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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12262/2026

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testa- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 114/2022, depositata il1° marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Trieste, depositata il 1° marzo 2022, che, in riformadella sentenza del locale Giudice di Pace, ha respinto la domanda dellaNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna della [OSCURATO:PERSONA].tap p.uabb.l icaazlio ne 01/05/2026risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.235,00, oltre interessi erivalutazione monetaria, per aver eseguito un bonifico, dalla stessaordinato, a persona diversa del beneficiario, in violazione degli obblighidi cui all’art. 43, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e alle condizionicontrattuali del rapporto [OSCURATO:PERSONA] (BPIOL) in esseretra le parti, in relazione all’impegno di garantire la sicurezza delladisposizione telematica di pagamento, di identificare correttamente ilsoggetto beneficiario del bonifico e di negoziare correttamente il titolo;- il Tribunale, dopo aver riferito che il giudice di prime cure avevaaccolto la domanda della odierna ricorrente, ha accolto il gravame dellaPoste [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che il bonifico domiciliato, ricorrentenella specie, è assimilabile a una delegazione di pagamento che siinserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente,ma che non consente una completa assimilazione con la disciplina deititoli di credito contenuta nell’art. 43, secondo comma, r.d. n. 1736 del1933, e che la responsabilità contrattuale della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. andava esclusa, essendosi quest’ultima attenuta alleistruzioni ricevute e avendo espletato con diligenza gli obblighi sullastessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario delpagamento, nonché nel rispetto delle condizioni generali di contratto;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 43, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933 e12, disp. att., cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata esclusoche al caso in esame potesse applicarsi, in via analogica, la disciplinaprevista dal predetto art. 43 in materia di pagamento di assegno nonNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026trasferibile; Data pubblicazione 01/05/2026- con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 1175, 1176, secondo comma, 1218, 1362, 1366, 1370 e 2697cod. civ. e 35, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, peraver il Tribunale escluso del tutto irrazionalmente econtraddittoriamente la responsabilità della appellante, assumendo chela sua condotta sarebbe stata diligente, pur muovendo dai principivigenti in materia di responsabilità contrattuale e di riparto dell’oneredella relativa prova, di diligenza qualificata nell’adempimentodell’obbligazione e di obblighi di protezione nascenti dai rapportibancari;- lamenta, in particolare, che il giudice di appello ha rovesciato i terminidel rapporto tra operatore bancario specializzato e cliente, per cuisarebbe il secondo a dover attendere all’efficiente e sicurofunzionamento del servizio predisposto e immesso nel mercato dalprimo, assumendosi addirittura il rischio del buon fine di un’operazionedi pagamento del tutto consueta e ordinaria, e ha negato valenzaindiziaria al fatto dell’identificazione del prenditore allo sportello;- con il terzo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio, individuato nella mancata produzione, daparte della società negoziatrice, di una copia del documento di identitàpresentato dal falso prenditore al momento della riscossione, nonchédel travisamento dell’informazione probatoria e dell’omessa pronunciasull’eccezione dedotta dalla parte;- il primo motivo è inammissibile;- il giudice di appello, pur affermando che alla fattispecie in esame nonpuò estendersi la disciplina contenuta nell’art. 43, secondo comma, r.d.n. 1736 del 1933, ha ritenuto applicabile alla vicenda in esame il regimedella responsabilità contrattuale, sancendo, sul piano della ripartizionedell’onere probatorio, che gravava sulla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’onere didimostrare, alternativamente, di aver pagato alla persona fisica delNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026reale beneficiario oppure a persona che apparisse tale; Data pubblicazione 01/05/2026- come riconosciuto anche da parte ricorrente, tale regime diresponsabilità (con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio)non si differenzia dal regime che connota la responsabilità previstadall’invocato art. 43, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933, perl’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a personadiversa dal prenditore (cfr., in tema, Cass., Sez.

Un., 21 maggio 2018,n. 12477), per cui difetta un concreto interesse della parte all’esamedella doglianza (cfr., in relazione a vicenda analoghe e sovrapponibili,Cass. 29 dicembre 2023, n. 36518; Cass. 28 settembre 2023, n.27570);- può, comunque, osservarsi che correttamente il giudice di appello hainquadrato il bonifico domiciliato nello schema della delegazione dipagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità deldelegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione deldelegatario, è soggetta alla disciplina del mandato, che, a sua volta,ripete quella generale di cui all’art. 1218 cod. civ., per cui non vi ènecessità di ricorrere al procedimento analogico per individuarne ladisciplina applicabile;- il secondo motivo è del pari inammissibile;- nella parte in cui deduce che il giudice di appello «rovescia[no]totalmente i termini del rapporto tra operatore bancario specializzatoe cliente: sarebbe il secondo a dover attendere all’efficiente e sicurofunzionamento del servizio predisposto e immesso nel mercato dalprimo, assumendosi addirittura il rischio del buon fine di un’operazionedi pagamento del tutto consueta e ordinaria», la doglianza muove daun’errata interpretazione della sentenza impugnata la quale haespressamente affermato che è «[OSCURATO:PERSONA] il contraente onerato didimostrare o di aver pagato alla persona fisica del reale beneficiario,oppure - come si vedrà - a persona che apparisse tale» e ha conclusonel senso che tale società si era attenuta alle istruzioni ricevute e avevaNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026Data pubblicazione 01/05/2026espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per laidentificazione del soggetto beneficiario del pagamento, nonché nelrispetto delle condizioni generali di contratto;- in relazione a tale profilo, dunque, la censura non si confronta condecisione impugnata e, nella sostanza, si risolve in una critica allavalutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito cheè a questi riservata;- quanto, poi, alla lamentata mancata considerazione, a livelloindiziario, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe procedutoall’identificazione del prenditore del titolo tramite l’esame di un solodocumento di identità, si rileva che il Tribunale ha, sul punto, osservatoche «l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di un bonificodomiciliato, in mancanza di ulteriori istruzioni che pure potevanoessere date, ed individuato come tale nella persona che ha esibito undocumento di identità con le generalità del beneficiario stesso, che hafornito un codice fiscale non contenuto nella comunicazione dellapassword (che non conteneva neanche la data di nascita delbeneficiario stesso, dalla quale potenzialmente ricavarlo), e che inoltreera in possesso della password per l’incasso, costituisca una condottache può essere ritenuta adeguata con riferimento all’obbligazionecontrattualmente assunta» e che le disposizioni convenzionali pattuitenon richiedevano l’esibizione di almeno due documenti di identità perl’identificazione del beneficiario, essendo sufficiente l’esibizione di unosolo;- anche con riferimento a tale aspetto, la doglianza si risolve in unacritica alla valutazione degli elementi di fatto – tra cui il risultatointerpretativo dell’esame delle richiamate disposizioni convenzionali –che esula dal sindacato di questa Corte;- anche il terzo motivo è inammissibile;- parte ricorrente si duole della mancata produzione, da parte dellasocietà negoziatrice, della copia del documento di identità presentatoNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026Data pubblicazione 01/05/2026dal falso prenditore al momento della riscossione, ma omette di riferirese e in quale sede la relativa allegazione è stata effettuata, per cui nonrispettato il requisito di specificità del motivo di cui all’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ.;- in ogni caso, può osservarsi, anche in relazione alle considerazionispiegate dalla ricorrente nella memoria, che la prova della diligenzaprofessionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasiall’incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio delrelativo documento d’identità, potendo essere fornita anche perpresunzione (così, Cass. n. 27570/23);- esula da paradigma invocato la deduzione di travisamentodell’«informazione probatoria», ossia del contenuto oggettivo dellaprova, che trova istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., 5 marzo 2024,n. 5792);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Numero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
testa- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 114/2022, depositata il1° marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Trieste, depositata il 1° marzo 2022, che, in riformadella sentenza del locale Giudice di Pace, ha respinto la domanda dellaNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna della [OSCURATO:PERSONA].tap p.uabb.l icaazlio ne 01/05/2026risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.235,00, oltre interessi erivalutazione monetaria, per aver eseguito un bonifico, dalla stessaordinato, a persona diversa del beneficiario, in violazione degli obblighidi cui all’art. 43, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e alle condizionicontrattuali del rapporto [OSCURATO:PERSONA] (BPIOL) in esseretra le parti, in relazione all’impegno di garantire la sicurezza delladisposizione telematica di pagamento, di identificare correttamente ilsoggetto beneficiario del bonifico e di negoziare correttamente il titolo;- il Tribunale, dopo aver riferito che il giudice di prime cure avevaaccolto la domanda della odierna ricorrente, ha accolto il gravame dellaPoste [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che il bonifico domiciliato, ricorrentenella specie, è assimilabile a una delegazione di pagamento che siinserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente,ma che non consente una completa assimilazione con la disciplina deititoli di credito contenuta nell’art. 43, secondo comma, r.d. n. 1736 del1933, e che la responsabilità contrattuale della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. andava esclusa, essendosi quest’ultima attenuta alleistruzioni ricevute e avendo espletato con diligenza gli obblighi sullastessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario delpagamento, nonché nel rispetto delle condizioni generali di contratto;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 43, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933 e12, disp. att., cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata esclusoche al caso in esame potesse applicarsi, in via analogica, la disciplinaprevista dal predetto art. 43 in materia di pagamento di assegno nonNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026trasferibile; Data pubblicazione 01/05/2026- con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 1175, 1176, secondo comma, 1218, 1362, 1366, 1370 e 2697cod. civ. e 35, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, peraver il Tribunale escluso del tutto irrazionalmente econtraddittoriamente la responsabilità della appellante, assumendo chela sua condotta sarebbe stata diligente, pur muovendo dai principivigenti in materia di responsabilità contrattuale e di riparto dell’oneredella relativa prova, di diligenza qualificata nell’adempimentodell’obbligazione e di obblighi di protezione nascenti dai rapportibancari;- lamenta, in particolare, che il giudice di appello ha rovesciato i terminidel rapporto tra operatore bancario specializzato e cliente, per cuisarebbe il secondo a dover attendere all’efficiente e sicurofunzionamento del servizio predisposto e immesso nel mercato dalprimo, assumendosi addirittura il rischio del buon fine di un’operazionedi pagamento del tutto consueta e ordinaria, e ha negato valenzaindiziaria al fatto dell’identificazione del prenditore allo sportello;- con il terzo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio, individuato nella mancata produzione, daparte della società negoziatrice, di una copia del documento di identitàpresentato dal falso prenditore al momento della riscossione, nonchédel travisamento dell’informazione probatoria e dell’omessa pronunciasull’eccezione dedotta dalla parte;- il primo motivo è inammissibile;- il giudice di appello, pur affermando che alla fattispecie in esame nonpuò estendersi la disciplina contenuta nell’art. 43, secondo comma, r.d.n. 1736 del 1933, ha ritenuto applicabile alla vicenda in esame il regimedella responsabilità contrattuale, sancendo, sul piano della ripartizionedell’onere probatorio, che gravava sulla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’onere didimostrare, alternativamente, di aver pagato alla persona fisica delNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026reale beneficiario oppure a persona che apparisse tale; Data pubblicazione 01/05/2026- come riconosciuto anche da parte ricorrente, tale regime diresponsabilità (con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio)non si differenzia dal regime che connota la responsabilità previstadall’invocato art. 43, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933, perl’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a personadiversa dal prenditore (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018,n. 12477), per cui difetta un concreto interesse della parte all’esamedella doglianza (cfr., in relazione a vicenda analoghe e sovrapponibili,Cass. 29 dicembre 2023, n. 36518; Cass. 28 settembre 2023, n.27570);- può, comunque, osservarsi che correttamente il giudice di appello hainquadrato il bonifico domiciliato nello schema della delegazione dipagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità deldelegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione deldelegatario, è soggetta alla disciplina del mandato, che, a sua volta,ripete quella generale di cui all’art. 1218 cod. civ., per cui non vi ènecessità di ricorrere al procedimento analogico per individuarne ladisciplina applicabile;- il secondo motivo è del pari inammissibile;- nella parte in cui deduce che il giudice di appello «rovescia[no]totalmente i termini del rapporto tra operatore bancario specializzatoe cliente: sarebbe il secondo a dover attendere all’efficiente e sicurofunzionamento del servizio predisposto e immesso nel mercato dalprimo, assumendosi addirittura il rischio del buon fine di un’operazionedi pagamento del tutto consueta e ordinaria», la doglianza muove daun’errata interpretazione della sentenza impugnata la quale haespressamente affermato che è «[OSCURATO:PERSONA] il contraente onerato didimostrare o di aver pagato alla persona fisica del reale beneficiario,oppure - come si vedrà - a persona che apparisse tale» e ha conclusonel senso che tale società si era attenuta alle istruzioni ricevute e avevaNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026Data pubblicazione 01/05/2026espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per laidentificazione del soggetto beneficiario del pagamento, nonché nelrispetto delle condizioni generali di contratto;- in relazione a tale profilo, dunque, la censura non si confronta condecisione impugnata e, nella sostanza, si risolve in una critica allavalutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito cheè a questi riservata;- quanto, poi, alla lamentata mancata considerazione, a livelloindiziario, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe procedutoall’identificazione del prenditore del titolo tramite l’esame di un solodocumento di identità, si rileva che il Tribunale ha, sul punto, osservatoche «l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di un bonificodomiciliato, in mancanza di ulteriori istruzioni che pure potevanoessere date, ed individuato come tale nella persona che ha esibito undocumento di identità con le generalità del beneficiario stesso, che hafornito un codice fiscale non contenuto nella comunicazione dellapassword (che non conteneva neanche la data di nascita delbeneficiario stesso, dalla quale potenzialmente ricavarlo), e che inoltreera in possesso della password per l’incasso, costituisca una condottache può essere ritenuta adeguata con riferimento all’obbligazionecontrattualmente assunta» e che le disposizioni convenzionali pattuitenon richiedevano l’esibizione di almeno due documenti di identità perl’identificazione del beneficiario, essendo sufficiente l’esibizione di unosolo;- anche con riferimento a tale aspetto, la doglianza si risolve in unacritica alla valutazione degli elementi di fatto – tra cui il risultatointerpretativo dell’esame delle richiamate disposizioni convenzionali –che esula dal sindacato di questa Corte;- anche il terzo motivo è inammissibile;- parte ricorrente si duole della mancata produzione, da parte dellasocietà negoziatrice, della copia del documento di identità presentatoNumero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026Data pubblicazione 01/05/2026dal falso prenditore al momento della riscossione, ma omette di riferirese e in quale sede la relativa allegazione è stata effettuata, per cui nonrispettato il requisito di specificità del motivo di cui all’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ.;- in ogni caso, può osservarsi, anche in relazione alle considerazionispiegate dalla ricorrente nella memoria, che la prova della diligenzaprofessionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasiall’incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio delrelativo documento d’identità, potendo essere fornita anche perpresunzione (così, Cass. n. 27570/23);- esula da paradigma invocato la deduzione di travisamentodell’«informazione probatoria», ossia del contenuto oggettivo dellaprova, che trova istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024,n. 5792);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Numero registro generale 12607/2022Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 12262/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il Presidente
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