CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2020
Cassazione n. 26926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2792/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – Oggetto: sentenza – motivazione apparente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] e contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3322/13/20,depositata in data 29/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno 2016, relativa al disconoscimento di oneri detraibili per euro 4.029,094; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il sig. Venditto con atto affidato a quattro motivi; il riscossore è rimasto qui intimato mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - va esaminato per primo, in quanto decisivo, il quarto motivo di ricorso che censura la pronuncia gravata per violazione dell’art.132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.ne c.p.c, in rapporto all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione perplessa; - il motivo è fon dato; - invero, la CTR dedica due scarni periodi all’esame dei fatti di causa, che peraltro riporta in modo sostanzialmente incomprensibile, senza dar atto minimamente dei motivi di appello proposti , che certo il Collegio non può limitarsi a dedurre aliunde (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 ) e senza evidenziare l’iter logico -giuridico che l’ha condotta a decisione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - conseguentemente, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; - i residui motivi sono assorbiti; p.q.m. accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di le