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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11618/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestato con riferimento all'elemento soggettivo ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catanzaro rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato consistito nell'essersi recato (pur sottoposto a misura di prevenzione) al di fuori del Comune di residenza senza la necessaria autorizzazione ; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Considerato poi, quanto alle attenuanti generiche, che dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di gravame e che il ricorrente — in violazione del principio di autosufficienza — non ha allegato al ricorso i motivi di appello, di talché anche tale censura risulta inammissibile per la sua genericità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestato con riferimento all'elemento soggettivo ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catanzaro rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato consistito nell'essersi recato (pur sottoposto a misura di prevenzione) al di fuori del Comune di residenza senza la necessaria autorizzazione ; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Considerato poi, quanto alle attenuanti generiche, che dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di gravame e che il ricorrente — in violazione del principio di autosufficienza — non ha allegato al ricorso i motivi di appello, di talché anche tale censura risulta inammissibile per la sua genericità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 m
Sentenza Cassazione n. 11618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris