CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 30.11.2020, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, il Tribunale, dichiarata, preliminarmente, la infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal reclamante (richiamando le sentenze C. Cost. n. 349/1993, n. 376/1997 e490/2020), ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del PELLE con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati; LETTO il ricorso, che ripropone, con il primo motivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, e, con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato, per essere "apparente" la motivazione dell'ordinanza censurata; RITENUTO che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. sollevata dalla difesa del ricorrente, in quanto la misura dell'applicazione o della proroga del regime detentivo speciale non è assimilabile alle misure di prevenzione personali, essendo adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento camerale partecipato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 29143 del 22/6/2020, Libri, Rv. 279792); che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore