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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 43028/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in relazione al reato di cui al capo A), come riqualificato, e rideterminare per esso la pena e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 marzo 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. assolveva [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste dal reato di concussione ex art. 317 cod. pen. (capo A: "perché, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Caserta, addetto alla trattazione della pratiche per l'ammonimento del Questore, in particolare della pratica riguardante [OSCURATO:PERSONA], vittima di atti persecutori da parte di [OSCURATO:PERSONA], abusando della qualità e dei poteri, con le frasi rivolte a [OSCURATO:PERSONA], padre di Francesca:" Mi vergogno di farle questa richiesta, ho bisogno di un prestito di 600 euro e non posso chiederlo ad altri", e alla risposta del Tanganelli che avrebbe potuto dargli al massimo 250 euro, con gli occhi rossi dalla collera, diceva "Non bastano! Ora va bene così, poi vediamo!", costringeva Tanganelli a consegnargli indebitamente la somma di 250 euro rassicurandolo, a somma ottenuta, sul buon esito della pratica predetta in quanto da lui personalmente seguita"), mentre lo dichiarava colpevole del reato di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen. (capo D: "perché, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato in sevizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Caserta, nell'approntare il decreto di revoca del DASPO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], scriveva che "l'interessato in tale trascorso periodo ha sempre ottemperato agli obblighi imposti", cosa non rispondente al vero in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva violato gli obblighi in almeno tre circostanze, inducendo così il Questore ad attestare falsamente nel decreto di revoca che erano venute meno le condizioni giustificatrici del DASPO") condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione.

2. La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del P.M. riguardante il capo A), previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, riteneva viceversa che l'anomala condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel richiedere indebitamente un prestito a Tanganelli, non giustificata da pregressi legami di amicizia, era diretta - strumentalizzando la qualità rivestita in collegamento con l'esercizio dei poteri a questa connessi - a condizionare la volontà dello stesso, siccome interessato al buon esito della pratica di ammonimento avviata a tutela della figlia nei confronti del suo ex fidanzato.

L'avvenuta consegna del denaro consentiva l'inquadramento del fatto come reato consumato di induzione indebita ex art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, per il quale l'imputato veniva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena, "individuata nel minimo edittale", di anni quattro di reclusione oltre la perpetua interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la PA.In accoglimento, peraltro, dell'appello dell'imputato in ordine al capo D), riduceva la pena a mesi otto di reclusione.

La Corte rimarcava nel merito la consistenza probatoria dell'addebito di cui al capo A), indicando la dettagliata e coerente deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Dalle dichiarazioni di quest'ultimo era emerso che: - Tanganelli, dopo l'escussione in Questura ad opera di [OSCURATO:PERSONA], era stato contattato da questi per ben due volte, con successive telefonate, per un appuntamento urgente all'esterno dell'ufficio; nel corso dell'incontro, [OSCURATO:PERSONA], da lui prima non conosciuto, gli chiedeva in prestito 600 euro; preoccupato per l'esito della pratica di ammonimento Tanganelli prelevò da uno sportello bancomat 250 euro che consegnò ad [OSCURATO:PERSONA]; questi, palesemente non contento della somma ridotta, disse che per ora andava bene e che "poi vediamo", rassicurando l'interlocutore circa la completezza e la celerità della pratica; la somma di denaro, consegnata il 6 settembre 2014, era stata restituita da [OSCURATO:PERSONA] il 23 novembre 2020, giorno della decisione di primo grado.

L'erogazione del denaro, avvenuta al di fuori di rapporti di natura personale o amicale e solo in ragione dell'incidenza che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] poteva avere sulla istruttoria della pratica di ammonimento dell'ex fidanzato della figlia di Tanganelli, era stata frutto -non dell'abuso costrittivo, bensì- della induzione a dare al pubblico ufficiale indebitamente una somma in considerazione del tornaconto che Tanganelli, in stato d'ansia per le condizioni della figlia, vittima di atti persecutori, avrebbe potuto trarre a sua volta dalla celere e positiva trattazione della pratica.

Quanto alla falsità ideologica di cui al capo D), era accertato che l'attività istruttoria compiuta dall'imputato nella procedura amministrativa di revoca del DASPO a carico di [OSCURATO:PERSONA] si era concretata nella consapevole falsità delle informazioni non veritiere che questi nel periodo di riferimento non aveva commesso violazioni degli obblighi imposti, così inducendo il Questore a revocarne il DASPO.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione: - per la inconfigurabilità nella condotta, pur singolare ma non prevaricatrice, dell'imputato (peraltro affetto da ludopatia), consistita nella mera richiesta di un prestito personale oggettivamente non condizionata ad alcun atto di rilievo nel procedimento amministrativo di competenza, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di induzione indebita;- per la erronea qualificazione della vicenda di cui al capo D) come falsità ideologica in atto pubblico, considerate la natura di atto interno delle informazioni fornite dall'imputato e la possibilità di un mero e involontario errore del funzionario; la prospettiva adottata dalla Corte territoriale con il ricorso all'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen. è erronea, rimanendo irrisolto il tema della prova che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia ascrivibile a un inganno consapevole e volontario; - per l'erronea determinazione della pena inflitta per il reato di cui al capo A), poiché all'epoca dei fatti (6 settembre 2014) la formulazione della norma incriminatrice risalente alla legge n. 190 del 2012 prevedeva la pena edittale minima di tre anni di reclusione, non di sei, come invece stabilito dalla novella di cui alla successiva legge n. 69 del 2015; sicché la pena da comminare per il suindicato reato dev'essere quella di tre anni di reclusione, pari al minimo edittale, con l'ulteriore riduzione di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso nel merito dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati di cui ai capi A) e D) sono manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici.

2.1. Con riguardo alla induzione indebita, emerge con chiarezza dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato per la condotta delittuosa oggetto del primo tema d'accusa, sulla base di un complesso di risultanze probatorie sia globalmente che analiticamente vagliate in tutte le loro rispettive implicazioni.

Muovendo dagli inequivoci e convergenti elementi di prova -costituiti innanzitutto dalle dettagliate, coerenti e non controverse dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]-, i Giudici di appello hanno condiviso, in fatto, la ricostruzione della vicenda operata nella prima decisione, ponendo in rilievo segnatamente che: - [OSCURATO:PERSONA], dopo avere escusso in [OSCURATO:PERSONA] e suo padre Danilo nell'istruttoria della pratica di ammonimento del fidanzato della prima, autore di una serie di atti persecutori, aveva inopinatamente contattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] per ben due volte, chiedendogli, pur non avendolo mai conosciuto prima, un appuntamento per un urgente incontro all'esterno dell'ufficio; - organizzato l'incontro, nel corso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] chiese a Tanganelli in prestito la somma di 600 euro; - preoccupato per l'esito della pratica Tanganelli prelevò da uno sportello bancomat la somma di 250 euro e la consegnò ad [OSCURATO:PERSONA]; - questi, palesemente insoddisfatto della somma ricevuta, disse che per ora andava bene e che "poi vediamo", rassicurando l'interlocutore che la pratica di ammonimento era completa e sarebbe stata evasa celermente; - la somma di denaro, consegnata il 6 settembre 2014, era stata restituita da [OSCURATO:PERSONA] a Tanganelli solo il 23 novembre 2020, giorno della decisione di primo grado.

Ciò posto in linea di fatto, appare corretta la conclusione secondo cui la richiesta di erogazione di una somma di denaro, in assenza di un rapporto amicale o di natura personale, aveva senso solo in ragione della potenziale incidenza del ruolo e delle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla pronta trattazione e sull'esito favorevole della pratica di ammonimento.

Essa non era rappresentativa di un'azione costrittiva del pubblico ufficiale, bensì della mera induzione a dargli indebitamente una somma di denaro in considerazione della contropartita che Tanzanella, in ansia per la situazione in cui versava la figlia, avrebbe potuto trarre a sua volta dalla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a istruire celermente ed esitare favorevolmente la relativa pratica.

Deve altresì ritenersi che la decisione impugnata si sia uniformata al quadro di principii al riguardo tracciati da questa Suprema Corte a proposito del delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 75,

I. 6 novembre 2012, n. 190 (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277), secondo cui la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale, con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla stessa legge -, della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, talora finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale: il che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie.

2.2. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto alla falsità ideologica di cui al capo D).

Alla stregua delle prove acquisite, entrambi i Giudici del merito hanno ritenuto che l'attività istruttoria compiuta dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Caserta, nell'ambito della procedura amministrativa di revoca del DASPO a carico di [OSCURATO:PERSONA], si fosse obiettivamente concretata nella consapevole falsità di informazioni non veritiere (cioè che [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento non aveva commesso alcuna violazione degli obblighi imposti): informazioni false che avevano conseguentemente indotto il Questore ad adottare il provvedimento di revoca del DASPO a carico di [OSCURATO:PERSONA], privo in realtà di una base giustificativa.

Va in tal senso ricordato che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter -conforme o meno allo schema tipico- ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Riccardi, Rv. 277092).

La soluzione decisoria è coerente con ì principi affermati, dovendosi peraltro ribadire -come già acutamente osservato dalla Corte territoriale- la consequenzialità necessaria del provvedimento del Questore rispetto al tenore della nota informativa di [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini della configurabilità in capo a quest'ultimo della responsabilità propria dell'autore mediato, a norma dell'art. 48 cod. pen. 3.

Orbene, non rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti del percorso motivazionale: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto per entrambe le imputazioni.Le suesposte doglianze difensive, in definitiva, si palesano inammissibili perché tendono a prospettare una ricostruzione alternativa, come tale non consentita in questa sede, dei fatti oggetto di entrambi i temi d'accusa, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della relativa pronuncia di responsabilità.

4. Si palesa viceversa fondato il terzo motivo di ricorso, in punto di erronea determinazione delle pene inflitte all'imputato per il reato di cui al capo A).

La Corte distrettuale ha invero determinato la pena principale per il delitto di induzione indebita, commesso il 6 settembre 2014, con riferimento alla più severa cornice edittale stabilita dalla novella di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (da 6 a 10 anni e mesi 6 di reclusione), anziché a quella più mite prevista dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012 (da 3 a 8 anni di reclusione), applicabile ratione temporis.

Identico ragionamento va svolto con riguardo alle pene accessorie, erroneamente fissate dai Giudici di appello con riferimento alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione), anziché alla pena più mite prevista dalla previgente disciplina dettata dell'art. 317 bis cod. pen., applicabile ratione temporis, per il quale "Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna [per l'originario delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen.] importa l'interdizione temporanea".

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al capo A), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in relazione al reato di cui al capo A), come riqualificato, e rideterminare per esso la pena e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. assolveva [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste dal reato di concussione ex art. 317 cod. pen. (capo A: "perché, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Caserta, addetto alla trattazione della pratiche per l'ammonimento del Questore, in particolare della pratica riguardante [OSCURATO:PERSONA], vittima di atti persecutori da parte di [OSCURATO:PERSONA], abusando della qualità e dei poteri, con le frasi rivolte a [OSCURATO:PERSONA], padre di Francesca:" Mi vergogno di farle questa richiesta, ho bisogno di un prestito di 600 euro e non posso chiederlo ad altri", e alla risposta del Tanganelli che avrebbe potuto dargli al massimo 250 euro, con gli occhi rossi dalla collera, diceva "Non bastano! Ora va bene così, poi vediamo!", costringeva Tanganelli a consegnargli indebitamente la somma di 250 euro rassicurandolo, a somma ottenuta, sul buon esito della pratica predetta in quanto da lui personalmente seguita"), mentre lo dichiarava colpevole del reato di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen. (capo D: "perché, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato in sevizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Caserta, nell'approntare il decreto di revoca del DASPO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], scriveva che "l'interessato in tale trascorso periodo ha sempre ottemperato agli obblighi imposti", cosa non rispondente al vero in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva violato gli obblighi in almeno tre circostanze, inducendo così il Questore ad attestare falsamente nel decreto di revoca che erano venute meno le condizioni giustificatrici del DASPO") condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione. 2. La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del P.M. riguardante il capo A), previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, riteneva viceversa che l'anomala condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel richiedere indebitamente un prestito a Tanganelli, non giustificata da pregressi legami di amicizia, era diretta - strumentalizzando la qualità rivestita in collegamento con l'esercizio dei poteri a questa connessi - a condizionare la volontà dello stesso, siccome interessato al buon esito della pratica di ammonimento avviata a tutela della figlia nei confronti del suo ex fidanzato. L'avvenuta consegna del denaro consentiva l'inquadramento del fatto come reato consumato di induzione indebita ex art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, per il quale l'imputato veniva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena, "individuata nel minimo edittale", di anni quattro di reclusione oltre la perpetua interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la PA.In accoglimento, peraltro, dell'appello dell'imputato in ordine al capo D), riduceva la pena a mesi otto di reclusione. La Corte rimarcava nel merito la consistenza probatoria dell'addebito di cui al capo A), indicando la dettagliata e coerente deposizione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Dalle dichiarazioni di quest'ultimo era emerso che: - Tanganelli, dopo l'escussione in Questura ad opera di [OSCURATO:PERSONA], era stato contattato da questi per ben due volte, con successive telefonate, per un appuntamento urgente all'esterno dell'ufficio; nel corso dell'incontro, [OSCURATO:PERSONA], da lui prima non conosciuto, gli chiedeva in prestito 600 euro; preoccupato per l'esito della pratica di ammonimento Tanganelli prelevò da uno sportello bancomat 250 euro che consegnò ad [OSCURATO:PERSONA]; questi, palesemente non contento della somma ridotta, disse che per ora andava bene e che "poi vediamo", rassicurando l'interlocutore circa la completezza e la celerità della pratica; la somma di denaro, consegnata il 6 settembre 2014, era stata restituita da [OSCURATO:PERSONA] il 23 novembre 2020, giorno della decisione di primo grado. L'erogazione del denaro, avvenuta al di fuori di rapporti di natura personale o amicale e solo in ragione dell'incidenza che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] poteva avere sulla istruttoria della pratica di ammonimento dell'ex fidanzato della figlia di Tanganelli, era stata frutto -non dell'abuso costrittivo, bensì- della induzione a dare al pubblico ufficiale indebitamente una somma in considerazione del tornaconto che Tanganelli, in stato d'ansia per le condizioni della figlia, vittima di atti persecutori, avrebbe potuto trarre a sua volta dalla celere e positiva trattazione della pratica. Quanto alla falsità ideologica di cui al capo D), era accertato che l'attività istruttoria compiuta dall'imputato nella procedura amministrativa di revoca del DASPO a carico di [OSCURATO:PERSONA] si era concretata nella consapevole falsità delle informazioni non veritiere che questi nel periodo di riferimento non aveva commesso violazioni degli obblighi imposti, così inducendo il Questore a revocarne il DASPO. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione: - per la inconfigurabilità nella condotta, pur singolare ma non prevaricatrice, dell'imputato (peraltro affetto da ludopatia), consistita nella mera richiesta di un prestito personale oggettivamente non condizionata ad alcun atto di rilievo nel procedimento amministrativo di competenza, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di induzione indebita;- per la erronea qualificazione della vicenda di cui al capo D) come falsità ideologica in atto pubblico, considerate la natura di atto interno delle informazioni fornite dall'imputato e la possibilità di un mero e involontario errore del funzionario; la prospettiva adottata dalla Corte territoriale con il ricorso all'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen. è erronea, rimanendo irrisolto il tema della prova che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia ascrivibile a un inganno consapevole e volontario; - per l'erronea determinazione della pena inflitta per il reato di cui al capo A), poiché all'epoca dei fatti (6 settembre 2014) la formulazione della norma incriminatrice risalente alla legge n. 190 del 2012 prevedeva la pena edittale minima di tre anni di reclusione, non di sei, come invece stabilito dalla novella di cui alla successiva legge n. 69 del 2015; sicché la pena da comminare per il suindicato reato dev'essere quella di tre anni di reclusione, pari al minimo edittale, con l'ulteriore riduzione di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso nel merito dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati di cui ai capi A) e D) sono manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici. 2.1. Con riguardo alla induzione indebita, emerge con chiarezza dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato per la condotta delittuosa oggetto del primo tema d'accusa, sulla base di un complesso di risultanze probatorie sia globalmente che analiticamente vagliate in tutte le loro rispettive implicazioni. Muovendo dagli inequivoci e convergenti elementi di prova -costituiti innanzitutto dalle dettagliate, coerenti e non controverse dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]-, i Giudici di appello hanno condiviso, in fatto, la ricostruzione della vicenda operata nella prima decisione, ponendo in rilievo segnatamente che: - [OSCURATO:PERSONA], dopo avere escusso in [OSCURATO:PERSONA] e suo padre Danilo nell'istruttoria della pratica di ammonimento del fidanzato della prima, autore di una serie di atti persecutori, aveva inopinatamente contattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] per ben due volte, chiedendogli, pur non avendolo mai conosciuto prima, un appuntamento per un urgente incontro all'esterno dell'ufficio; - organizzato l'incontro, nel corso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] chiese a Tanganelli in prestito la somma di 600 euro; - preoccupato per l'esito della pratica Tanganelli prelevò da uno sportello bancomat la somma di 250 euro e la consegnò ad [OSCURATO:PERSONA]; - questi, palesemente insoddisfatto della somma ricevuta, disse che per ora andava bene e che "poi vediamo", rassicurando l'interlocutore che la pratica di ammonimento era completa e sarebbe stata evasa celermente; - la somma di denaro, consegnata il 6 settembre 2014, era stata restituita da [OSCURATO:PERSONA] a Tanganelli solo il 23 novembre 2020, giorno della decisione di primo grado. Ciò posto in linea di fatto, appare corretta la conclusione secondo cui la richiesta di erogazione di una somma di denaro, in assenza di un rapporto amicale o di natura personale, aveva senso solo in ragione della potenziale incidenza del ruolo e delle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla pronta trattazione e sull'esito favorevole della pratica di ammonimento. Essa non era rappresentativa di un'azione costrittiva del pubblico ufficiale, bensì della mera induzione a dargli indebitamente una somma di denaro in considerazione della contropartita che Tanzanella, in ansia per la situazione in cui versava la figlia, avrebbe potuto trarre a sua volta dalla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a istruire celermente ed esitare favorevolmente la relativa pratica. Deve altresì ritenersi che la decisione impugnata si sia uniformata al quadro di principii al riguardo tracciati da questa Suprema Corte a proposito del delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 75, I. 6 novembre 2012, n. 190 (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277), secondo cui la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale, con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla stessa legge -, della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, talora finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale: il che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie. 2.2. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto alla falsità ideologica di cui al capo D). Alla stregua delle prove acquisite, entrambi i Giudici del merito hanno ritenuto che l'attività istruttoria compiuta dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Caserta, nell'ambito della procedura amministrativa di revoca del DASPO a carico di [OSCURATO:PERSONA], si fosse obiettivamente concretata nella consapevole falsità di informazioni non veritiere (cioè che [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento non aveva commesso alcuna violazione degli obblighi imposti): informazioni false che avevano conseguentemente indotto il Questore ad adottare il provvedimento di revoca del DASPO a carico di [OSCURATO:PERSONA], privo in realtà di una base giustificativa. Va in tal senso ricordato che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter -conforme o meno allo schema tipico- ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Riccardi, Rv. 277092). La soluzione decisoria è coerente con ì principi affermati, dovendosi peraltro ribadire -come già acutamente osservato dalla Corte territoriale- la consequenzialità necessaria del provvedimento del Questore rispetto al tenore della nota informativa di [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini della configurabilità in capo a quest'ultimo della responsabilità propria dell'autore mediato, a norma dell'art. 48 cod. pen. 3. Orbene, non rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti del percorso motivazionale: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto per entrambe le imputazioni.Le suesposte doglianze difensive, in definitiva, si palesano inammissibili perché tendono a prospettare una ricostruzione alternativa, come tale non consentita in questa sede, dei fatti oggetto di entrambi i temi d'accusa, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della relativa pronuncia di responsabilità. 4. Si palesa viceversa fondato il terzo motivo di ricorso, in punto di erronea determinazione delle pene inflitte all'imputato per il reato di cui al capo A). La Corte distrettuale ha invero determinato la pena principale per il delitto di induzione indebita, commesso il 6 settembre 2014, con riferimento alla più severa cornice edittale stabilita dalla novella di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (da 6 a 10 anni e mesi 6 di reclusione), anziché a quella più mite prevista dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012 (da 3 a 8 anni di reclusione), applicabile ratione temporis. Identico ragionamento va svolto con riguardo alle pene accessorie, erroneamente fissate dai Giudici di appello con riferimento alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione), anziché alla pena più mite prevista dalla previgente disciplina dettata dell'art. 317 bis cod. pen., applicabile ratione temporis, per il quale "Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna [per l'originario delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen.] importa l'interdizione temporanea". 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al capo A), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto
Sentenza Cassazione n. 43028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris