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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 10793/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 364/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40625/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per entrambi i capi di imputazione A) e B); udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila in data 18 dicembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per i reati ascrittigli di cui agli artt. 81, 483 cod. pen. (capo A) e agli artt. 81, 347 cod. pen. (capo B), commessi in Campotosto, il primo, il 29 maggio e 30 giugno 2020, ed il secondo, con riferimento alle determine n.10 e 11 del 21/12/2020 e n. 12 del 28/12/2020.

Al capo A) si contesta al ricorrente di avere attestato falsamente nell’autodichiarazione del 29 maggio 2020 di non versare in alcuna causa di incompatibilità o inconferibilità di incarichi per la nomina di Presidente della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10793/2026 Roma, lì, 20/03/2026 Commissione giudicatrice di una selezione pubblica per alcune figure professionali nel comune di Campotosto e di avere ripetuto tale falsa attestazione anche nella successiva autodichiarazione del 30 giugno 2020 sulla insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali, funzionale alla sua nomina quale vice segretario comunale con mansioni di segretario reggente, per avere dichiarato di non avere riportato condanne, a fronte della condanna irrevocabile dal medesimo riportata in data 25 giugno 2019 dal Tribunale di Rieti per il reato di abuso di ufficio con beneficio della sospensione condizionale della pena.

Al capo B) si contesta al medesimo di avere svolto, senza averne titolo, la pubblica funzione di vicesegretario del Comune di Campotosto, sebbene il provvedimento di nomina adottato dal Sindaco di Campotosto con decreto n. 40 del 5 novembre 2020 fosse divenuto inefficace trattandosi di nomina di carattere transitorio il cui presupposto era rappresentato dalla vacanza del posto di Segretario comunale, venuta meno a partire dal 17 novembre 2020 per effetto delle assegnazioni disposte dalla Prefettura di segretari comunali ad hoc a richiesta del Sindaco di Campotosto.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con un primo ordine di motivi denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo A) per il reato di cui all’art. 483 cod.pen.

In particolare, si assume che è stata data rilevanza ai fini della sussistenza di una causa di inconferibilità delle cariche pubbliche descritte in imputazione ad una sentenza di condanna che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In tal modo è stato violato il disposto dell’art. 166, comma secondo, cod. pen. che stabilisce che la condanna a pena sospesa non può costituire impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblico o privato tranne i casi specificamente previsti dalla legge.

Pertanto, si censura l’interpretazione accolta dalla sentenza appellata dell’art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001 e dell’art. 3 d.lgs. 39/2019, che prevedono, rispettivamente come causa di inconferibilità della qualifica di componente di una commissione esaminatrice o per l’accesso ad incarichi direttivi pubblici, la condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione), senza introdurre o prevedere alcuna eccezione alla regola fissata dall’art. 166, comma 2, cod.pen. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione al reato di cui al capo A), evidenziando come sia stato attribuito al ruolo di vice-segretario comunale la valenza di un incarico amministrativo direttivo assimilandolo ad una funzione dirigenziale, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato con decreto n. 26 del 30 giugno 2020 del Comune di Campotosto sul presupposto espresso che egli risultava incaricato come “funzionario di cat.

D del Comune di Amatrice”, così mantenendo la stessa qualifica già rivestita in quel Comune.

A tale riguardo si richiama anche la sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 483/2022 depositata in data 8 giugno 2022 in sede di impugnazione della misura cautelare, con la quale è stato affermato che difettano elementi idonei a ritenere che vi fosse stato lo svolgimento de facto di incarichi amministrativi di vertice.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. sotto il profilo dell’accertamento del dolo, non avendo tenuto conto che l’imputato ha fatto affidamento sull’identico incarico di vice-segretario svolto presso il Comune di Amatrice, sui consigli ricevuti dal proprio legale e sulla sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 438 del 2016 che aveva affrontato la medesima questione.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 347 cod.pen. per errore sulla legge extra-penale, in particolare per l’erronea affermazione che la nomina di un vicesegretario in vacanza dell’ufficio potesse essere effettuata esclusivamente in base al disposto dell’art. 16-ter d.l. n. 162/2019.

In particolare, si censura la tesi che la nomina “a scavalco” del segretario individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA] non potesse coesistere con quella di [OSCURATO:PERSONA] a vicesegretario.

Al contrario, si adduce che l’art. 97, n. 5, T.U.E.L. ammette che il regolamento comunale possa prevedere la nomina di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 347 cod.pen. sul rilievo che le mansioni concretamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] non fossero da ricondursi certamente alla competenza del vice segretario comunale, atteso che l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (finanziaria del 2005) ammette che i piccoli comuni possono servirsi di dipendenti di altre amministrazioni locali e l’art. 14 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ammette la disciplina c.d.

“dello scavalco condiviso” con la possibilità che un dipendente svolga una parte delle sue ore lavorative presso un ente diverso, mantenendo la qualifica del rapporto di lavoro dell’ente di provenienza.

2.6. Con il sesto e ultimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 347 cod.pen. sul rilievo che le determinazioni a firma di [OSCURATO:PERSONA] n.10 e 11 del 21 dicembre 2020 e n. 12 del 28 dicembre 2020 sono state adottate nell’ambito delle proprie competenze amministrative contabili derivanti dal decreto di nomina a responsabile dell’area tecnica del comune di Campotosto n. 46 del 16/12/2020, quindi al di fuori delle mansioni oggetto della qualifica asseritamente usurpata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono con riferimento al solo capo B) dell’imputazione ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale capo per insussistenza del fatto.

I primi tre motivi afferenti al capo A) sono nel loro complesso infondati, in parte ai limiti dell’inammissibilità per manifesta infondatezza di alcune delle censure dedotte.

2. Occorre, innanzitutto, premettere che il reato di cui all’art. 483 cod. pen. essendo relativo alla falsa attestazione di non avere riportato alcuna condanna per reati contro la pubblica amministrazione rende del tutto irrilevante la verifica della legittimità costituzionale della normativa che ha attribuito rilievo anche alle sentenze non definitive di condanna per taluno di detti reati per poter svolgere o assumere incarichi pubblici, pure sollevata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione in relazione al principio di presunzione di innocenza fissato dall’art. 27 Cost.

Trattandosi del reato di falsità ideologica in relazione ad una dichiarazione fidefaciente, l’eventuale sopravvenuta caducazione o modifica della normativa di riferimento lascia impregiudicato il disvalore penale della condotta di chi renda una dichiarazione non veritiera sulla base della rilevanza che all’epoca in cui è stata resa assumeva la qualità soggettiva falsamente attestata come sussistente.

Le modifiche sopravvenute o anche la stessa ipotetica sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che imponesse un requisito soggettivo richiesto al momento in cui è stata resa l’attestazione fidefaciente non farebbero venire meno la integrazione del reato.

Ciò perché il reato in esame non è correlato con l’esercizio della funzione pubblica.

Ai fini della integrazione della fattispecie del reato di cui all’art. 483 cod. pen. rileva solo la falsità di quanto dichiarato in rapporto alla finalità della autocertificazione e alla valenza probatoria privilegiata che assume detta dichiarazione.

Il venir meno della necessità di un requisito soggettivo per svolgere o assumere un determinato incarico pubblico, che sia stato oggetto della autocertificazione sostitutiva diretta all'amministrazione al fine di provarne la sussistenza, è del tutto ininfluente sull’accertamento del reato di falsità ideologica, dovendosi evidentemente fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui il requisito soggettivo era richiesto come condizione necessaria per assumere un determinato incarico e la sua sussistenza andava provata attraverso la falsa attestazione rilasciata.

Con riferimento alla ipotesi di reato qui considerata la legittimità costituzionale della disposizione che prevede come condizione ostativa lo stato di condannato anche con sentenza non passata in giudicato per determinati titoli di reato non assume alcuna concreta incidenza, essendo un mero antecedente di fatto che resta estraneo alla fattispecie di reato, tenuto conto, peraltro, che nel caso in esame si trattava di una sentenza di condanna irrevocabile.

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la questione della rilevanza di una sentenza di condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini della inconferibilità di determinati incarichi pubblici è stata correttamente valutata e decisa dai Giudici di primo e secondo grado.

Il disposto dell’art. 166, comma secondo, cod. pen. che stabilisce che la condanna a pena sospesa non può costituire impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblico o privato tranne i casi specificamente previsti dalla legge non preclude ma addirittura prevede che con legge ordinaria tale regola possa essere derogata.

Pertanto, l’interpretazione accolta dalla sentenza appellata dell’art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevedono rispettivamente, come causa di inconferibilità della qualifica di componente di una commissione esaminatrice o per l’accesso ad incarichi direttivi pubblici, la condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione), è senz’altro condivisibile.

Si deve osservare che le disposizioni di cui all’art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001, in materia di commissioni di esame per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi sono state introdotte dall'articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.

Legge “Severino”), mentre quelle dell’art. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, sono state adottate in esecuzione della delega legislativa contenuta sempre nella medesima legge n.190/2012, a norma dell'articolo 1, commi 49 e

50. Non vi è dubbio che in base ai criteri fissati nella summenzionata legge delega, all’art. 1, comma 50, per la non conferibilità di incarichi dirigenziali per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ed in assoluta coerenza con la finalità di prevenzione e contrasto della corruzione, il riferimento allo stato di condannato anche con sentenza non passata in giudicato rende evidente l’irrilevanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Come evidenziato anche nei pareri dell’ENAC richiamati nella sentenza di primo grado, si tratta di una interpretazione che discende dalla natura non sanzionatoria di detta condizione soggettiva, esclusa dalla sentenza della Corte Cost. n. 236 del 2015 che con riferimento alle cause di incompatibilità- incandidabilità-ineleggibilità correlate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione ha affermato che trattasi di requisiti soggettivi richiesti dalle leggi amministrative che non assumono la valenza di pene accessorie, e, quindi, non sono soggette al principio di irretroattività.

Per la stessa ragione, non trattandosi di sanzioni o effetti penali della condanna, ma di requisiti soggettivi richiesti per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento, alcuna rilevanza può avere la concessione della sospensione condizionale della pena, che, evidentemente, non comporta alcun effetto sospensivo rispetto allo status soggettivo di condannato, che la legge amministrativa di riferimento considera ostativo.

Si tratta di una interpretazione coerente anche alla ratio di una normativa che vuole garantire, con finalità di prevenzione della corruzione, la moralità dei soggetti cui vengono affidati compiti pubblici di rilievo.

4. Con riferimento al profilo della qualificazione delle mansioni di vice- segretario comunale come dirigenziali, si tratta di una questione che non assume alcuna rilevanza in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen.

Non è quella penale la sede in cui possa essere sindacata la scelta dell’amministrazione comunale di richiedere quale condizione per assumere le funzioni di segretario comunale il rispetto dell’art. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali.

È sufficiente ai fini penali, con riferimento alla fattispecie di falsità ideologica considerata, che tale dichiarazione sia stata comunque rilasciata dall’imputato, perché ritenuta necessaria per poter accedere all’incarico di vice-segretario comunale, senza che possa assumere rilevanza il concreto svolgimento di funzioni direttive, che pure astrattamente è correlato alle mansioni di vice-segretario comunale.

Come correttamente osservato nella motivazione della sentenza impugnata, l’art. 97, comma 5, T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che definisce le funzioni del Segretario comunale, gli attribuisce la connotazione di figura apicale dell’amministrazione locale che sovrintende alle funzioni svolte dai dirigenti e può, se occorre, svolgere anche funzioni direttive, in caso di vacanza di dirigenti.

Pertanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art.483 cod. pen. del tutto corretto è il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 3 d. lgs n.39/2013 che fanno riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per accedere ad incarichi dirigenziali come presupposto del reato, essendo del tutto irrilevante che tali mansioni siano state o meno in concreto svolte dall’imputato dopo aver assunto la carica di vice-segretario comunale.

Il reato di cui all’art. 483 cod. pen. è integrato non già dallo svolgimento in concreto delle mansioni direttive correlate con l’incarico assunto, ma dalla falsa attestazione necessaria all’assunzione di quell’incarico.

Appare anche evidente l’equivoco in cui incorre il ricorrente nel citare la sentenza n. 22423 dell’8 giugno 2022 della Corte di Cassazione Sesta Sezione penale che si riferisce ad una imputazione radicalmente diversa che riguardava una ipotesi di abuso di ufficio correlata allo svolgimento di una funzione pubblica direttiva in assenza della attestazione di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Quindi, una ipotesi di reato radicalmente diversa rispetto a quella per cui si procede, che attiene non già all’esercizio abusivo di funzioni pubbliche direttive, ma alla falsa attestazione di possedere i requisiti soggettivi richiesti per poter assumere un incarico pubblico che solo potenzialmente può comportare lo svolgimento di mansioni direttive, in sostituzione dei dirigenti assenti.

5. Manifestamente infondato è il terzo motivo dedotto sempre in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. sotto il profilo dell’accertamento del dolo.

Le censure difensive non si confrontano con le argomentazioni dei Giudici di merito che hanno messo in evidenza come l’ipotetico errore su norma extra- penale, in cui sarebbe incorso l’imputato nel ritenere irrilevante ai fini dell’assunzione di incarico pubblico una condanna penale con il beneficio della pena sospesa, non era minimamente plausibile, non potendosi dare ragionevolmente credito ad una interpretazione diversa di dette disposizioni, chiaramente contraddetta dall’assenza di riferimenti espliciti a ipotetiche scriminanti per le condanne a pena sospesa.

In altri termini, ancor prima della scusabilità dell’errore, è stato ritenuto non plausibile che la falsa dichiarazione nel caso di specie fosse stata effettivamente condizionata da un errore sulla valenza da attribuire alla condizione di condannato per uno dei titoli di reato considerati ostativi.

Trattasi della valutazione di un presupposto di fatto del dolo che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede e che prescinde dalla questione della astratta rilevanza degli errori su legge extra-penale (non integratrice), che in quanto errore sul fatto escludono in base al terzo comma dell'art. 47 cod. pen., la punibilità a titolo di dolo, diversamente dall'errore sulla legge penale (ovvero sul precetto), che in base all'art. 5 cod. pen., come integrato da Corte cost. n. 364 del 1988, assume rilievo solo se dipendente da ignoranza inevitabile.

6. Con riferimento al reato di usurpazione di funzioni pubbliche previsto dall’art. 347 cod. pen. si deve rilevare che i motivi dedotti incentrati sulla corretta interpretazione delle norme amministrative, che regolano l’attribuzione dell’incarico di vice-segretario comunale, al di là della loro fondatezza o meno, assumono indiretta rilevanza per escludere la sussistenza del reato, alla stregua dell’errata affermazione in diritto seguita dai Giudici di merito secondo cui ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame non rileva che le funzioni siano state svolte sulla base di un incarico pubblico conferito in modo illegittimo.

Tanto la sentenza impugnata che i motivi di ricorso hanno affrontato esclusivamente il profilo afferente alla corretta interpretazione delle disposizioni dell’art.16-ter d.l. 30 dicembre 2019 n.162 in materia di potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali e che regolano la nomina dei vicesegretari in caso di vacanza dell’ufficio nei piccoli comuni, aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

La questione se la nomina “a scavalco” di altro segretario in supplenza ([OSCURATO:PERSONA]) potesse coesistere con quella dell’imputato a vicesegretario non assume rilevanza agli effetti penali perché anche se dovesse accedersi alla tesi contraria, sostenuta nel giudizio di merito, resta comunque fermo il dato di fatto che le funzioni di vice segretario comunale sono state esercitate dall’imputato sulla base di un decreto di nomina emesso dal Sindaco, astrattamente competente ad emetterlo e, quindi, in forza di una investitura formale, che anche se in ipotesi fosse da ritenersi viziata per errata interpretazione della normativa amministrativa di riferimento, non avrebbe potuto configurare il reato di usurpazione della funzione pubblica in concreto svolta.

La problematica interpretazione dell’art. 97, comma 5, T.U.E.L. che ammette che il regolamento comunale possa prevedere la nomina di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, non assume rilievo ai fini della configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche, che presuppone violazioni eclatanti della legge amministrativa, talmente radicali da non fare residuare alcun margine di dubbio sulla assenza di una legittima investitura per l’esercizio delle funzioni stesse.

Al contrario, nel caso in esame la tesi della perdita di efficacia ipso iure del decreto di nomina del giugno 2020 ex art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, perchè non seguita entro il termine di novanta giorni dall’avvio di una procedura di pubblicazione della sede vacante, oltre a non essere espressamente prevista da detta normativa, imponeva un intervento caducatorio esplicito da parte delle autorità sovraordinate, in particolare del Prefetto, senza il quale anche l’asserita illegittimità del successivo decreto n. 40 del 5 novembre 2020 di nomina dell’imputato a vicesegretario di una sede vacante, in difetto di un successivo provvedimento amministrativo di annullamento, sospensione o rimozione dall’incarico, non consente di configurare il reato di usurpazione.

Secondo la motivazione della Corte territoriale la nomina disposta con il decreto del giugno 2020 doveva intendersi caducata per mancato avvio della pubblicazione del posto vacante, mentre la nomina del 5 novembre 2020 doveva ritenersi illegittima perché non prevista dalla legge, atteso che l’art. 97, comma 5, T.U.E.L. consentirebbe che la nomina del vicesegretario si affianchi a quella del segretario sempre che non si tratti di sede vacante, come era quella di Campotosto.

In particolare, i Giudici di primo e secondo grado hanno sostenuto che dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a segretario comunale “a scavalco” (ovvero di un segretario comunale in servizio presso altro Comune) da parte della Prefettura per la riunione di giunta del 18/11/2020, il [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi consapevole di essere decaduto dalla qualifica di vice segretario, perchè essendosi la Prefettura avvalsa della facoltà di nominare un segretario “a scavalco”, il suo incarico disposto ai sensi dell’art. 16-ter, comma 9, d.l. n. 162/2019 era divenuto illegittimo e comunque non più reiterabile.

Per questa ragione il Tribunale aveva espressamente delimitato il reato di usurpazione delle funzioni di segretario comunale alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] in tale veste alle sole tre sedute del 21 e 28 dicembre 2020, svoltesi successivamente alla riunione di giunta che si era tenuta con la partecipazione del segretario comunale nominato “a scavalco”.

7. Tale impostazione non può essere condivisa perchè ai fini della integrazione del reato di usurpazione di pubbliche funzioni non è sufficiente che la nomina sia soltanto illegittima.

Se la illegittimità della nomina non sia stata accertata e riconosciuta in sede di autotutela amministrativa o in via giudiziaria per effetto di un provvedimento di annullamento, essa esplica comunque la propria efficacia ed esclude la integrazione della fattispecie prevista dall’art. 347 cod. pen.

Per la configurabilità del reato è, infatti, necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una formale investitura, situazione in concreto esclusa dalla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito.

È comunque deve trattarsi di atti di indebito esercizio contrari al perseguimento degli interessi sottesi alla funzione pubblica svolta.

Il termine usurpazione evoca il carattere indebito sia sotto il profilo soggettivo dell’esercizio della funzione ma anche sul piano dell’oggettiva non corrispondenza dell’atto alla funzione esercitata.

Pertanto, se c’è una investitura formale, anche se illegittima, non è configurabile il reato di usurpazione della funzione finchè tale investitura non venga impugnata e annullata nella competente sede amministrativa o giudiziaria.

Secondo un risalente orientamento di legittimità, che qui si intende riprendere perché condiviso dal questo Collegio, per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen. è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, da persona che non può esercitarle in modo assoluto.

Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio nell'ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all'esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà (Sez. 6, n. 9348 del 10/07/1995, Musa, Rv. 202998).

Sulla stessa linea si pone anche l’orientamento secondo cui per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen. occorre che taluno, usurpando pubbliche funzioni, eserciti le stesse concretamente ed arbitrariamente.

Non è sufficiente, quindi, un irregolare esercizio o un abuso di potere, ma occorre che la pubblica funzione venga esercitata non solo senza legittima investitura, ma per fini propri ed in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, da agente consapevole della illegittimità del suo comportamento (Sez. 6, n.935, del 22/04/1969, D’Agostino, Rv. 111607).

Si tratta di un orientamento che deve essere ripreso anche dopo l’intervenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, non essendovi ragioni per attribuire a tale figura di reato un ambito di applicazione più ampio di quello che aveva durante la vigenza dell’abrogato reato previsto dall’art. 323 cod. pen., dovendosi distinguere la mera illegittimità dell’atto di nomina da cui origina l’esercizio del potere pubblico dalla nozione di usurpazione del potere pubblico, che presuppone l’assenza radicale di investitura formale da parte della competente autorità preposta a tale nomina.

Solo se la nomina con la quale il potere pubblico viene conferito promana da un soggetto che non abbia alcuna legittimazione ad attribuirlo può ritenersi astrattamente integrato il delitto di usurpazione di cui all’art. 347 cod. pen., ma non quando la nomina sia viziata da una errata interpretazione delle norme di legge che ne regolano l’esercizio, configurandosi in tal caso una mera violazione della legge extrapenale priva di per sé di rilevanza penale, ove non risultino integrati i presupposti di altro reato.

8. In conclusione, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non sussiste, e, detratta la pena di mesi tre di reclusione inflitta per detto capo di imputazione, la pena va rideterminata in quella residua di mesi cinque di reclusione.

Ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. la Cancelleria curerà la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena finale in mesi cinque di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone a cura della Cancelleria la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 364/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40625/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per entrambi i capi di imputazione A) e B); udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila in data 18 dicembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per i reati ascrittigli di cui agli artt. 81, 483 cod. pen. (capo A) e agli artt. 81, 347 cod. pen. (capo B), commessi in Campotosto, il primo, il 29 maggio e 30 giugno 2020, ed il secondo, con riferimento alle determine n.10 e 11 del 21/12/2020 e n. 12 del 28/12/2020. Al capo A) si contesta al ricorrente di avere attestato falsamente nell’autodichiarazione del 29 maggio 2020 di non versare in alcuna causa di incompatibilità o inconferibilità di incarichi per la nomina di Presidente della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10793/2026 Roma, lì, 20/03/2026 Commissione giudicatrice di una selezione pubblica per alcune figure professionali nel comune di Campotosto e di avere ripetuto tale falsa attestazione anche nella successiva autodichiarazione del 30 giugno 2020 sulla insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali, funzionale alla sua nomina quale vice segretario comunale con mansioni di segretario reggente, per avere dichiarato di non avere riportato condanne, a fronte della condanna irrevocabile dal medesimo riportata in data 25 giugno 2019 dal Tribunale di Rieti per il reato di abuso di ufficio con beneficio della sospensione condizionale della pena. Al capo B) si contesta al medesimo di avere svolto, senza averne titolo, la pubblica funzione di vicesegretario del Comune di Campotosto, sebbene il provvedimento di nomina adottato dal Sindaco di Campotosto con decreto n. 40 del 5 novembre 2020 fosse divenuto inefficace trattandosi di nomina di carattere transitorio il cui presupposto era rappresentato dalla vacanza del posto di Segretario comunale, venuta meno a partire dal 17 novembre 2020 per effetto delle assegnazioni disposte dalla Prefettura di segretari comunali ad hoc a richiesta del Sindaco di Campotosto. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con un primo ordine di motivi denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo A) per il reato di cui all’art. 483 cod.pen. In particolare, si assume che è stata data rilevanza ai fini della sussistenza di una causa di inconferibilità delle cariche pubbliche descritte in imputazione ad una sentenza di condanna che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. In tal modo è stato violato il disposto dell’art. 166, comma secondo, cod. pen. che stabilisce che la condanna a pena sospesa non può costituire impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblico o privato tranne i casi specificamente previsti dalla legge. Pertanto, si censura l’interpretazione accolta dalla sentenza appellata dell’art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001 e dell’art. 3 d.lgs. 39/2019, che prevedono, rispettivamente come causa di inconferibilità della qualifica di componente di una commissione esaminatrice o per l’accesso ad incarichi direttivi pubblici, la condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione), senza introdurre o prevedere alcuna eccezione alla regola fissata dall’art. 166, comma 2, cod.pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione al reato di cui al capo A), evidenziando come sia stato attribuito al ruolo di vice-segretario comunale la valenza di un incarico amministrativo direttivo assimilandolo ad una funzione dirigenziale, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato con decreto n. 26 del 30 giugno 2020 del Comune di Campotosto sul presupposto espresso che egli risultava incaricato come “funzionario di cat. D del Comune di Amatrice”, così mantenendo la stessa qualifica già rivestita in quel Comune. A tale riguardo si richiama anche la sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 483/2022 depositata in data 8 giugno 2022 in sede di impugnazione della misura cautelare, con la quale è stato affermato che difettano elementi idonei a ritenere che vi fosse stato lo svolgimento de facto di incarichi amministrativi di vertice. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. sotto il profilo dell’accertamento del dolo, non avendo tenuto conto che l’imputato ha fatto affidamento sull’identico incarico di vice-segretario svolto presso il Comune di Amatrice, sui consigli ricevuti dal proprio legale e sulla sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 438 del 2016 che aveva affrontato la medesima questione. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 347 cod.pen. per errore sulla legge extra-penale, in particolare per l’erronea affermazione che la nomina di un vicesegretario in vacanza dell’ufficio potesse essere effettuata esclusivamente in base al disposto dell’art. 16-ter d.l. n. 162/2019. In particolare, si censura la tesi che la nomina “a scavalco” del segretario individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA] non potesse coesistere con quella di [OSCURATO:PERSONA] a vicesegretario. Al contrario, si adduce che l’art. 97, n. 5, T.U.E.L. ammette che il regolamento comunale possa prevedere la nomina di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 347 cod.pen. sul rilievo che le mansioni concretamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] non fossero da ricondursi certamente alla competenza del vice segretario comunale, atteso che l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (finanziaria del 2005) ammette che i piccoli comuni possono servirsi di dipendenti di altre amministrazioni locali e l’art. 14 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ammette la disciplina c.d. “dello scavalco condiviso” con la possibilità che un dipendente svolga una parte delle sue ore lavorative presso un ente diverso, mantenendo la qualifica del rapporto di lavoro dell’ente di provenienza. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 347 cod.pen. sul rilievo che le determinazioni a firma di [OSCURATO:PERSONA] n.10 e 11 del 21 dicembre 2020 e n. 12 del 28 dicembre 2020 sono state adottate nell’ambito delle proprie competenze amministrative contabili derivanti dal decreto di nomina a responsabile dell’area tecnica del comune di Campotosto n. 46 del 16/12/2020, quindi al di fuori delle mansioni oggetto della qualifica asseritamente usurpata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono con riferimento al solo capo B) dell’imputazione ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale capo per insussistenza del fatto. I primi tre motivi afferenti al capo A) sono nel loro complesso infondati, in parte ai limiti dell’inammissibilità per manifesta infondatezza di alcune delle censure dedotte. 2. Occorre, innanzitutto, premettere che il reato di cui all’art. 483 cod. pen. essendo relativo alla falsa attestazione di non avere riportato alcuna condanna per reati contro la pubblica amministrazione rende del tutto irrilevante la verifica della legittimità costituzionale della normativa che ha attribuito rilievo anche alle sentenze non definitive di condanna per taluno di detti reati per poter svolgere o assumere incarichi pubblici, pure sollevata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione in relazione al principio di presunzione di innocenza fissato dall’art. 27 Cost. Trattandosi del reato di falsità ideologica in relazione ad una dichiarazione fidefaciente, l’eventuale sopravvenuta caducazione o modifica della normativa di riferimento lascia impregiudicato il disvalore penale della condotta di chi renda una dichiarazione non veritiera sulla base della rilevanza che all’epoca in cui è stata resa assumeva la qualità soggettiva falsamente attestata come sussistente. Le modifiche sopravvenute o anche la stessa ipotetica sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che imponesse un requisito soggettivo richiesto al momento in cui è stata resa l’attestazione fidefaciente non farebbero venire meno la integrazione del reato. Ciò perché il reato in esame non è correlato con l’esercizio della funzione pubblica. Ai fini della integrazione della fattispecie del reato di cui all’art. 483 cod. pen. rileva solo la falsità di quanto dichiarato in rapporto alla finalità della autocertificazione e alla valenza probatoria privilegiata che assume detta dichiarazione. Il venir meno della necessità di un requisito soggettivo per svolgere o assumere un determinato incarico pubblico, che sia stato oggetto della autocertificazione sostitutiva diretta all'amministrazione al fine di provarne la sussistenza, è del tutto ininfluente sull’accertamento del reato di falsità ideologica, dovendosi evidentemente fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui il requisito soggettivo era richiesto come condizione necessaria per assumere un determinato incarico e la sua sussistenza andava provata attraverso la falsa attestazione rilasciata. Con riferimento alla ipotesi di reato qui considerata la legittimità costituzionale della disposizione che prevede come condizione ostativa lo stato di condannato anche con sentenza non passata in giudicato per determinati titoli di reato non assume alcuna concreta incidenza, essendo un mero antecedente di fatto che resta estraneo alla fattispecie di reato, tenuto conto, peraltro, che nel caso in esame si trattava di una sentenza di condanna irrevocabile. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la questione della rilevanza di una sentenza di condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini della inconferibilità di determinati incarichi pubblici è stata correttamente valutata e decisa dai Giudici di primo e secondo grado. Il disposto dell’art. 166, comma secondo, cod. pen. che stabilisce che la condanna a pena sospesa non può costituire impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblico o privato tranne i casi specificamente previsti dalla legge non preclude ma addirittura prevede che con legge ordinaria tale regola possa essere derogata. Pertanto, l’interpretazione accolta dalla sentenza appellata dell’art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevedono rispettivamente, come causa di inconferibilità della qualifica di componente di una commissione esaminatrice o per l’accesso ad incarichi direttivi pubblici, la condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione), è senz’altro condivisibile. Si deve osservare che le disposizioni di cui all’art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001, in materia di commissioni di esame per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi sono state introdotte dall'articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge “Severino”), mentre quelle dell’art. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, sono state adottate in esecuzione della delega legislativa contenuta sempre nella medesima legge n.190/2012, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50. Non vi è dubbio che in base ai criteri fissati nella summenzionata legge delega, all’art. 1, comma 50, per la non conferibilità di incarichi dirigenziali per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ed in assoluta coerenza con la finalità di prevenzione e contrasto della corruzione, il riferimento allo stato di condannato anche con sentenza non passata in giudicato rende evidente l’irrilevanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Come evidenziato anche nei pareri dell’ENAC richiamati nella sentenza di primo grado, si tratta di una interpretazione che discende dalla natura non sanzionatoria di detta condizione soggettiva, esclusa dalla sentenza della Corte Cost. n. 236 del 2015 che con riferimento alle cause di incompatibilità- incandidabilità-ineleggibilità correlate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione ha affermato che trattasi di requisiti soggettivi richiesti dalle leggi amministrative che non assumono la valenza di pene accessorie, e, quindi, non sono soggette al principio di irretroattività. Per la stessa ragione, non trattandosi di sanzioni o effetti penali della condanna, ma di requisiti soggettivi richiesti per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento, alcuna rilevanza può avere la concessione della sospensione condizionale della pena, che, evidentemente, non comporta alcun effetto sospensivo rispetto allo status soggettivo di condannato, che la legge amministrativa di riferimento considera ostativo. Si tratta di una interpretazione coerente anche alla ratio di una normativa che vuole garantire, con finalità di prevenzione della corruzione, la moralità dei soggetti cui vengono affidati compiti pubblici di rilievo. 4. Con riferimento al profilo della qualificazione delle mansioni di vice- segretario comunale come dirigenziali, si tratta di una questione che non assume alcuna rilevanza in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. Non è quella penale la sede in cui possa essere sindacata la scelta dell’amministrazione comunale di richiedere quale condizione per assumere le funzioni di segretario comunale il rispetto dell’art. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali. È sufficiente ai fini penali, con riferimento alla fattispecie di falsità ideologica considerata, che tale dichiarazione sia stata comunque rilasciata dall’imputato, perché ritenuta necessaria per poter accedere all’incarico di vice-segretario comunale, senza che possa assumere rilevanza il concreto svolgimento di funzioni direttive, che pure astrattamente è correlato alle mansioni di vice-segretario comunale. Come correttamente osservato nella motivazione della sentenza impugnata, l’art. 97, comma 5, T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che definisce le funzioni del Segretario comunale, gli attribuisce la connotazione di figura apicale dell’amministrazione locale che sovrintende alle funzioni svolte dai dirigenti e può, se occorre, svolgere anche funzioni direttive, in caso di vacanza di dirigenti. Pertanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art.483 cod. pen. del tutto corretto è il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 3 d. lgs n.39/2013 che fanno riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per accedere ad incarichi dirigenziali come presupposto del reato, essendo del tutto irrilevante che tali mansioni siano state o meno in concreto svolte dall’imputato dopo aver assunto la carica di vice-segretario comunale. Il reato di cui all’art. 483 cod. pen. è integrato non già dallo svolgimento in concreto delle mansioni direttive correlate con l’incarico assunto, ma dalla falsa attestazione necessaria all’assunzione di quell’incarico. Appare anche evidente l’equivoco in cui incorre il ricorrente nel citare la sentenza n. 22423 dell’8 giugno 2022 della Corte di Cassazione Sesta Sezione penale che si riferisce ad una imputazione radicalmente diversa che riguardava una ipotesi di abuso di ufficio correlata allo svolgimento di una funzione pubblica direttiva in assenza della attestazione di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi, una ipotesi di reato radicalmente diversa rispetto a quella per cui si procede, che attiene non già all’esercizio abusivo di funzioni pubbliche direttive, ma alla falsa attestazione di possedere i requisiti soggettivi richiesti per poter assumere un incarico pubblico che solo potenzialmente può comportare lo svolgimento di mansioni direttive, in sostituzione dei dirigenti assenti. 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo dedotto sempre in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. sotto il profilo dell’accertamento del dolo. Le censure difensive non si confrontano con le argomentazioni dei Giudici di merito che hanno messo in evidenza come l’ipotetico errore su norma extra- penale, in cui sarebbe incorso l’imputato nel ritenere irrilevante ai fini dell’assunzione di incarico pubblico una condanna penale con il beneficio della pena sospesa, non era minimamente plausibile, non potendosi dare ragionevolmente credito ad una interpretazione diversa di dette disposizioni, chiaramente contraddetta dall’assenza di riferimenti espliciti a ipotetiche scriminanti per le condanne a pena sospesa. In altri termini, ancor prima della scusabilità dell’errore, è stato ritenuto non plausibile che la falsa dichiarazione nel caso di specie fosse stata effettivamente condizionata da un errore sulla valenza da attribuire alla condizione di condannato per uno dei titoli di reato considerati ostativi. Trattasi della valutazione di un presupposto di fatto del dolo che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede e che prescinde dalla questione della astratta rilevanza degli errori su legge extra-penale (non integratrice), che in quanto errore sul fatto escludono in base al terzo comma dell'art. 47 cod. pen., la punibilità a titolo di dolo, diversamente dall'errore sulla legge penale (ovvero sul precetto), che in base all'art. 5 cod. pen., come integrato da Corte cost. n. 364 del 1988, assume rilievo solo se dipendente da ignoranza inevitabile. 6. Con riferimento al reato di usurpazione di funzioni pubbliche previsto dall’art. 347 cod. pen. si deve rilevare che i motivi dedotti incentrati sulla corretta interpretazione delle norme amministrative, che regolano l’attribuzione dell’incarico di vice-segretario comunale, al di là della loro fondatezza o meno, assumono indiretta rilevanza per escludere la sussistenza del reato, alla stregua dell’errata affermazione in diritto seguita dai Giudici di merito secondo cui ai fini della configurabilità della fattispecie di reato in esame non rileva che le funzioni siano state svolte sulla base di un incarico pubblico conferito in modo illegittimo. Tanto la sentenza impugnata che i motivi di ricorso hanno affrontato esclusivamente il profilo afferente alla corretta interpretazione delle disposizioni dell’art.16-ter d.l. 30 dicembre 2019 n.162 in materia di potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali e che regolano la nomina dei vicesegretari in caso di vacanza dell’ufficio nei piccoli comuni, aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. La questione se la nomina “a scavalco” di altro segretario in supplenza ([OSCURATO:PERSONA]) potesse coesistere con quella dell’imputato a vicesegretario non assume rilevanza agli effetti penali perché anche se dovesse accedersi alla tesi contraria, sostenuta nel giudizio di merito, resta comunque fermo il dato di fatto che le funzioni di vice segretario comunale sono state esercitate dall’imputato sulla base di un decreto di nomina emesso dal Sindaco, astrattamente competente ad emetterlo e, quindi, in forza di una investitura formale, che anche se in ipotesi fosse da ritenersi viziata per errata interpretazione della normativa amministrativa di riferimento, non avrebbe potuto configurare il reato di usurpazione della funzione pubblica in concreto svolta. La problematica interpretazione dell’art. 97, comma 5, T.U.E.L. che ammette che il regolamento comunale possa prevedere la nomina di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, non assume rilievo ai fini della configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche, che presuppone violazioni eclatanti della legge amministrativa, talmente radicali da non fare residuare alcun margine di dubbio sulla assenza di una legittima investitura per l’esercizio delle funzioni stesse. Al contrario, nel caso in esame la tesi della perdita di efficacia ipso iure del decreto di nomina del giugno 2020 ex art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, perchè non seguita entro il termine di novanta giorni dall’avvio di una procedura di pubblicazione della sede vacante, oltre a non essere espressamente prevista da detta normativa, imponeva un intervento caducatorio esplicito da parte delle autorità sovraordinate, in particolare del Prefetto, senza il quale anche l’asserita illegittimità del successivo decreto n. 40 del 5 novembre 2020 di nomina dell’imputato a vicesegretario di una sede vacante, in difetto di un successivo provvedimento amministrativo di annullamento, sospensione o rimozione dall’incarico, non consente di configurare il reato di usurpazione. Secondo la motivazione della Corte territoriale la nomina disposta con il decreto del giugno 2020 doveva intendersi caducata per mancato avvio della pubblicazione del posto vacante, mentre la nomina del 5 novembre 2020 doveva ritenersi illegittima perché non prevista dalla legge, atteso che l’art. 97, comma 5, T.U.E.L. consentirebbe che la nomina del vicesegretario si affianchi a quella del segretario sempre che non si tratti di sede vacante, come era quella di Campotosto. In particolare, i Giudici di primo e secondo grado hanno sostenuto che dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a segretario comunale “a scavalco” (ovvero di un segretario comunale in servizio presso altro Comune) da parte della Prefettura per la riunione di giunta del 18/11/2020, il [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi consapevole di essere decaduto dalla qualifica di vice segretario, perchè essendosi la Prefettura avvalsa della facoltà di nominare un segretario “a scavalco”, il suo incarico disposto ai sensi dell’art. 16-ter, comma 9, d.l. n. 162/2019 era divenuto illegittimo e comunque non più reiterabile. Per questa ragione il Tribunale aveva espressamente delimitato il reato di usurpazione delle funzioni di segretario comunale alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] in tale veste alle sole tre sedute del 21 e 28 dicembre 2020, svoltesi successivamente alla riunione di giunta che si era tenuta con la partecipazione del segretario comunale nominato “a scavalco”. 7. Tale impostazione non può essere condivisa perchè ai fini della integrazione del reato di usurpazione di pubbliche funzioni non è sufficiente che la nomina sia soltanto illegittima. Se la illegittimità della nomina non sia stata accertata e riconosciuta in sede di autotutela amministrativa o in via giudiziaria per effetto di un provvedimento di annullamento, essa esplica comunque la propria efficacia ed esclude la integrazione della fattispecie prevista dall’art. 347 cod. pen. Per la configurabilità del reato è, infatti, necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una formale investitura, situazione in concreto esclusa dalla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito. È comunque deve trattarsi di atti di indebito esercizio contrari al perseguimento degli interessi sottesi alla funzione pubblica svolta. Il termine usurpazione evoca il carattere indebito sia sotto il profilo soggettivo dell’esercizio della funzione ma anche sul piano dell’oggettiva non corrispondenza dell’atto alla funzione esercitata. Pertanto, se c’è una investitura formale, anche se illegittima, non è configurabile il reato di usurpazione della funzione finchè tale investitura non venga impugnata e annullata nella competente sede amministrativa o giudiziaria. Secondo un risalente orientamento di legittimità, che qui si intende riprendere perché condiviso dal questo Collegio, per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen. è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, da persona che non può esercitarle in modo assoluto. Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio nell'ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all'esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà (Sez. 6, n. 9348 del 10/07/1995, Musa, Rv. 202998). Sulla stessa linea si pone anche l’orientamento secondo cui per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen. occorre che taluno, usurpando pubbliche funzioni, eserciti le stesse concretamente ed arbitrariamente. Non è sufficiente, quindi, un irregolare esercizio o un abuso di potere, ma occorre che la pubblica funzione venga esercitata non solo senza legittima investitura, ma per fini propri ed in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, da agente consapevole della illegittimità del suo comportamento (Sez. 6, n.935, del 22/04/1969, D’Agostino, Rv. 111607). Si tratta di un orientamento che deve essere ripreso anche dopo l’intervenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, non essendovi ragioni per attribuire a tale figura di reato un ambito di applicazione più ampio di quello che aveva durante la vigenza dell’abrogato reato previsto dall’art. 323 cod. pen., dovendosi distinguere la mera illegittimità dell’atto di nomina da cui origina l’esercizio del potere pubblico dalla nozione di usurpazione del potere pubblico, che presuppone l’assenza radicale di investitura formale da parte della competente autorità preposta a tale nomina. Solo se la nomina con la quale il potere pubblico viene conferito promana da un soggetto che non abbia alcuna legittimazione ad attribuirlo può ritenersi astrattamente integrato il delitto di usurpazione di cui all’art. 347 cod. pen., ma non quando la nomina sia viziata da una errata interpretazione delle norme di legge che ne regolano l’esercizio, configurandosi in tal caso una mera violazione della legge extrapenale priva di per sé di rilevanza penale, ove non risultino integrati i presupposti di altro reato. 8. In conclusione, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non sussiste, e, detratta la pena di mesi tre di reclusione inflitta per detto capo di imputazione, la pena va rideterminata in quella residua di mesi cinque di reclusione. Ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. la Cancelleria curerà la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena finale in mesi cinque di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone a cura della Cancelleria la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris