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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 27416/2023

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e [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2729/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.n. 3494/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conla s entenza in epigrafe indicat a , la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, cheaveva rigettato l’opposizione della stessaavverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, con la quale il medesimo tribunale, all’esito della fase sommaria,pure aveva respinto le sue domande volte ad ottenere: la dichiarazione di nullità del recesso intimato in data 22.12.2016, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione, nella misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; in via subordinata, la nullità o comunque l’illegittimità del licenziamento intimato per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 e comunque in violazione dell’art. 4, comma 3, stessa legge, con conseguente condanna della suddetta società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del recesso sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura di 12 mensilità o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna della società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati di interessi nella misura legale; in via ulteriormente subordinata, il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; vinte le spese.

2. In esito ad ampia ricostruzione dei fattie disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3; comunicazione la quale illustrava le ragioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 de ll'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi.

Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma.

3. In estrema sintesi, la Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberialle due divisioni di Romae all'unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate , tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito).

Né, infine, potevano ritenersi fungibili le mansioni degli operatori inbound(aventi accesso ai programmi del cliente e dediti ad attività più complessa di risoluzione di problemi della chiamante), come la lavoratrice ricorrente, e assunti con contratto di lavoro subordinato addetti alle divisioni e unità soppresse, e quelle degli operatori outbound , adibiti a ricerche di mercato e rilevazioni statistiche ed essenzialmente reclutati come collaboratori coordinati e continuativi: senza alcuna promiscuità di personale in riferimento ad attività tipologicamente diverse.

4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricors o per cassazione, affidato a cinque motivi.

5. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, travalicamento dei poteri di interpretazione della domanda.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs 81 del 2015, nonché dei commi 3 e 9 dell’art. 4 e dell’art. 5 della legge 223 del 1991”.

2. Con il secondo motivo, denuncia: “ Violazione degli articoli 4 commi 3 e 9, nonché dell’art. 5 L. 223/91: i criteri di scelta diversida quelli legali non possono essere comunicati nella dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo; nella dichiarazione di apertura non si possono già individuare le persone da licenziare; le puntuali modalità di attuazione dei criteri sono diverse dall’individuazione dei criteri stessi”.

3. Con il terzo motivo, deduce: “La motivazione sull’articolo 4 comma 3 è incompleta e contraddittoria come la dichiarazione di apertura ove sono state omesse le informazioni su trasferimenti e strumenti di integrazione salariale, sicché nella sentenza impugnata è violata e falsamente applicata la norma attraverso una incompleta ricostruzione di un significato diverso da quello letterale alla dichiarazione stessa.

L’appello non è stato esaminato nella sua interezza”.4.

Con il quarto motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 della legge 223 del 1992, sono stati evidenziati solo i punteggi dei licenziati, non anche quelli degli altri lavoratori mantenuti in servizio su Roma) e nemmeno quelli dei dipendenti degli altri siti.

Nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutta la domanda e mancato esame dell’atto di appello”.

5. Con il quinto motivo, denuncia: “Falsa applicazione articolo 5 comma 1 della legge 223 del 1991.

I criteri di scelta sono illogici contraddittori e arbitrari; il licenziamento è stato disposto verso la classe lavoratori con maggiore anzianità di servizio e costo aziendale”.

6. Occorre, anzitutto, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame.

6.1. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondentia requisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l’accordo che circoscriveva l’ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bounddelle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell’esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti – oltre milleseicento –era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati).

E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 –in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro –se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 6.2.In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiavedai ricorrenti, circa la comunicazione di avvio della procedura.

I suddetti principi, inoltre, sono stati successivamente ribaditi in altre e recenti pronunce di questa Sezione (cfr. Cass. n. 35490/2022 e n. 31632/2022).

7. Tanto premesso, i motivi ora in esame esibiscono numerosi ed evidenti profili d’inammissibilità.

8. Più nello specifico nell’ambito del primo motivo di ricorso è anche dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ma nel pur esteso svolgimento di tale censura non è mai specificato sotto quale profilo tale norma sarebbe stata violata o malamente applicatadalla Corte territoriale.

8.1. La ricorrente piuttosto censura il punto della motivazione in cui si legge: “Non pare al Collegio, preliminarmente, necessario affrontare il profilo della subordinazione di detti rapporti di lavoro, su cui pure insiste il reclamo, poiché la prospettazione di quest’ultimo è comunque insufficiente a dimostrare la fungibilità con gli operatori inbound colpiti dal licenziamento”, perché la Corte capitolina non avrebbe “considerato che, se ritenuti subordinati i collaboratori dovevano essere inclusi sia nel novero dei licenziandi che a monte nella dichiarazione di apertura tra le informazioni dedicate al normale organico”.

8.2. L’impugnante, infatti,non tiene adeguatamente conto che la Corte distrettuale ha subito, ma diffusamente spiegato perché non abbia ritenuto necessario l’approfondimento della questione dell’asserita natura subordinata dei rapporti di lavoro che legavano la società con gli operatori outbound, utilizzati “in forme contrattuali, diverse dalla subordinazione, consentite dal legislatore e disciplinate dalla contrattazione collettiva”, ritenendo che ciò che rilevava era il diverso tema della fungibilità o meno di tali lavoratori “con gli operatori inbound ”, ossia, il profilo ritenuto “decisivo”, ma “non adeguatamente affrontato nel reclamo” (cfr. in extenso pagg. 31 - 33 dell’impugnata sentenza).

E in questa chiave, in modo parimenti molto argomentato, la stessa Corte di merito ha concluso che “è rimasta indimostrata la fungibilità, per come dedotta nel reclamo degli operatori assunti con contratto di lavoro subordinato addetti ai servizi inbound, operanti nelle Divisioni 1 e 2, ed i collaboratori addetti al diverso settore [OSCURATO:PERSONA], operando solo su ricerche di mercato in modalità outbound; è rimasta di contro provata, almeno in epoca successiva al 2013, quindi di molto anteriore al licenziamento collettivo, la sostanziale distinzione tra i diversi settori e servizi così come la diversa professionalità del personale rispettivamente addetto agli stessi” (cfr., ancora nella loro interezza, le pagg. 34-37 della sua sentenza).

8.3. Ebbene, la ricorrente, nell’esposizione del primo motivo, da un lato, critica tale accertamento fattuale della Corte di merito, e, dall’altro, ne propone uno alternativo ad esso (cfr. in particolare pagg. 18-21 del ricorso); ma l’una e l’altra cosa non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

9. Nel secondo motivo è censurata la parte di motivazione, in cui la Corte romana aveva ritenuto che nessuna comparazione doveva essere effettuata né con gli altri dipendenti della sede di Roma, né con i dipendenti in servizio nelle restanti unità produttive, perché, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge, una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, le posizioni di lavoro da includere nella scelta devono essere quelle ad esso relative, vagliate alla luce delle esigenze anzidette, in quanto, se si allargasse la base di riferimento, tali esigenze potrebbero non sussistere.

9.1. In realtà, la motivazione resa a riguardo dalla Corte territoriale è molto più articolata ed estesa (cfr. in particolare pagg. 19-31 della sua sentenza), ed è in essa “la lunga rassegna di giurisprudenza di codesta Suprema”, cui, dolendosene la ricorrente, la Corte capitolina avrebbe affidato la “regola di giudizio”, senza esaminare, secondo la stessa, “il testo di legge”.

9.2. In ogni caso, l’approfondita valutazione compiuta dai giudici di secondo grado, in relazione alla fattispecie concreta come da loro appurata, appare in linea con i precedenti di legittimità, come confermato nelle più recenti decisioni di questa Sezione, richiamate nei§§ 6,

6.1. e

6.2. di questa motivazione, e specificamente riferit e alla medesima procedura di licenziamento collettivo.10.

Di ardua comprensione, poi, è il terzo motivo sin dalla sua rubrica in cui “la motivazione sull’articolo 4 comma 3”, da intendersi dell’impugnata sentenza”, sarebbe “incompleta e contraddittoria”, come, però, “la dichiarazione di apertura”, da intendersi di apertura della procedura di licenziamento collettivo.

Peraltro, i contenuti poi esposti in appositi paragrafi di tale censura (VII.

I fatti ritenuti rilevanti dalla Corte capitolina;

VIII. La valutazione del reclamo nella motivazione della sentenza impugnata;

IX. Il giudizio della Corte capitolina sul comma 3 dell’articolo 4. IX.A.

Incompletezza della dichiarazione.

IX. B. I trasferimenti) non corrispondono esattamente a quanto espresso nella rubrica del terzo motivo.

10.1. In ogni caso, alcuna anomalia motivazionale è riscontrabile nell’impugnata sentenza,men che meno sussumibile nell’ipotesi del vizio della motivazione meramente apparente o contraddittoria.

In particolare, dopo una precisa ricostruzione dello svolgimento del processo, comprensiva della sintesi dei motivi di reclamo (cfr. pagg. 2-7 della sentenza), la Corte territoriale ha riferito i fatti salienti del giudizio e quanto ritenuto a riguardo nella sentenza oggetto di reclamo (pagg. 7-11), e si è quindi diffusamente espressa, in rapporto alle censura proposte, sulla comunicazione di apertura d ella procedura di licenziamento collettivo, ritenendo che essa non poteva “ritenersi incompleta” e “neppure contraddittoria”, non mancando di considerare la questione dei “trasferimenti” (cfr. pagg. 12-31 della sentenza).

10.2. Lo svolgimento del terzo motivo, del resto,rende evidente che la ricorrente ivi propone solo una differente lettura degli accertamenti anzitutto fattuali compiuti dalla Corte d’appello.

11. Nel quarto motivo di ricorso è censurata la parte di motivazione in cui la Corte di merito aveva premesso: “Infine, il reclamo sembra proporre la denunciata violazione del comma 9 dell’art. 4 legge n. 223/1991, non trattata nella gravata sentenza, eccezione invero formulata in termini affatto chiari, continuando a confondere la prima procedura avviata nel marzo 2016 con quella posta a base del licenziamento in discussione ed insistendo sull’errata valutazione dei trasferimenti volontari operati dalla società in esito alla comunicazione di recesso e nell’assumere di “non sapere ancora perché sia stata preferita agli altri dipendenti non solo altrove ma a Roma”.

La Corte territoriale, perciò, aveva anzitutto evidenziatola scarsa chiarezza della censura relativa all’assunta violazione dell’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991.

11.1. Ebbene, in proposito la ricorrente si limita a trascrivere taluni passi, riferiti alla suddetta censura in sede di reclamo (cfr. pag. 36 del ricorso), richiamando anche quello in cui si era osservato che: “Il primo Giudice riguardo al servizio di reception ha ulteriormente errato, dai documenti e dagli atti non si evince che la drastica riduzione dell’attività conseguita alla chiusura delle divisioni 1 e 2 ha investito il sito nel suo complesso, compreso il servizio di reception il quale, peraltro, non si caratterizza per specifica professionalità degli addetti.

A questa diversità in primo grado è stata fatta conseguire l’illiceità del licenziamento (sentenza dottoressa Magaldi in atti), proprio perché Almaviva aveva dichiarato di licenziare solo gli operatori addetti alle Divisioni 1 e 2, mentre la reception era dedicata al servizio non solo di queste divisioni, ma anche della [OSCURATO:PERSONA] di mercato e alla Direzione Generale.

Sicché mancando la comparazione con gli addetti alla Direzione Generale la lavoratrice non sa, perché sia stata licenziata rispetto agli altri 75 lavoratori mantenuti in servizio a Roma”.

11.2. La Corte territoriale, però, all’esito di una serie di considerazioni, era giunta alla conclusione di ritenere provata “ la sostanziale distinzione tra i diversi settori e servizi così come la diversa professionalità del personale rispettivamente addetto agli stessi”, ritenendo che ne conseguiva “l’insussistenza della denunciata illegittima mancata comparazione, all’interno della sede romana, degli addetti alle divisioni 1 e 2 oggetto di soppressione con i collaboratori addetti alla [OSCURATO:PERSONA] nonché la correttezza del capo di sentenza reclamato, secondo cui, quanto all’adibizione della ricorrente nell’ultimo periodo alla reception, ha affermato che la non contestata correttezza dei carichi di famiglia e dell’anzianità di servizio escludeva la violazione dell’art. 4 comma 9 legge n. 223 cit., in termini di mancata valorizzazione del criterio delle esigenze produttive considerato che la drastica riduzione dell’attività conseguita alla chiusura delle divisioni 1 e 2 aveva investito il sito nel suo complesso, compreso il servizio di reception che, peraltro, non si caratterizzava per specifica professionalità degli addetti e che, pertanto, l’applicazione prioritaria dei criteri dei carichi familiari e dell’anzianità doveva ritenersi legittima” (così a pag. 37 dell’impugnata sentenza).

11.3. Inoltre, sempre circa il motivo di reclamo fondato sulla denunziata violazione dell’art. 4, comma 9, cit.,aveva “ribadito che i trasferimenti volontari sono intervenuti successivamente all’intimazione di licenziamento, perché avevano come presupposto proprio il recesso, sicché la reclamante non può lamentare che i nominativi dei trasferiti, nel limitato numero di 17 persone, comunque compaiono nell’elenco dei licenziati allegato alla comunicazione ex comma 9 del 29.12.2016.

12.1. In quest’ultima si specifica, poi, che alla data del 27.12.2016 sono presenti nella sede di Roma 44 lavoratrici interessate dal divieto ex art. 54 d.lgs. n. 151/2001, delle quali “19 cesseranno il periodo di tutela nell’arco di 120 successivi al 27.12.2016 e, pertanto, la società risolverà il rapporto nell’arco temporale indicato”.Nell’elenco allegato alla comunicazione, a fianco di ciascun nominativo interessato dal divieto sopra indicato, è apposta la specificazione “tutelato”, come pure chiarito nella parte espositiva della comunicazione, così da rendere perfettamente individuabile i nominativi delle suddette 44 lavoratrici.

12.3. Infine lareclamante non tiene conto che, conformemente alla comunicazione di avvio della procedura, la platea degli esodati è stata limitata a tutti gli operatori delle Divisioni 1 e 2 della sede di Roma, i quali sono stati tutti licenziati (salve le suddette lavoratrici in maternità), sicché nessuna comparazione si rendeva necessaria né con gli altri dipendenti delle unità della sede di Roma mantenuti in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] “Ricerche di Mercato” e presso la [OSCURATO:PERSONA], che, come visto, espletavano mansioni non fungibili, né con i dipendenti delle altre unità produttive presenti sul territorio nazionale.

Pertanto, l’elenco dei nominativi allegato alla comunicazione in esame consentiva la piena verifica della rispondenza degli stessi alla scelta effettuata, peraltro di natura oggettiva e priva di margine di discrezionalità (v.

Cass. n. 12196/2011 e Cass. n. 19576/2013)”.

11.4. Dunque, la Corte distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si è certamente pronunciata sull’intero motivo di reclamo, riferibile all’assunta violazione dell’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991, pur avendone rilevato la scarsa chiarezza.

11.5. Quanto, poi, alla violazione o falsa applicazione della stessa disposizione come tale che la ricorrente pure denunci a nel quarto motivo, in esso neppure è specificata la “costante giurisprudenza” che richiederebbe che la comunicazione ex art. 4, comma 9, cit. debba “contenere la lista dei non licenziati e la preferenza accordata loro”.

In ogni caso, come si è visto, la Corte territoriale ha diffusamente spiegato perché nel caso di specie non fosse necessaria una comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli invece non interessati dalla procedura di licenziamento collettivo, perché non impiegati nelle unità soppresse; il che è stato ritenuto legittimo nelle pronunce di questa Corte in precedenza premesse con precipuo riferimento alla medesima procedura di licenziamento collettivo.

12. Analoghe considerazioni valgono per il quinto ed ultimo motivo, in cui è sostenuta essenzialmente la illogicità ed irragionevolezza dei criteri di scelta.

Si tratta di aspetto sul quale la Corte d’appello si è ampiamente espressa in termini sovrapponibili a quelli di altre pronunce della medesima Corte territoriale, relative allo stesso licenziamento collettivo e giunte al positivo vaglio di questa Sezione.

Pertanto anche l’impugnata sentenza è conforme ai principi di diritto delineati da questa Corte nei propri precedenti dianzi premessi.

D’altronde, lo sviluppo di tale ultima censura, benché apparentemente impostata in chiave di falsa applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, ossia, dell’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, imputa, invece, a più riprese alla Corte di merito pretese anomalie motivazionali, in termini di illogicità, contraddizioni o valutazioni acritiche.

A loro volta, tali assunti sono talorafondati su critiche degli accertamenti di fatto compiuti, come quando, a titolo esemplificativo, si sostiene che il ragionamento della Corte d’appello sarebbe “fondato sul presupposto fattuale (non dimostrato nel processo) che fossero necessari trasferimenti di lavoratori e commesse per non limitare a Roma i licenziamenti …”.

13. In definitiva, al di là dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziati, le censure proposte risultano prive di fondamento.

14. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2729/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.n. 3494/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conla s entenza in epigrafe indicat a , la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, cheaveva rigettato l’opposizione della stessaavverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, con la quale il medesimo tribunale, all’esito della fase sommaria,pure aveva respinto le sue domande volte ad ottenere: la dichiarazione di nullità del recesso intimato in data 22.12.2016, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione, nella misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; in via subordinata, la nullità o comunque l’illegittimità del licenziamento intimato per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 e comunque in violazione dell’art. 4, comma 3, stessa legge, con conseguente condanna della suddetta società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del recesso sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura di 12 mensilità o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna della società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati di interessi nella misura legale; in via ulteriormente subordinata, il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; vinte le spese. 2. In esito ad ampia ricostruzione dei fattie disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3; comunicazione la quale illustrava le ragioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 de ll'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma. 3. In estrema sintesi, la Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberialle due divisioni di Romae all'unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate , tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito). Né, infine, potevano ritenersi fungibili le mansioni degli operatori inbound(aventi accesso ai programmi del cliente e dediti ad attività più complessa di risoluzione di problemi della chiamante), come la lavoratrice ricorrente, e assunti con contratto di lavoro subordinato addetti alle divisioni e unità soppresse, e quelle degli operatori outbound , adibiti a ricerche di mercato e rilevazioni statistiche ed essenzialmente reclutati come collaboratori coordinati e continuativi: senza alcuna promiscuità di personale in riferimento ad attività tipologicamente diverse. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricors o per cassazione, affidato a cinque motivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, travalicamento dei poteri di interpretazione della domanda. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs 81 del 2015, nonché dei commi 3 e 9 dell’art. 4 e dell’art. 5 della legge 223 del 1991”. 2. Con il secondo motivo, denuncia: “ Violazione degli articoli 4 commi 3 e 9, nonché dell’art. 5 L. 223/91: i criteri di scelta diversida quelli legali non possono essere comunicati nella dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo; nella dichiarazione di apertura non si possono già individuare le persone da licenziare; le puntuali modalità di attuazione dei criteri sono diverse dall’individuazione dei criteri stessi”. 3. Con il terzo motivo, deduce: “La motivazione sull’articolo 4 comma 3 è incompleta e contraddittoria come la dichiarazione di apertura ove sono state omesse le informazioni su trasferimenti e strumenti di integrazione salariale, sicché nella sentenza impugnata è violata e falsamente applicata la norma attraverso una incompleta ricostruzione di un significato diverso da quello letterale alla dichiarazione stessa. L’appello non è stato esaminato nella sua interezza”.4. Con il quarto motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 della legge 223 del 1992, sono stati evidenziati solo i punteggi dei licenziati, non anche quelli degli altri lavoratori mantenuti in servizio su Roma) e nemmeno quelli dei dipendenti degli altri siti. Nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutta la domanda e mancato esame dell’atto di appello”. 5. Con il quinto motivo, denuncia: “Falsa applicazione articolo 5 comma 1 della legge 223 del 1991. I criteri di scelta sono illogici contraddittori e arbitrari; il licenziamento è stato disposto verso la classe lavoratori con maggiore anzianità di servizio e costo aziendale”. 6. Occorre, anzitutto, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame. 6.1. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondentia requisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l’accordo che circoscriveva l’ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bounddelle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell’esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti – oltre milleseicento –era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati). E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 –in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro –se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 6.2.In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiavedai ricorrenti, circa la comunicazione di avvio della procedura. I suddetti principi, inoltre, sono stati successivamente ribaditi in altre e recenti pronunce di questa Sezione (cfr. Cass. n. 35490/2022 e n. 31632/2022). 7. Tanto premesso, i motivi ora in esame esibiscono numerosi ed evidenti profili d’inammissibilità. 8. Più nello specifico nell’ambito del primo motivo di ricorso è anche dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ma nel pur esteso svolgimento di tale censura non è mai specificato sotto quale profilo tale norma sarebbe stata violata o malamente applicatadalla Corte territoriale. 8.1. La ricorrente piuttosto censura il punto della motivazione in cui si legge: “Non pare al Collegio, preliminarmente, necessario affrontare il profilo della subordinazione di detti rapporti di lavoro, su cui pure insiste il reclamo, poiché la prospettazione di quest’ultimo è comunque insufficiente a dimostrare la fungibilità con gli operatori inbound colpiti dal licenziamento”, perché la Corte capitolina non avrebbe “considerato che, se ritenuti subordinati i collaboratori dovevano essere inclusi sia nel novero dei licenziandi che a monte nella dichiarazione di apertura tra le informazioni dedicate al normale organico”. 8.2. L’impugnante, infatti,non tiene adeguatamente conto che la Corte distrettuale ha subito, ma diffusamente spiegato perché non abbia ritenuto necessario l’approfondimento della questione dell’asserita natura subordinata dei rapporti di lavoro che legavano la società con gli operatori outbound, utilizzati “in forme contrattuali, diverse dalla subordinazione, consentite dal legislatore e disciplinate dalla contrattazione collettiva”, ritenendo che ciò che rilevava era il diverso tema della fungibilità o meno di tali lavoratori “con gli operatori inbound ”, ossia, il profilo ritenuto “decisivo”, ma “non adeguatamente affrontato nel reclamo” (cfr. in extenso pagg. 31 - 33 dell’impugnata sentenza). E in questa chiave, in modo parimenti molto argomentato, la stessa Corte di merito ha concluso che “è rimasta indimostrata la fungibilità, per come dedotta nel reclamo degli operatori assunti con contratto di lavoro subordinato addetti ai servizi inbound, operanti nelle Divisioni 1 e 2, ed i collaboratori addetti al diverso settore [OSCURATO:PERSONA], operando solo su ricerche di mercato in modalità outbound; è rimasta di contro provata, almeno in epoca successiva al 2013, quindi di molto anteriore al licenziamento collettivo, la sostanziale distinzione tra i diversi settori e servizi così come la diversa professionalità del personale rispettivamente addetto agli stessi” (cfr., ancora nella loro interezza, le pagg. 34-37 della sua sentenza). 8.3. Ebbene, la ricorrente, nell’esposizione del primo motivo, da un lato, critica tale accertamento fattuale della Corte di merito, e, dall’altro, ne propone uno alternativo ad esso (cfr. in particolare pagg. 18-21 del ricorso); ma l’una e l’altra cosa non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 9. Nel secondo motivo è censurata la parte di motivazione, in cui la Corte romana aveva ritenuto che nessuna comparazione doveva essere effettuata né con gli altri dipendenti della sede di Roma, né con i dipendenti in servizio nelle restanti unità produttive, perché, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge, una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, le posizioni di lavoro da includere nella scelta devono essere quelle ad esso relative, vagliate alla luce delle esigenze anzidette, in quanto, se si allargasse la base di riferimento, tali esigenze potrebbero non sussistere. 9.1. In realtà, la motivazione resa a riguardo dalla Corte territoriale è molto più articolata ed estesa (cfr. in particolare pagg. 19-31 della sua sentenza), ed è in essa “la lunga rassegna di giurisprudenza di codesta Suprema”, cui, dolendosene la ricorrente, la Corte capitolina avrebbe affidato la “regola di giudizio”, senza esaminare, secondo la stessa, “il testo di legge”. 9.2. In ogni caso, l’approfondita valutazione compiuta dai giudici di secondo grado, in relazione alla fattispecie concreta come da loro appurata, appare in linea con i precedenti di legittimità, come confermato nelle più recenti decisioni di questa Sezione, richiamate nei§§ 6, 6.1. e 6.2. di questa motivazione, e specificamente riferit e alla medesima procedura di licenziamento collettivo.10. Di ardua comprensione, poi, è il terzo motivo sin dalla sua rubrica in cui “la motivazione sull’articolo 4 comma 3”, da intendersi dell’impugnata sentenza”, sarebbe “incompleta e contraddittoria”, come, però, “la dichiarazione di apertura”, da intendersi di apertura della procedura di licenziamento collettivo. Peraltro, i contenuti poi esposti in appositi paragrafi di tale censura (VII. I fatti ritenuti rilevanti dalla Corte capitolina; VIII. La valutazione del reclamo nella motivazione della sentenza impugnata; IX. Il giudizio della Corte capitolina sul comma 3 dell’articolo 4. IX.A. Incompletezza della dichiarazione. IX. B. I trasferimenti) non corrispondono esattamente a quanto espresso nella rubrica del terzo motivo. 10.1. In ogni caso, alcuna anomalia motivazionale è riscontrabile nell’impugnata sentenza,men che meno sussumibile nell’ipotesi del vizio della motivazione meramente apparente o contraddittoria. In particolare, dopo una precisa ricostruzione dello svolgimento del processo, comprensiva della sintesi dei motivi di reclamo (cfr. pagg. 2-7 della sentenza), la Corte territoriale ha riferito i fatti salienti del giudizio e quanto ritenuto a riguardo nella sentenza oggetto di reclamo (pagg. 7-11), e si è quindi diffusamente espressa, in rapporto alle censura proposte, sulla comunicazione di apertura d ella procedura di licenziamento collettivo, ritenendo che essa non poteva “ritenersi incompleta” e “neppure contraddittoria”, non mancando di considerare la questione dei “trasferimenti” (cfr. pagg. 12-31 della sentenza). 10.2. Lo svolgimento del terzo motivo, del resto,rende evidente che la ricorrente ivi propone solo una differente lettura degli accertamenti anzitutto fattuali compiuti dalla Corte d’appello. 11. Nel quarto motivo di ricorso è censurata la parte di motivazione in cui la Corte di merito aveva premesso: “Infine, il reclamo sembra proporre la denunciata violazione del comma 9 dell’art. 4 legge n. 223/1991, non trattata nella gravata sentenza, eccezione invero formulata in termini affatto chiari, continuando a confondere la prima procedura avviata nel marzo 2016 con quella posta a base del licenziamento in discussione ed insistendo sull’errata valutazione dei trasferimenti volontari operati dalla società in esito alla comunicazione di recesso e nell’assumere di “non sapere ancora perché sia stata preferita agli altri dipendenti non solo altrove ma a Roma”. La Corte territoriale, perciò, aveva anzitutto evidenziatola scarsa chiarezza della censura relativa all’assunta violazione dell’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991. 11.1. Ebbene, in proposito la ricorrente si limita a trascrivere taluni passi, riferiti alla suddetta censura in sede di reclamo (cfr. pag. 36 del ricorso), richiamando anche quello in cui si era osservato che: “Il primo Giudice riguardo al servizio di reception ha ulteriormente errato, dai documenti e dagli atti non si evince che la drastica riduzione dell’attività conseguita alla chiusura delle divisioni 1 e 2 ha investito il sito nel suo complesso, compreso il servizio di reception il quale, peraltro, non si caratterizza per specifica professionalità degli addetti. A questa diversità in primo grado è stata fatta conseguire l’illiceità del licenziamento (sentenza dottoressa Magaldi in atti), proprio perché Almaviva aveva dichiarato di licenziare solo gli operatori addetti alle Divisioni 1 e 2, mentre la reception era dedicata al servizio non solo di queste divisioni, ma anche della [OSCURATO:PERSONA] di mercato e alla Direzione Generale. Sicché mancando la comparazione con gli addetti alla Direzione Generale la lavoratrice non sa, perché sia stata licenziata rispetto agli altri 75 lavoratori mantenuti in servizio a Roma”. 11.2. La Corte territoriale, però, all’esito di una serie di considerazioni, era giunta alla conclusione di ritenere provata “ la sostanziale distinzione tra i diversi settori e servizi così come la diversa professionalità del personale rispettivamente addetto agli stessi”, ritenendo che ne conseguiva “l’insussistenza della denunciata illegittima mancata comparazione, all’interno della sede romana, degli addetti alle divisioni 1 e 2 oggetto di soppressione con i collaboratori addetti alla [OSCURATO:PERSONA] nonché la correttezza del capo di sentenza reclamato, secondo cui, quanto all’adibizione della ricorrente nell’ultimo periodo alla reception, ha affermato che la non contestata correttezza dei carichi di famiglia e dell’anzianità di servizio escludeva la violazione dell’art. 4 comma 9 legge n. 223 cit., in termini di mancata valorizzazione del criterio delle esigenze produttive considerato che la drastica riduzione dell’attività conseguita alla chiusura delle divisioni 1 e 2 aveva investito il sito nel suo complesso, compreso il servizio di reception che, peraltro, non si caratterizzava per specifica professionalità degli addetti e che, pertanto, l’applicazione prioritaria dei criteri dei carichi familiari e dell’anzianità doveva ritenersi legittima” (così a pag. 37 dell’impugnata sentenza). 11.3. Inoltre, sempre circa il motivo di reclamo fondato sulla denunziata violazione dell’art. 4, comma 9, cit.,aveva “ribadito che i trasferimenti volontari sono intervenuti successivamente all’intimazione di licenziamento, perché avevano come presupposto proprio il recesso, sicché la reclamante non può lamentare che i nominativi dei trasferiti, nel limitato numero di 17 persone, comunque compaiono nell’elenco dei licenziati allegato alla comunicazione ex comma 9 del 29.12.2016. 12.1. In quest’ultima si specifica, poi, che alla data del 27.12.2016 sono presenti nella sede di Roma 44 lavoratrici interessate dal divieto ex art. 54 d.lgs. n. 151/2001, delle quali “19 cesseranno il periodo di tutela nell’arco di 120 successivi al 27.12.2016 e, pertanto, la società risolverà il rapporto nell’arco temporale indicato”.Nell’elenco allegato alla comunicazione, a fianco di ciascun nominativo interessato dal divieto sopra indicato, è apposta la specificazione “tutelato”, come pure chiarito nella parte espositiva della comunicazione, così da rendere perfettamente individuabile i nominativi delle suddette 44 lavoratrici. 12.3. Infine lareclamante non tiene conto che, conformemente alla comunicazione di avvio della procedura, la platea degli esodati è stata limitata a tutti gli operatori delle Divisioni 1 e 2 della sede di Roma, i quali sono stati tutti licenziati (salve le suddette lavoratrici in maternità), sicché nessuna comparazione si rendeva necessaria né con gli altri dipendenti delle unità della sede di Roma mantenuti in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] “Ricerche di Mercato” e presso la [OSCURATO:PERSONA], che, come visto, espletavano mansioni non fungibili, né con i dipendenti delle altre unità produttive presenti sul territorio nazionale. Pertanto, l’elenco dei nominativi allegato alla comunicazione in esame consentiva la piena verifica della rispondenza degli stessi alla scelta effettuata, peraltro di natura oggettiva e priva di margine di discrezionalità (v. Cass. n. 12196/2011 e Cass. n. 19576/2013)”. 11.4. Dunque, la Corte distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si è certamente pronunciata sull’intero motivo di reclamo, riferibile all’assunta violazione dell’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991, pur avendone rilevato la scarsa chiarezza. 11.5. Quanto, poi, alla violazione o falsa applicazione della stessa disposizione come tale che la ricorrente pure denunci a nel quarto motivo, in esso neppure è specificata la “costante giurisprudenza” che richiederebbe che la comunicazione ex art. 4, comma 9, cit. debba “contenere la lista dei non licenziati e la preferenza accordata loro”. In ogni caso, come si è visto, la Corte territoriale ha diffusamente spiegato perché nel caso di specie non fosse necessaria una comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli invece non interessati dalla procedura di licenziamento collettivo, perché non impiegati nelle unità soppresse; il che è stato ritenuto legittimo nelle pronunce di questa Corte in precedenza premesse con precipuo riferimento alla medesima procedura di licenziamento collettivo. 12. Analoghe considerazioni valgono per il quinto ed ultimo motivo, in cui è sostenuta essenzialmente la illogicità ed irragionevolezza dei criteri di scelta. Si tratta di aspetto sul quale la Corte d’appello si è ampiamente espressa in termini sovrapponibili a quelli di altre pronunce della medesima Corte territoriale, relative allo stesso licenziamento collettivo e giunte al positivo vaglio di questa Sezione. Pertanto anche l’impugnata sentenza è conforme ai principi di diritto delineati da questa Corte nei propri precedenti dianzi premessi. D’altronde, lo sviluppo di tale ultima censura, benché apparentemente impostata in chiave di falsa applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, ossia, dell’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, imputa, invece, a più riprese alla Corte di merito pretese anomalie motivazionali, in termini di illogicità, contraddizioni o valutazioni acritiche. A loro volta, tali assunti sono talorafondati su critiche degli accertamenti di fatto compiuti, come quando, a titolo esemplificativo, si sostiene che il ragionamento della Corte d’appello sarebbe “fondato sul presupposto fattuale (non dimostrato nel processo) che fossero necessari trasferimenti di lavoratori e commesse per non limitare a Roma i licenziamenti …”. 13. In definitiva, al di là dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziati, le censure proposte risultano prive di fondamento. 14. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc
Sentenza Cassazione n. 27416/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris