CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Otranto avverso la sentenza del 07/12/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, nel concedere il beneficio della non menzione, ha per il resto confermato quella del Tribunale di Lecce in data 30/3/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati fr giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., in relazione all'elusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione di un vano deposito. 2. Hanno proposto ricorso Belmonte e [OSCURATO:PERSONA] tramite il loro difensore. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge in relazione alla tardività della querela. La data del reato avrebbe dovuto farsi semmai risalire al 30/11/2011, data della notifica del precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, a fronte di mancata esecuzione spontanea dell'obbligo nascente dalla sentenza 119/11 della Corte di appello di Lecce. In alternativa avrebbe dovuto considerarsi la data del 28/1/2014, in cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la non compiuta ottemperanza alla decisione della Corte di appello, in quanto non era stata rimossa la targhetta «passo carrabile». Ma poi la data era stata spostata al 10/4/2014, facendosi riferimento all'elusione del provvedimento originario, cioè l'esecuzione della sentenza 199/11, nel presupposto che dopo l'esecuzione i querelati avessero posto in essere una condotta elusiva con nuovo montaggio del portone basculante. Ma quest'ultimo era stato autorizzato dal Comune di Otranto previa autorizzazione condominiale, senza che potesse configurarsi condotta elusiva. In ogni caso, dunque, la querela, risalente al 22/5/2014, avrebbe dovuto reputarsi tardiva. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 388 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. L'obbligo imposto ai coniugi Belmonte-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere eseguito senza la partecipazione delle parti soccombenti, tanto che la persona offesa aveva fatto ricorso al giudice dell'esecuzione. In ogni caso l'opera di ripristino era stata eseguita anche con l'ausilio di Belmonte. La circostanza dell'avvenuto ripristino era desumibile dalla relazione depositata dal consulente tecnico Cotardo. Il giudice di esecuzione aveva disposto erroneamente la riesecuzione della sentenza e in tale fase si sarebbe annidata la prova che le opere eseguite sotto l'egida del consulente tecnico non fossero state rimosse. Ma il consulente Cotardo e l'ufficiale giudiziario Corvaglia avevano confermato che all'apertura del portone basculante lo stato di fatto per cui vi era stata esecuzione non era stato modificato, nel senso che l'infisso porta-finestra che per la persona offesa sarebbe stato rimosso, era in realtà ancora montato, da ciò discendendo che il basculante era stato aggiunto a protezione del bene immobile. I Giudici di merito non avevano ben distinto le tre fasi nelle quali si era snodata la vicenda e avevano accreditato l'erronea valutazione del giudice dell'esecuzione a fronte di quanto emergeva dalle dichiarazioni di Cotardo e Corvaglia. Inoltre era rimasto insondato l'elemento del dolo, fermo restando che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato nella fase di esecuzione delle opere e che e non vi era stata condotta antigiuridica nella fase dell'esecuzione, non potendosi configurare una simile condotta per la riesecuzione. 3. Il Procuratore generale ha inviato memoria, nella quale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. La parte civile ha depositato memoria difensiva, deducendo l'inammissibilità dei ricorsi e chiedendo la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel loro complesso inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto i Giudici di merito, in linea con l'oggetto della contestazione, incentrato sull'ipotesi prevista dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., hanno correttamente fondato il proprio giudizio non sull'originaria mancata esecuzione spontanea dell'obbligo riveniente dalla sentenza 199/2011 della Corte di appello di Lecce, emessa in sede di civile, ma sull'elusione dell'obbligo, intervenuta -dopo l'iniziale ottemperanza nella fase coattiva- attraverso il parziale ripristino dello status quo ante, risalente all'aprile 2014, data rispetto alla quale la querela del maggio 2014 risulta tempestiva. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella riproposizione di doglianze inerenti al merito, incentrate sulla valutazione degli elementi di prova, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità. Va al riguardo osservato che il primo Giudice aveva a tal fine dato conto di risultanze documentali, costituite dalle fotografie acquisite, facendo inoltre generica menzione delle dichiarazioni rese da Cotardo e Corvaglia, quelle stesse che nel motivo di ricorso sono invocate in chiave difensiva, mentre la Corte di appello ha specificamente valorizzato, al di là delle dichiarazioni, quanto esposto nel provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in data 21/7/2014, allorché era stato dato conto delle opere di ripristino lamentate dall'odierna persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ciò che, secondo quanto rilevato da quel giudice, i resistenti, cioè gli odierni ricorrenti, non avevano smentito, salvo invocare l'ottenimento del permesso di costruire alla stregua di una delibera condominiale. In tale quadro le deduzioni difensive su cui si fonda il motivo di ricorso non si confrontano con l'effettivo tenore della motivazione, ma invocano, per giunta senza una precisa contestualizzazione, prove a sostegno di una diversa ricostruzione della vicenda, incentrata sulla riapposizione della porta basculante senza smontaggio dell'infisso porta-finestra, deducendo assertivamente l'erroneità del provvedimento del giudice dell'esecuzione e tuttavia omettendo di illustrare le fratture logiche della motivazione e di indicare altri vizi concretamente deducibili, a fronte dei limiti della cognizione consentita in questa sede (sul punto si richiama il consolidato principio per cui «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali»: Sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; in senso analogo, Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U. n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Deve aggiungersi che proprio in ragione della ricostruzione operata dai Giudici di merito è stato posto in evidenza il carattere elusivo e preordinato, anche sotto il profilo psicologico, della condotta dei ricorrenti, non risoltasi nella mera inottemperanza ad un obbligo eseguibile in via coattiva, ma concretatasi in un quid pluris, tale da ridurre l'effetto ripristinatorio perseguito dalla persona offesa, senza che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, potesse invocarsi il permesso di costruire rilasciato, la cui efficacia non può pregiudicare i diritti dei terzi. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti devono essere infine condannati in solido a rifondere, nella misura liquidata in dispositivo, le spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente grado dalla parte civile, che con propria memoria ha concretamente sviluppato argomenti a sostegno dell'inammissibilità dei ricorsi. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché in solido a rifondere le spese del presente grado del giudizio alla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in comples