CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 33792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quali eredi diRUGGERI GIUSEPPA , tutti in qualità di eredi di GRIMALDIANDREA, rappresentati e difesi dagli avv.ti PiergiorgioCatania, giusta procura speciale in atti- Controricorrenti –E nei confronti diNumero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/2025AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore-intimata-avverso la sentenza n. 268/17/2016 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata indata 22.1.2016, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento, emessaex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73, avente ad oggetto ilpagamento dei tributi IRPEF e ILOR degli anni 1991 e 1992,sospeso per il sisma del dicembre 1990, eccependo di averli inparte pagati ed in parte di aver usufruito del beneficio di cui allalegge n. 297/2002 e chiedendo affermarsi il proprio diritto alrimborso del 90% di quanto pagato anteriormente all’anno 2003per l’anno 1991 ed eccependo la decadenza per i tributi nonversati dell’anno 1992.2. La C.T.P. di Catania, dato atto dello sgravio parziale,riconosceva il diritto al rimborso del 90% delle somme versateper l’anno 1991 a mezzo pagamenti rateali eseguiti prima del 16marzo 2003, ai sensi della legge n. 297/2002 e riteneva l’A.F.decaduta dal diritto di pretendere i tributi non versati per l’anno1992.3. La C.T.R. della Sicilia, adita dall’Ufficio, respingeva il gravame.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidatotre motivi.Numero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/20255. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. I controricorrenti hanno depositato tempestiva memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perdifetto di procura alle liti in capo all’Avvocatura dello Stato, postoche davanti al giudice di legittimità le Agenzie fiscali non possonoessere rappresentate da propri funzionari. L'Avvocatura delloStato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanzadell'Agenzia delle Entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima ilrelativo incarico, del quale però non deve farsi specificamenzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c.,inserendo tra i contenuti necessari del ricorso «l'indicazione dellaprocura, se conferita con atto separato», fa riferimentoesclusivamente alla procura intesa come negozio processualeil patrocinio dell'Agenzia delle Entrate sia assunto dall'Avvocaturadello Stato, e non invece al negozio sostanziale attributivodell'incarico professionale al difensore (Cass., nn. 22434/2016;14785/2011).2. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 138 della legge n. 388/2000, nonché del comma 5 bis e5 ter dell’art. 1 della legge n. 106/2005, nonché dell’art. 25 deld.p.r. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate assume che per l’anno 1992 nonsi era verificata la decadenza dal potere impositivo, in quanto iltermine di decadenza per la notifica della cartella di pagamentodeve essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo allaNumero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/2025scadenza dell’ultima rata prevista dalla legge n. 388/2000 ossiaal 31 dicembre 2009.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare con svariatesentenze (vedi Cass n. 4150/2020, Cass. n. 956/14, Cass n.7274/14, Cass n. 16074/14; Cass. n. 3987/17), alle quali ilCollegio intende dare conferma e seguito, che, in tema diaccertamento e riscossione dei tributi, l'art. 138 della legge 23dicembre 2000, n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvoltinel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento deitributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cuideve essere emesso, dall'Ufficio, l'atto impositivo. Ladisposizione di cui all’ art. 138, comma 3, della legge n. 388 del2000 prevede infatti un termine di decadenza (riferito, peraltro,alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica lacartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovutedal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dalcomma 1 dello stesso articolo, da effettuare entro il 15.12.2002.Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per farrivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata datadel 15.12.2002 l'amministrazione finanziaria fosse decadutadall'azione di riscossione, come appunto è avvenuto nellapresente fattispecie, secondo l'accertamento operato dal giudicedi merito, in base ad un'applicazione retroattiva dell'art. 5 ter delD.L. n. 106 del 2005. Tale norma ha stabilito, sostituendo l'art36, comma 2, del d.lgs n. 46 del 1999, che per le somme cherisultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delledichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, apena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivoNumero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/2025a quello di presentazione della dichiarazione. L'Amministrazionericorrente contesta invero l'applicabilità di quest'ultima normaalla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta conl'univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamenteaffermato l'efficacia retroattiva dell'art. 5 ter del d.l. n. 106 del2005 (Cass. 16-11-2011, n. 24048; Cass 16990/12;Cass15661/14), affermando che tale norma, di chiaro edinequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, nonsolo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore,pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora "subiudice" (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006; Cass. n. 24767/15;Cass. n. 8321/18).3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, artt.11 e 13 delle preleggi; art. 3, comma 1, legge n. 212/2000; art.3, comma 3, decreto legislativo n. 472/1997; art. 2033 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la parte ricorrentelamenta l’erroneità della statuizione con cui è stato riconosciuto ildiritto al rimborso delle somme versate per l’anno 1991,usufruendo dell’agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, dellalegge n. 289/2002, posto che la norma escludeva la possibilitàdel rimborso e si riferiva a quanto ancora dovuto e non a quantogià pagato.3.1. Il motivo è infondato.3.2. L’art. 9, comma 17, della legge cit. prevedeva la possibilitàdi pagare il 10% del dovuto in unica soluzione ovvero il 30% arate. Avendo il contribuente optato per il pagamento rateale edunque del 30%, si deve ritenere che abbia reclamato in giudizioil rimborso dell’eccedenza rispetto al 10%. Questa Corte, nellapronuncia n. 10242/2013, ha ribadito che, come ampiamenteNumero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/2025argomentato dalla sentenza n. 20641 del 10 ottobre 2007(ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto dadivenire jus receptum), il condono previsto dal comma 17,dell'art. 9, della legge n. 289/2002 risponde ad una logica deltutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti disanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che riguardaperiodi temporali remoti e che mira ad indennizzare in qualchemisura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nelcaso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che hainteressato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuatiai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per ilcoordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990).Non sono perciò pertinenti le argomentazioni della Agenziarelative al fatto che normalmente le sanatorie non comportanomai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, trattandosi didisposizione di carattere particolare.4.Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art. 9, comma17, della legge n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della leggen. 190/2014, nonché degli articoli 12 e 14 delle preleggi e 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’Agenziadelle Entrate deduce che la C.T.R. avrebbe dovuto tenere inconsiderazione il fatto che il de cuius era un lavoratoredipendente, per cui le imposte dell’anno 1991 erano stateversate dal sostituto di imposta.4.1. Il motivo è infondato.4.2. La giurisprudenza di questa Corte, (cfr., Sez. 6-5, Ordinanzan. 18905 del 26/09/2016, Rv. 641481-01) con argomenticondivisi, ha affermato che l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del2002, che consente al contribuente delle province sicilianecoinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento diNumero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/2025quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principioper cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dalloStato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altriprovvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare isoggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazionespetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale enon anche al sostituto d’imposta» (cfr., altresì, n. 12083 del2012, Rv. 623326-01, n. 15252 del 2016, Rv. 640825- 01, n.18205 del 2016 Rv. 641051-01; acide, Sez. 5, 28/02/2020 n.5498, Rv. 657366-01). Tale principio ha trovato l’avallo delLegislatore che, con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), dellalegge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n.91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge n.190 del 2014 specificando espressamente che tra i «soggetticolpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessatole province di Catania, Ragusa e Siracusa, [..], che hannoversato imposte per il triennio 1990-1992 per un importosuperiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17,della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazionie che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgonoversato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente,nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavorodipendente in relazione alle ritenute subite» (cfr., Cass. Sez. 5,Ordinanza 26/03/2018 n. 7509).5. Conclusivamente, il ricorso va respinto.6. Spese secondo soccombenza.7. Poiché risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale delloNumero registro generale 6000/2017Numero sezionale 8480/2025Numero di raccolta generale 33792/2025Data pubblicazione 23/12/2025Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltrerimborso forfetario, Iva e c.p.a. come per legge.Così deciso in Roma, il 4.12.2025.IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:art. 391 bis c.p.c. -[OSCURATO:PERSONA] Presidentecorrezione erroreDANIELA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. materiale.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRG. 810/2026DANILO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCESARE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento camerale per la correzione di errore materiale d’ufficio aisensi dell’art. 391 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. 810/2026, avente ad oggettol’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33792 del 2025 depositata il 23dicembre 2025, resa nel giudizio RG 6000/2017tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore;-ivi ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di RUGGERIGIUSEPPA e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ivi controricorrenti-e ne confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore;-ivi intimata-Numero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che, con istanza del 12 gennaio 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], segnalava la necessità difarsi luogo, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., alla correzione dell’errore materialeda cui era affetta l’ordinanza n. 33792 del 2025, con la quale la Corte hadefinito il giudizio iscritto al R.G. n. 6000/2017, tralasciando la pronuncia didistrazione delle spese di lite a suo favore nonostante si fosse ritualmentedichiarato antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria illustrativadepositata il 24 novembre 2025, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.;rilevato che, con decreto presidenziale del 30.1.2026, veniva dispostal’iscrizione a ruolo d’ufficio del procedimento e che l’adunanza per ladecisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., venivafissata per il 6 maggio 2026;rilevato che le difese delle parti ed il Pubblico Ministero, regolarmenteavvisati dell'odierna adunanza camerale, non hanno presentato le memorieper le osservazioni;RAGIONI DELLA DECISIONErilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimentipronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., puòessere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficiodalla Corte» ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimentodelineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorsoin camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni primadell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, quindi, nonalla parte rimasta intimata;Numero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenutodalla giurisprudenza consolidata della Corte applicabile anche per ovviareall’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore;rilevato che la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cuinell’ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea conil disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama peril caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 16037 del 2010; Cass.n. 12437 del 2017; Cass. n. 34318 del 2025);rilevato che, nel caso di specie, nella memoria illustrativa depositata il 24novembre 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dei propriassistiti risulta la richiesta di condanna delle parti avverse al pagamentodelle spese di lite “da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che sidichiara antistatario.”;ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzionedell’omissione risultante dal testo del provvedimento attraverso laprevisione della distrazione delle spese di lite a favore del difensoreantistatario;rilevato che nel procedimento di correzione degli errori materiali ai sensidegli articoli 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteNumero registro generale 810/2026Numero sezionale 3808/2026Numero di raccolta generale 16050/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra leparti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo,non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. n. 29432 del 2024);P.Q.M.Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza dellaCorte del 23 dicembre 2025 n. 33792 in modo tale che:a) nella motivazione al punto n. 6 subito dopo la parola “soccombenza”debba leggersi “da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.”b) nel dispositivo subito dopo le parole “come per legge” debba leggersi “dadistrarsi a favore del difensore dei controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA]Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originaledell’ordinanza.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANODocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.