 133 cod. pen., 111 Cost. quanto all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all’omessa esclusione della recidiva: rileva che la Corte d’appello ha dato conto del fatto che la pena superava il minimo edittale ma, pur a fronte dei motivi di gravame articolati sul punto, non ha di fatto motivato sulle ragioni della decisione; rileva che il carattere apparente della motivazione attiene anche la diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego della recidiva e che si fonda, unicamente, sui precedenti penali dell’imputato che non appare tuttavia sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di truffa “… perché, con artifizi e raggiri consistiti: nell’inviare alla persona offesa un SMS contenente un LINK; nel contattare … [OSCURATO:PERSONA] fingendo di essere un operatore della [OSCURATO:PERSONA] e dicendo che ignoti provenienti dall’Albania stavano cercando di effettuare operazioni bancarie in suo danno; nel chiedere alla persona offesa di approvare un’operazione asseritamente finalizzata a disattivare l’account mediante l’utilizzo della sua impronta digitale ma in realtà avente ad oggetto un bonifico bancario sul conto corrente … intestato all’indagato, induceva in errore [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’effettiva natura dell’operazione effettuata così procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 748,00 con pari danno per la P.O.”. 2. Il Tribunale, procedendo con rito abbreviato, aveva valorizzato gli elementi evincibili dalla querela presentata dal Ruzza il 02/02/2021 e dalla comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri di Vicenza del 23/02/2021. 2.1. Il giudice di primo grado aveva ripercorso il contenuto della querela e, in particolare, aveva fatto riferimento alla ricezione, da parte del Ruzza, del Link apparentemente proveniente da [OSCURATO:PERSONA] seguìta dalla chiamata proveniente da una persona che si era qualificata come funzionario della banca il quale gli aveva chiesto di approvare, da remoto, un’operazione con il sistema dell’impronta digitale, in quanto asseritamente diretta a scongiurare movimentazioni che si stavano tentando dall’Albania sul suo conto corrente ma che, in realtà, si era risolta con l’invio di un bonifico di 748 euro che era risultato accreditato su un conto intestato a “[OSCURATO:PERSONA]” il cui IBAN era collegato al servizio HYPE di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, aveva fornito i dati dell’intestatario ed il documento di identità utilizzato per aprire il conto; era stato inoltre accertato che l’utenza fornita in sede di attivazione del conto corrente era stata attivata con la mail [OSCURATO:EMAIL] ed era intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] spesso controllata con lui. 2.2. Con l’atto d’appello la difesa dell’imputato aveva contestato la riconducibilità all’imputato dell’utenza da cui era partita la chiamata al Ruzza aggiungendo che il numero da cui era partita la chiamata successiva all’attivazione del LINK (che il primo giudice aveva sostenuto non essere presente nell’elenco telefonico) era stato segnalato dai servizi antifrode; sotto altro profilo, la difesa aveva contestato la riconducibilità all’imputato del conto Hype di [OSCURATO:PERSONA] attivato con carta di identità apparentemente riferibile al Parente che, tuttavia, era stato condannato anche per falsificazione di documenti essendo perciò praticabile l’ipotesi che uno di essi fosse stato utilizzato da terzi; aveva inoltre fatto presente che nessuna indagine era stata avviata per verificare se il numero del modulo della carta di identità corrispondesse a un documento effettivamente esistente non essendo possibile, peraltro, che nel 2015 fossero ancora rilasciati documenti cartacei e non in forma digitale; la difesa aveva inoltre contestato la riconducibilità al Parente dell’indirizzo mail con cui era stato attivato il conto Hype che, a suo dire, chiunque (ivi compresa proprio la Cancellara) poteva aprire utilizzando i suoi dati identificativi; la difesa aveva, inoltre, dedotto l’omessa assunzione di una prova decisiva, consistente nel filmato (“CAPTCHA”) necessario per l’attivazione del conto corrente. 3. Il primo motivo è articolato in termini non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La difesa, infatti, deduce violazione di legge per travisamento della prova proponendo, in tal modo, una censura che si pretende di inquadrare contestualmente nella lettera b) e nella lettera e) del primo comma dell’art. 606 cod. proc. pen. Tra i vizi denunziabili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento” che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499- 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). In altri termini, come si è chiarito, il “travisamento” deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente” oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. Non è in ogni caso consentito, in questa sede, formulare doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 3.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte d’appello ha condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice quanto alla identificazione dell’odierno ricorrente come responsabile della truffa in danno del Ruzza e per la quale ha attribuito rilevanza sostanzialmente decisiva al fatto che il conto corrente su cui era stato ricevuto il denaro provento del raggiro in danno della persona offesa era intestato a “[OSCURATO:PERSONA]”. La conclusione per cui il “[OSCURATO:PERSONA]”, intestatario del conto Hype acceso su [OSCURATO:PERSONA], fosse proprio l’odierno ricorrente, è stata congruamente supportata con la circostanza secondo cui l’attivazione del conto era avvenuta fornendo la carta d’identità dell’imputato di cui non era mai stato denunziato il furto o lo smarrimento; i giudici veneziani hanno osservato che le precedenti condanne del Parente per falso in documenti non potevano avere alcuna reale incidenza riflettersi sulla valutazione della genuinità del documento presentato nell’occasione. Si tratta di una valutazione prettamente “di merito”, frutto di una considerazione complessiva degli elementi acquisiti rispetto alla quale la difesa, ipotizzando che taluno potesse avere utilizzato un falso documento intestato all’imputato per aprire il conto corrente con il suo nome, si è limitata a formulare una mera congettura. Per altro verso, l’affermazione della Corte secondo cui “notoriamente” i documenti di identità circolanti nel 2015 fossero ancora in formato cartaceo, è invece oggettivamente correlata al fatto che la CIE è stata introdotta con l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e solo da quel momento (in realtà dal luglio dell’anno successivo) i Comuni hanno gradualmente iniziato a rilasciare il documento in forma digitale. E’ vero che la Corte è incorsa in errore affermando che l’indirizzo mail denominato [OSCURATO:EMAIL] – e non il conto Hype - era associato al documento di identità del ricorrente; altrettanto vero che la Corte ha errato nel sostenere che l’utenza da cui era partito il link truffaldino era censita nell’elenco italiano. In questo secondo caso, tuttavia, si tratta all’evidenza di un mero errore materiale nella redazione della sentenza che tuttavia, è pervenuta a conclusioni coerenti con quelle cui era approdato il Tribunale alla cui motivazione è comunque lecito e doveroso far riferimento. Ed infatti, in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, trova certamente applicazione il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale che forma, nel suo insieme, l’oggetto del controllo di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 3.2. Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato. Va in primo luogo precisato che la richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco", di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente; ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694-01; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020-01; Sez. 4, n. 6969 del 20/11/2012, dep. 2013, Carani, Rv. 254478-01). Da questa premessa consegue che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947-01); è inoltre pacifico che, in sede di legittimità, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr., Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158-01; Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745-01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163-01). Di qui, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi formulati dalla difesa in questa sede. 3.3. Il terzo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato. La Corte d’appello di Venezia, infatti, con riguardo all’entità della pena, ha osservato che il primo giudice l’aveva contenuta in termini congrui e di poco superiori al minimo edittale essendo appena il caso, allora, di ribadire che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l’aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Su un piano generale, ancora, è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01). Per contro, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497-01). Va peraltro precisato che l’impegno motivazionale deve tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale (cfr., così, in particolare, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello ha sinteticamente, ma esaustivamente, motivato con l’insussistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, in coerenza con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 27098-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01) che, peraltro, non è certamente riferibile al Parente, già gravato da numerosi precedenti anche per reati della stessa indole. Proprio la valutazione della scarsa se non nulla efficacia deterrente delle precedenti condanne, ha portato la Corte d’appello a confermare l’applicazione della contestata recidiva con motivazione che, peraltro, deve essere correlata alla estrema genericità del motivo d’appello articolato sul punto nell’interesse dell’imputato. 4. Le suesposte considerazioni comportano, come premesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per l’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]