CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Massa, costituito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva respinto la richiesta di revoca e/o di riduzione del sequestro per l'importo di 1.660.060 euro, corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 640- bis cod. pen., oggetto di contestazione provvisoria al capo BB). 2. Avverso l'indicato provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 640-bis cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo il Tribunale considerato che la somma di 1.660.060 euro è stata bloccata dall'intermediario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che, dunque, non è mai stata accreditata né alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né al [OSCURATO:PERSONA], sicché non è ravvisabile alcun effettivo accrescimento del patrimonio dell'autore del reato. 2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del periculum in mora, posto che la somma di 1.660.060 euro non è mai entrata nella disponibilità né della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né del [OSCURATO:PERSONA], sicché non ha ragione d'essere il mantenimento del vincolo su una somma che rappresenta un profitto "virtuale", essendo tale somma stata "congelata" alla fonte per via del blocco operato da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a., che produce effetti sostanziali equiparabili al sequestro giudiziario, determinando ipso facto una situazione di indisponibilità che neutralizza il rischio di dispersione, ciò che si pone in contrasto con il principio di proporzionalità; 2.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 56 cod. pen., non essendo configurabile il delitto consumato di truffa aggravata, in considerazione dell'intervento impeditivo di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. 2.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 325 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, elnalD ha rigettato l'appello argomentando che il sequestro genetico fosse fondato anche sui reati fiscali, mentre avrebbe dovuto valutare la sussistenza del profitto quale fatto storico, indipendentemente dal nomen iuris; 22.5. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al principio di proporzionalità, in quanto il mantenimento del vincolo su beni leciti per un valore di 1.660.060 euro, a garanzia di un profitto mai percepito, determina una indebita compressione del diritto di proprietà e risulta manifestamente sproporzionato rispetto alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] I.. Il ricorso è fondato con riferimento ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, con assorbimento dei motivi restanti. 2. Si osserva che il ricorrente, con l'istanza di revoca e/o riduzione del sequestro, aveva dedotto l'insussistenza del profitto del delitto di cui all'art. 640- bis cod. pen., contestato al capo BB), sul presupposto che la somma di 1.660.060 euro era stata bloccata da [OSCURATO:PERSONA]. Nel rigettare l'appello, il Tribunale cautelare ha rilevato che il sequestro per il capo BB), come risulta dall'ordinanza genetica (cfr. p. 136 ss.), è stato unicamente disposto in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell'art. 12-bis d.igs. n. 74 del 2000. 3. Si tratta di una motivazione formalistica e, comunque, errata. 4. In primo luogo - ciò che assume carattere dirimente - si osserva che, al di là del titolo di reato contestato, è del tutto evidente che non può essere oggetto di sequestro una somma di denaro, indicata quale profitto del reato, la quale non è entrata nel patrimonio del soggetto nei cui confronti è stata emessa la misura ablativa. Invero, se il profitto del reato, che si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01), non è stato effettivamente conseguito, cade il presupposto della misura ablativa. 4. In secondo luogo, è errata la prospettazione, fatta propria dal Tribunale, secondo cui la somma in esame sarebbe il profitto del reato tributario. Invero, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, oggetto di contestazione al capo BB), ai fini del sequestro funzionale alla confisca, occorre fare riferimento non al profitto, quanto al prezzo del reato, 3venendo in considerazione, per l'emittente, solamente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo. Il profitto dell'evasione realizzata utilizzando le fatture relative a operazioni inesistenti, infatti, è conseguito in via immediata e diretta solamente dall'utilizzatore di tali fatture e il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - che, al fine di evitare che la medesima condotta sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione, in questo caso, del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01; Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Carlovico, Rv. 266832 - 01; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Alonge, Rv. 257419 - 01). Di conseguenza, l'emittente le fatture affeenti a operazioni inesistenti, responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, certamente non può ritenersi beneficiario del profitto dell'evasione realizzata utilizzando dette fatture, non potendo neppure concorrere in tale reato. Va perciò ribadito il principio secondo cui il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Carlovico, Rv. 266832 - 01; Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, P.m. in proc. Sanna, Rv. 267925 - 01). 5. Nel caso in esame, pertanto, in applicazione del principio ora evocato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la somma 1.660.060 euro rappresenta il profitto non già del delitto ex art. 8 digs. n. 74 del 2000, ma del delitto di truffa. 6. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4 P.Q.Mtio1