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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08431/2026

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'[OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 9397/2016 depositata il 25/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/20261.

Con avviso di accertamento n.

TEB03TI000I1/2006, emesso perl'anno di imposta 2006, l'Ufficio di Napoli dell’Agenzia delle entrateaccertava a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., maggioriimposte dirette e indirette, con irrogazione delle relative sanzioni.2.

La contribuente proponeva ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., succeduta a De LietoCostruzioni Generali, presentava istanza di transazione fiscale ai sensidell'art. 182-ter l.fall., che traeva ragione dalla pendenza della proceduradi concordato preventivo attivata presso il Tribunale di Napoli ai sensidell'art. 160 l.fall.L’Ufficio dichiarava adesione.Il Tribunale di Napoli omologava il concordato.«Con atto prot. n. 62509/2011 – leggesi in ricorso – l'Ufficio, tenutoconto di quanto disposto dall'art. 81 RD n. 267/1942, in base al quale "laprocedura di concordato preventivo si chiude con il decreto diomologazione ai sensi dell'art 180", e dall'art. 182-ter del citato decretosecondo cui "la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'art 181determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi adoggetto i tributi di cui al primo comma"[,] in vista dell'udienza didiscussione del ricorso tributario fissata per il 6 dicembre 2011, chiedevadichiararsi con ordinanza la cessazione della materia del contendere aisensi dell' art 46 D.Lgs. n. 546/92.

In tale atto si specificava: “... tenutoconto che ai sensi dell'art 186 del già citato RD n. 267/42 ciascuno deicreditori, in caso di inadempimento, può chiedere la risoluzione delconcordato; che nell'ipotesi in cui il concordato sia successivamenteannullato o risolto ai sensi dell'art 186, l'eventuale venir meno diquest'ultimo determinerà, quale effetto correlato, la ripresa delcontenzioso (Circ.

Min. 40/2008 punto 5.2), la scrivente chiede al Collegioche la cessata materia del contendere venga dichiarata con ordinanza.Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infatti in caso di inadempimento e successiva risoluzione del concordato[,]l'Ufficio avrà la necessità di chiedere la ripresa del contenzioso pressoCodesto organo giudicante.

Lo strumento dell'ordinanza è contemplato aifini della pronuncia di cessazione della materia del contendere anche inaltre ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste da specifichedisposizioni di legge (ex art. 16 L. n. 289/2002) nelle quali è prevista lapossibilità che il comportamento inadempiente della controparte facciavenir meno l'accordo con conseguente necessità di riattivare ilcontenzioso" (istanza 15 novembre 2011 […]).Con ulteriore memoria integrativa del 05/12/2011, prot. n.65372/2011, l'Ufficio ribadiva la richiesta di declaratoria con ordinanzadella cessazione della materia del contendere e in subordine, che fossedisposta la sospensione del giudizio in pendenza del concordato […]».4.

La C.T.P. di Napoli, con ordinanza n. 311/44/2011, resa all'udienzadel 6 dicembre 2011 nel contraddittorio delle parti, disponeva lacessazione della materia del contendere.5.

Indi il ricorso – chiarito (ancorché solo nell’“oggetto del giudizio”anteposto alla trattazione: p. 2 ric.) che “in seguito il Tribunale civile - sez.fallimentare - annullava il concordato e la società chiedeva la trattazionedel ricorso tributario” – prosegue (p. 4 ric., dal terzult. cpv.):«Con avviso di trattazione del 15/09/2014 la segreteria della sezione44ma della CTP convocava l'ufficio per la trattazione del ricorso.In data 02/12/2014, preso atto dell'intervenuto fallimento dellasocietà, il Collegio, con ordinanza n 5110/44/14, dichiarava interrotto ilprocesso [… ed] in data 2 febbraio 2015 la curatela del fallimentodepositava istanza di trattazione […].L'ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositava una memori[a] con l[a]qual[e] – prosegue il ricorso – rappresentava al Collegio che la proceduradi transazione fiscale non aveva avuto esito e che di conseguenza erastato dichiarato il fallimento della società sottolineando che "inNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026conseguenza della situazione rappresentata si è determinato ilconsolidamento definitivo della pretesa fiscale contenuta nell'avviso diaccertamento".

Concludeva chiedendo dichiararsi definitivo il creditofiscale».6.

All'esito del giudizio la CTP, con sentenza n 12965/15, depositata indata 27/05/2015, dichiarava il giudizio estinto per cessazione dellamateria del contendere, osservando:«Dai documenti di causa risulta che la lite è stata definita nei terminidi cui al concordato preventivo omologato, contenente istanza ditransazione fiscale.

Da ciò il venir meno della materia del contendere».7.

Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della Campania conla sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:«[OSCURATO:PERSONA] prende atto che la lite è stata definita contransazione fiscale presentata in data 5.2.2010 con adesione dell'Ufficiodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito della procedura di concordato preventivoomologato in data 24.11.2010.Che all'esito della transazione fiscale con ordinanza n. 311/44/2011del 6.12.2011 il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere.Il giudizio veniva proseguito, poi interrotto in seguito alla dichiarazionedi fallimento della società, riassunto e poi deciso, con la sentenzaimpugnata con cui veniva dichiarata cessata la materia del contendere.La questione va risolta sulla base del principio enunciato dallaSuprema Corte di Cassazione, Sez. Trib. n. 12 marzo 2008 n. 6550 chetestualmente prescrive che, al fine di stabilire se un provvedimento abbiacarattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia pertanto soggetto ai mezzidi impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo nongià alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale […].Correttamente la [OSCURATO:PERSONA], in presenza di unaordinanza, avente il contenuto di sentenza, divenuta definitiva permancata impugnativa (appello), ha confermato la decisione, dichiarandoNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026con sentenza la cessazione della materia del contendere ai sensi delD.Lgs. n. 546 del 1992. art. 46[,] che prescrive che la declaratoria dellacessazione della materia del contendere, ove non si risolva in unprovvedimento presidenziale, deve rivestire la forma di sentenza.In conclusione, l'appello va rigettato.La definitività della pronuncia di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere adottata con ordinanza del 6.12.2011, assorbe erende superfluo l'esame degli ulteriori motivi formulati».8.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (come da ricorso)resta intimata.8.1.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott.

FulvioTroncone, deposita articolata requisitoria mediante la quale chiededichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4 a p. 14 delricorso), che assume priorità logica, è volto a denunciare: “Nullità dellasentenza.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 36D.Lgvo 546/92 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc”, giacché “lasentenza asseritamente motivata in relazione all'efficacia di una ordinanzaistruttoria, ritenuta trascorsa in giudicato, è in realtà priva di motivazione”.1.1.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, a semplice lettura, esibisce una motivazioneeffettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico(Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014).

Sia pure in sintesi, invero, ritiene che lasentenza di primo grado sia stata legittimamente emessa, con la formaappropriata, in luogo dell’ordinanza, resasi definitiva per mancataimpugnazione, non rispondente alla previsione dell’art. 46 D.Lgs. n. 546del 1992.Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/20262.

I primi due motivi, per comunanza logica di censure, possonoessere esaminati congiuntamente.2.1.

Il primo motivo è volto a denunciare violazione e falsaapplicazione dell'art. 182-ter l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.2.2.

Ad avviso della ricorrente Agenzia, a termini dell’ultimo commadell’articolo rubricato, “… la transazione fiscale conclusa nell'ambitodell'accordo di ristrutturazione di cui all'art 182-bis è revocata di diritto seil debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenzepreviste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori diforme di previdenza e assistenza obbligatorie”.

“[OSCURATO:PERSONA] tributariaha, di contro, implicitamente riconosciuto una autonomia alla transazionefiscale ritenendo consolidato il credito nonostante la revoca del concordatopreventivo disposta dal Tribunale civile-Sez fallimentare – in data 11 luglio2013, con la quale è stato annullato il concordato preventivo”.

“In realtà ilcorretto inquadramento dell'istituto della transazione fiscale nell'ambitodella procedura di concordato preventivo avrebbe indotto la Commissionea qualificare l'ordinanza n. 311/44/2011 del 6 dicembre 2011 quale attorevocabile dal giudicante ed insuscettibile di acquistare efficacia digiudicato”.3.

Il secondo motivo è volto a denunciare: “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 46 del D.Lgvo 546/1992 inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.”.3.2.

“La sentenza della Commissione prende le mosse dalla correttaricostruzione in fatto”.

“Ugualmente corretta è l'affermazione di principiodella prevalenza della ‘sostanza sulla forma degli atti processuali’.Senonché detto principio non risulta applicato correttamente; nel rispettodella forma di ordinanza e del contenuto del provvedimento, patto internoalla procedura concordataria la Commissione non poteva affermare chel'ordinanza n. 311/44/2011 del 6.12.2011 avesse acquistato autorità diNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudicato”.

“È evidente l'errore processuale in cui è incorsa la Commissioneche non ha tenuto conto delle richieste dell'Ufficio in corso di causa in cuiè specificata il carattere provvisorio del provvedimento chiesto”.

“Ladecisione è dunque viziata perché resa in violazione delle richieste delleparti ex art. 112 cpc”.

“Sotto altro profilo il percorso seguito dal Collegio siincentra sostanzialmente sulla affermata definitività della pronuncia dicessazione della materia del contendere di cui alla ordinanza del6/12/2011, che contrasta con un dato non contestabile: il processo diprimo grado si è concluso con la sentenza n. 12965/2015 che hadichiarato cessata la materia del contendere”.4.

I motivi sono fondati, ancorché per ragioni non integralmentesovrapponibili alle ragioni espostevi.5.

A prescindere dalle motivazioni che abbiano indottol’Amministrazione, “illo tempore”, a sollecitare al primo giudice ladichiarazione di cessazione della materia del contendere con ordinanza, ildato processuale imprescindibile è che detto giudice ha in effetti dichiaratocon ordinanza resa all'udienza del 6 dicembre 2011 n. 311/44/2011 lacessazione della materia del contendere, per l’effetto estinguendo ilgiudizio ai sensi dell’art 46, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992.6.1.

È corretta l’osservazione della ricorrente Agenzia che siffatto“modus agendi” del primo giudice non corrisponde alla prescrizione delcomma 2 del predetto articolo, a termini del quale, giusta la formulazionevigente “ratione temporis”, “la cessazione della materia del contendere èdichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge,con decreto del presidente o con sentenza della commissione.

Ilprovvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28”.6.2.

Nel disegno della riforma del processo tributario, quantomeno conriguardo ai gradi di merito (dacché, nel grado di legittimità, l’ordinanza èequiparabile, per valenza decisoria, alla sentenza), la cessazione dellamateria del contendere, solo se rilevata dal presidente prima dellaNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026trattazione della causa, può essere dichiarata con ordinanza, non di per sédefinitiva, in quanto reclamabile; mentre, se rilevata dalla commissione,deve esserlo con sentenza, ossia con il provvedimento tipicamenteterminativo del giudizio.6.2.1.

Ciò è coerente con la premessa sistematica sottesa al comma 1dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, come visto, la cessazionedella materia del contendere è tipizzata, a differenza che nel processocivile ordinario, quale causa di estinzione del giudizio, essendo venutameno la “res litigiosa” e con essa la sua stessa ragion d’essere (per vero,l'art. 2, punto 22, del progetto di riforma del processo civile avevaprevisto anche in seno al processo civile ordinario una positivizzazionedella disciplina di matrice giurisprudenziale della cessazione della materiadel contendere, non a caso individuando, tra gli eventi causativi,l'estinzione del diritto controverso).6.2.2.

Ad eccezione dell’ordinanza presidenziale, essa pure suscettiva,comunque, di assumere una stabilizzazione processuale in funzionedell’esaurimento del mezzo proprio d’impugnazione, ossia il reclamo exart. 28 D.Lgs. n. 546 del 1992, la cessazione della materia del contendereesige di essere dichiarata con sentenza, perché questa è suscettiva dipassare in giudicato, ancorché non già dal punto di vista sostanziale exart. 2909 cod proc. civ., sulla pretesa azionata (con conseguentepossibilità, pertanto, di riproporre la domanda), ma dal punto di vistaprocessuale ex art. 324 cod. proc. civ., sul presupposto della limitazionedell’incontrovertibilità dell’accertamento esclusivamente al profilo delsopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione delgiudizio (cfr. da ult.

Cass. n. 10829 del 2025).6.2.3.

Peraltro, l’attitudine della dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere a constatare, dichiarandola, la fine del giudiziotrova testuale rispondenza nella necessità – a seguito della declaratoria diillegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 546 D.Lgs. n. 546Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026del 1992, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione dellamateria del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge, ad opera di C. Cost. n. 274 del 2005 – delladefinitiva regolazione tra le parti delle spese (sulla base del criterio dellasoccombenza virtuale).7.

Fermo quanto precede, nel processo tributario, in punto didichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dallacommissione con ordinanza, anziché con sentenza, vige il principio – “inparte qua” correttamente enunciato dalla CTR nella sentenza impugnata –della prevalenza della sostanza sulla forma, con le conseguenti ricaduteanche in tema di mezzi di impugnazione, che sono quelli tipici del grado incui la cessazione della materia del contendere è dichiarata: talché, neigradi di merito, impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione lasentenza, lo è ugualmente la cessazione della materia del contendereerroneamente dichiarata con ordinanza.

Trova invero applicazione ilprincipio, che il Collegio espressamente ribadisce, secondo cui:«Premesso che, al fine di stabilire se un provvedimento abbiacarattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia pertanto soggetto ai mezzidi impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo nongià alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimentomedesimo e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinatoa produrre, nel processo tributario deve ritenersi che il provvedimentocollegiale con il quale venga dichiaratala cessazione della materia del contendere, emesso ai sensi dell'art. 46 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abbia natura di sentenza, al di là dellaqualificazione data al medesimo dall'estensore, sia per il suo indubbiocarattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in sensocontrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia ancherelatore» (Cass. n. 6550 del 2008).Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/20268.

Tornando al caso di specie, l’ordinanza resa dalla CTP all'udienza del6 dicembre 2011 n. 311/44/2011 è da considerarsi, a tutti gli effetti, unasentenza, impugnabile dunque con l’appello.9.

Sino a questo punto, il ragionamento della sentenza impugnata ècorretto.10.

Nondimeno, afferma la sentenza impugnata che, non essendostato proposto appello avverso la suddetta ordinanza, la medesima èpassata in giudicato, ragion per cui la successiva sentenza della CTPavrebbe, in ultima analisi, una semplice portata confermativa.10.1.

Sulla medesima china, il P.M., nell’apprezzabile articolazionedella requisitoria, rileva che “la difesa erariale non contesta la declaratoriadi cessazione della materia del contendere”, dolendosi piuttosto dellaforma del provvedimento con cui la cessazione è stata dichiara, anche se,“in ogni caso il processo è estinto”, conservando pur sempre l’Agenzia lapretesa per riviviscenza.11.

Siffatte prospettazioni della sentenza impugnata e dellarequisitoria del P.M. non paiono condivisibili.12.

In disparte che l’affermazione del passaggio in giudicatodell’ordinanza, se corretta, avrebbe comportato, per effetto giàdell’ordinanza stessa, la definitiva estinzione del giudizio, impedendoalcuna ulteriore attività, siccome inserita nel quadro di un giudizio non piùesistente, è proprio tale affermazione in sé e per sé a cadere in errore.12.1.

Invero, avuto riguardo alla concretezza della fattispecie, alla lucedei documenti acquisiti al fascicolo, l’ordinanza (in realtà, per quantodetto, da qualificarsi come sentenza) resa all'udienza del 6 dicembre 2011n. 311/44/2011 non è passata in giudicato, giacché viziata da nullitàinsanabile.12.2.

Più in dettaglio, alla stregua di quanto emerge dal suo esame inforza della relativa produzione da parte dell’Agenzia in allegato al ricorso,Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026essa è vergata a mano in seno al processo verbale d’udienza ed èsottoscritta dal solo Presidente di Collegio non relatore.12.3.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione delgiudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con laconseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente chenon ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile,perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili imezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizioradicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass.n. 26914 del 2020; succ. conf.

Cass. n. 31635 del 2012 e Cass. n. 16446del 2024; viceversa – giusta Cass. n. 14359 del 2024 – “la sentenzaemessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solodall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullitàsanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosidi sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio siconverte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice lapossibilità di rinnovare l'atto viziato”).12.4.

Noto è, del resto, che, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc.civ., il difetto di sottoscrizione del giudice non si converte in causa dinullità, da farsi valere mediante impugnazione, ma affliggeirrimediabilmente la sentenza; donde, proprio per tale ragione, tale difettoè sempre rilevabile in ogni e stato e grado del giudizio, compreso quello dilegittimità [per un caso, sovrapponibile a quello che ne occupa, in cui laS.C. ha rilevato la nullità dell’ordinanza (sentenza) contenuta nel processoverbale d’udienza e sottoscritta dal Presidente di Collegio non relatore, cfr.ad es.

Cass n. 26914 del 2020].13.

L’insanabile nullità che colpisce l’ordinanza (sentenza) resaall'udienza del 6 dicembre 2011 n. 311/44/2011 non ha determinatoNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’estinzione del giudizio, siccome radicalmente improduttiva di effetti.

Aquesto punto, da ciò consegue che legittimamente il giudizio in primogrado è proseguito nel contraddittorio delle parti per la trattazione;tuttavia illegittimamente, in violazione degli artt. 182-bis e 183 -ter l.fall.,la sentenza di primo grado ha ritenuto perfezionata la fattispecie estintiva,giacché il concordato “medio tempore” era stato revocato a cagionedell’inadempimento della contribuente agli obblighi assunti nei confrontidell’A.F.; ed illegittimamente, dunque, la sentenza impugnata, per unverso, ha ritenuto avere la sentenza di primo grado in sostanzaconfermato l’ordinanza (sentenza) sul presupposto della definitività diquesta per mancata impugnazione (mente invece la sentenza di primogrado di per se stessa affermava “il venir meno della materia delcontendere” perché “dai documenti di causa risulta che la lite è statadefinita nei termini di cui al concordato preventivo omologato”) e, peraltro verso, invece di verificare la perdurante effettiva pendenza della lite,giudicando nel merito, ha pretermesso essa pure gli effetti della revoca delconcordato, di conseguenza parimenti violando gli artt. 182-bis e 183 -terl.fall.14.

Conclusivamente, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso,rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovoesame e per le spese.

P.Q.MIn accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovoesame, e per il regolamento delle spese di questo giudizio.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'[OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 9397/2016 depositata il 25/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/20261. Con avviso di accertamento n. TEB03TI000I1/2006, emesso perl'anno di imposta 2006, l'Ufficio di Napoli dell’Agenzia delle entrateaccertava a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., maggioriimposte dirette e indirette, con irrogazione delle relative sanzioni.2. La contribuente proponeva ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., succeduta a De LietoCostruzioni Generali, presentava istanza di transazione fiscale ai sensidell'art. 182-ter l.fall., che traeva ragione dalla pendenza della proceduradi concordato preventivo attivata presso il Tribunale di Napoli ai sensidell'art. 160 l.fall.L’Ufficio dichiarava adesione.Il Tribunale di Napoli omologava il concordato.«Con atto prot. n. 62509/2011 – leggesi in ricorso – l'Ufficio, tenutoconto di quanto disposto dall'art. 81 RD n. 267/1942, in base al quale "laprocedura di concordato preventivo si chiude con il decreto diomologazione ai sensi dell'art 180", e dall'art. 182-ter del citato decretosecondo cui "la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'art 181determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi adoggetto i tributi di cui al primo comma"[,] in vista dell'udienza didiscussione del ricorso tributario fissata per il 6 dicembre 2011, chiedevadichiararsi con ordinanza la cessazione della materia del contendere aisensi dell' art 46 D.Lgs. n. 546/92. In tale atto si specificava: “... tenutoconto che ai sensi dell'art 186 del già citato RD n. 267/42 ciascuno deicreditori, in caso di inadempimento, può chiedere la risoluzione delconcordato; che nell'ipotesi in cui il concordato sia successivamenteannullato o risolto ai sensi dell'art 186, l'eventuale venir meno diquest'ultimo determinerà, quale effetto correlato, la ripresa delcontenzioso (Circ. Min. 40/2008 punto 5.2), la scrivente chiede al Collegioche la cessata materia del contendere venga dichiarata con ordinanza.Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infatti in caso di inadempimento e successiva risoluzione del concordato[,]l'Ufficio avrà la necessità di chiedere la ripresa del contenzioso pressoCodesto organo giudicante. Lo strumento dell'ordinanza è contemplato aifini della pronuncia di cessazione della materia del contendere anche inaltre ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste da specifichedisposizioni di legge (ex art. 16 L. n. 289/2002) nelle quali è prevista lapossibilità che il comportamento inadempiente della controparte facciavenir meno l'accordo con conseguente necessità di riattivare ilcontenzioso" (istanza 15 novembre 2011 […]).Con ulteriore memoria integrativa del 05/12/2011, prot. n.65372/2011, l'Ufficio ribadiva la richiesta di declaratoria con ordinanzadella cessazione della materia del contendere e in subordine, che fossedisposta la sospensione del giudizio in pendenza del concordato […]».4. La C.T.P. di Napoli, con ordinanza n. 311/44/2011, resa all'udienzadel 6 dicembre 2011 nel contraddittorio delle parti, disponeva lacessazione della materia del contendere.5. Indi il ricorso – chiarito (ancorché solo nell’“oggetto del giudizio”anteposto alla trattazione: p. 2 ric.) che “in seguito il Tribunale civile - sez.fallimentare - annullava il concordato e la società chiedeva la trattazionedel ricorso tributario” – prosegue (p. 4 ric., dal terzult. cpv.):«Con avviso di trattazione del 15/09/2014 la segreteria della sezione44ma della CTP convocava l'ufficio per la trattazione del ricorso.In data 02/12/2014, preso atto dell'intervenuto fallimento dellasocietà, il Collegio, con ordinanza n 5110/44/14, dichiarava interrotto ilprocesso [… ed] in data 2 febbraio 2015 la curatela del fallimentodepositava istanza di trattazione […].L'ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositava una memori[a] con l[a]qual[e] – prosegue il ricorso – rappresentava al Collegio che la proceduradi transazione fiscale non aveva avuto esito e che di conseguenza erastato dichiarato il fallimento della società sottolineando che "inNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026conseguenza della situazione rappresentata si è determinato ilconsolidamento definitivo della pretesa fiscale contenuta nell'avviso diaccertamento". Concludeva chiedendo dichiararsi definitivo il creditofiscale».6. All'esito del giudizio la CTP, con sentenza n 12965/15, depositata indata 27/05/2015, dichiarava il giudizio estinto per cessazione dellamateria del contendere, osservando:«Dai documenti di causa risulta che la lite è stata definita nei terminidi cui al concordato preventivo omologato, contenente istanza ditransazione fiscale. Da ciò il venir meno della materia del contendere».7. Proponeva appello l’Ufficio, rigettato dalla CTR della Campania conla sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:«[OSCURATO:PERSONA] prende atto che la lite è stata definita contransazione fiscale presentata in data 5.2.2010 con adesione dell'Ufficiodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito della procedura di concordato preventivoomologato in data 24.11.2010.Che all'esito della transazione fiscale con ordinanza n. 311/44/2011del 6.12.2011 il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere.Il giudizio veniva proseguito, poi interrotto in seguito alla dichiarazionedi fallimento della società, riassunto e poi deciso, con la sentenzaimpugnata con cui veniva dichiarata cessata la materia del contendere.La questione va risolta sulla base del principio enunciato dallaSuprema Corte di Cassazione, Sez. Trib. n. 12 marzo 2008 n. 6550 chetestualmente prescrive che, al fine di stabilire se un provvedimento abbiacarattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia pertanto soggetto ai mezzidi impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo nongià alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale […].Correttamente la [OSCURATO:PERSONA], in presenza di unaordinanza, avente il contenuto di sentenza, divenuta definitiva permancata impugnativa (appello), ha confermato la decisione, dichiarandoNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026con sentenza la cessazione della materia del contendere ai sensi delD.Lgs. n. 546 del 1992. art. 46[,] che prescrive che la declaratoria dellacessazione della materia del contendere, ove non si risolva in unprovvedimento presidenziale, deve rivestire la forma di sentenza.In conclusione, l'appello va rigettato.La definitività della pronuncia di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere adottata con ordinanza del 6.12.2011, assorbe erende superfluo l'esame degli ulteriori motivi formulati».8. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (come da ricorso)resta intimata.8.1. Il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FulvioTroncone, deposita articolata requisitoria mediante la quale chiededichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4 a p. 14 delricorso), che assume priorità logica, è volto a denunciare: “Nullità dellasentenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 36D.Lgvo 546/92 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc”, giacché “lasentenza asseritamente motivata in relazione all'efficacia di una ordinanzaistruttoria, ritenuta trascorsa in giudicato, è in realtà priva di motivazione”.1.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, a semplice lettura, esibisce una motivazioneeffettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico(Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014). Sia pure in sintesi, invero, ritiene che lasentenza di primo grado sia stata legittimamente emessa, con la formaappropriata, in luogo dell’ordinanza, resasi definitiva per mancataimpugnazione, non rispondente alla previsione dell’art. 46 D.Lgs. n. 546del 1992.Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/20262. I primi due motivi, per comunanza logica di censure, possonoessere esaminati congiuntamente.2.1. Il primo motivo è volto a denunciare violazione e falsaapplicazione dell'art. 182-ter l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.2.2. Ad avviso della ricorrente Agenzia, a termini dell’ultimo commadell’articolo rubricato, “… la transazione fiscale conclusa nell'ambitodell'accordo di ristrutturazione di cui all'art 182-bis è revocata di diritto seil debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenzepreviste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori diforme di previdenza e assistenza obbligatorie”. “[OSCURATO:PERSONA] tributariaha, di contro, implicitamente riconosciuto una autonomia alla transazionefiscale ritenendo consolidato il credito nonostante la revoca del concordatopreventivo disposta dal Tribunale civile-Sez fallimentare – in data 11 luglio2013, con la quale è stato annullato il concordato preventivo”. “In realtà ilcorretto inquadramento dell'istituto della transazione fiscale nell'ambitodella procedura di concordato preventivo avrebbe indotto la Commissionea qualificare l'ordinanza n. 311/44/2011 del 6 dicembre 2011 quale attorevocabile dal giudicante ed insuscettibile di acquistare efficacia digiudicato”.3. Il secondo motivo è volto a denunciare: “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 46 del D.Lgvo 546/1992 inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.”.3.2. “La sentenza della Commissione prende le mosse dalla correttaricostruzione in fatto”. “Ugualmente corretta è l'affermazione di principiodella prevalenza della ‘sostanza sulla forma degli atti processuali’.Senonché detto principio non risulta applicato correttamente; nel rispettodella forma di ordinanza e del contenuto del provvedimento, patto internoalla procedura concordataria la Commissione non poteva affermare chel'ordinanza n. 311/44/2011 del 6.12.2011 avesse acquistato autorità diNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudicato”. “È evidente l'errore processuale in cui è incorsa la Commissioneche non ha tenuto conto delle richieste dell'Ufficio in corso di causa in cuiè specificata il carattere provvisorio del provvedimento chiesto”. “Ladecisione è dunque viziata perché resa in violazione delle richieste delleparti ex art. 112 cpc”. “Sotto altro profilo il percorso seguito dal Collegio siincentra sostanzialmente sulla affermata definitività della pronuncia dicessazione della materia del contendere di cui alla ordinanza del6/12/2011, che contrasta con un dato non contestabile: il processo diprimo grado si è concluso con la sentenza n. 12965/2015 che hadichiarato cessata la materia del contendere”.4. I motivi sono fondati, ancorché per ragioni non integralmentesovrapponibili alle ragioni espostevi.5. A prescindere dalle motivazioni che abbiano indottol’Amministrazione, “illo tempore”, a sollecitare al primo giudice ladichiarazione di cessazione della materia del contendere con ordinanza, ildato processuale imprescindibile è che detto giudice ha in effetti dichiaratocon ordinanza resa all'udienza del 6 dicembre 2011 n. 311/44/2011 lacessazione della materia del contendere, per l’effetto estinguendo ilgiudizio ai sensi dell’art 46, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992.6.1. È corretta l’osservazione della ricorrente Agenzia che siffatto“modus agendi” del primo giudice non corrisponde alla prescrizione delcomma 2 del predetto articolo, a termini del quale, giusta la formulazionevigente “ratione temporis”, “la cessazione della materia del contendere èdichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge,con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Ilprovvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28”.6.2. Nel disegno della riforma del processo tributario, quantomeno conriguardo ai gradi di merito (dacché, nel grado di legittimità, l’ordinanza èequiparabile, per valenza decisoria, alla sentenza), la cessazione dellamateria del contendere, solo se rilevata dal presidente prima dellaNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026trattazione della causa, può essere dichiarata con ordinanza, non di per sédefinitiva, in quanto reclamabile; mentre, se rilevata dalla commissione,deve esserlo con sentenza, ossia con il provvedimento tipicamenteterminativo del giudizio.6.2.1. Ciò è coerente con la premessa sistematica sottesa al comma 1dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, come visto, la cessazionedella materia del contendere è tipizzata, a differenza che nel processocivile ordinario, quale causa di estinzione del giudizio, essendo venutameno la “res litigiosa” e con essa la sua stessa ragion d’essere (per vero,l'art. 2, punto 22, del progetto di riforma del processo civile avevaprevisto anche in seno al processo civile ordinario una positivizzazionedella disciplina di matrice giurisprudenziale della cessazione della materiadel contendere, non a caso individuando, tra gli eventi causativi,l'estinzione del diritto controverso).6.2.2. Ad eccezione dell’ordinanza presidenziale, essa pure suscettiva,comunque, di assumere una stabilizzazione processuale in funzionedell’esaurimento del mezzo proprio d’impugnazione, ossia il reclamo exart. 28 D.Lgs. n. 546 del 1992, la cessazione della materia del contendereesige di essere dichiarata con sentenza, perché questa è suscettiva dipassare in giudicato, ancorché non già dal punto di vista sostanziale exart. 2909 cod proc. civ., sulla pretesa azionata (con conseguentepossibilità, pertanto, di riproporre la domanda), ma dal punto di vistaprocessuale ex art. 324 cod. proc. civ., sul presupposto della limitazionedell’incontrovertibilità dell’accertamento esclusivamente al profilo delsopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione delgiudizio (cfr. da ult. Cass. n. 10829 del 2025).6.2.3. Peraltro, l’attitudine della dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere a constatare, dichiarandola, la fine del giudiziotrova testuale rispondenza nella necessità – a seguito della declaratoria diillegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 546 D.Lgs. n. 546Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026del 1992, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione dellamateria del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge, ad opera di C. Cost. n. 274 del 2005 – delladefinitiva regolazione tra le parti delle spese (sulla base del criterio dellasoccombenza virtuale).7. Fermo quanto precede, nel processo tributario, in punto didichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dallacommissione con ordinanza, anziché con sentenza, vige il principio – “inparte qua” correttamente enunciato dalla CTR nella sentenza impugnata –della prevalenza della sostanza sulla forma, con le conseguenti ricaduteanche in tema di mezzi di impugnazione, che sono quelli tipici del grado incui la cessazione della materia del contendere è dichiarata: talché, neigradi di merito, impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione lasentenza, lo è ugualmente la cessazione della materia del contendereerroneamente dichiarata con ordinanza. Trova invero applicazione ilprincipio, che il Collegio espressamente ribadisce, secondo cui:«Premesso che, al fine di stabilire se un provvedimento abbiacarattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia pertanto soggetto ai mezzidi impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo nongià alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimentomedesimo e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinatoa produrre, nel processo tributario deve ritenersi che il provvedimentocollegiale con il quale venga dichiaratala cessazione della materia del contendere, emesso ai sensi dell'art. 46 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abbia natura di sentenza, al di là dellaqualificazione data al medesimo dall'estensore, sia per il suo indubbiocarattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in sensocontrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia ancherelatore» (Cass. n. 6550 del 2008).Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/20268. Tornando al caso di specie, l’ordinanza resa dalla CTP all'udienza del6 dicembre 2011 n. 311/44/2011 è da considerarsi, a tutti gli effetti, unasentenza, impugnabile dunque con l’appello.9. Sino a questo punto, il ragionamento della sentenza impugnata ècorretto.10. Nondimeno, afferma la sentenza impugnata che, non essendostato proposto appello avverso la suddetta ordinanza, la medesima èpassata in giudicato, ragion per cui la successiva sentenza della CTPavrebbe, in ultima analisi, una semplice portata confermativa.10.1. Sulla medesima china, il P.M., nell’apprezzabile articolazionedella requisitoria, rileva che “la difesa erariale non contesta la declaratoriadi cessazione della materia del contendere”, dolendosi piuttosto dellaforma del provvedimento con cui la cessazione è stata dichiara, anche se,“in ogni caso il processo è estinto”, conservando pur sempre l’Agenzia lapretesa per riviviscenza.11. Siffatte prospettazioni della sentenza impugnata e dellarequisitoria del P.M. non paiono condivisibili.12. In disparte che l’affermazione del passaggio in giudicatodell’ordinanza, se corretta, avrebbe comportato, per effetto giàdell’ordinanza stessa, la definitiva estinzione del giudizio, impedendoalcuna ulteriore attività, siccome inserita nel quadro di un giudizio non piùesistente, è proprio tale affermazione in sé e per sé a cadere in errore.12.1. Invero, avuto riguardo alla concretezza della fattispecie, alla lucedei documenti acquisiti al fascicolo, l’ordinanza (in realtà, per quantodetto, da qualificarsi come sentenza) resa all'udienza del 6 dicembre 2011n. 311/44/2011 non è passata in giudicato, giacché viziata da nullitàinsanabile.12.2. Più in dettaglio, alla stregua di quanto emerge dal suo esame inforza della relativa produzione da parte dell’Agenzia in allegato al ricorso,Numero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026essa è vergata a mano in seno al processo verbale d’udienza ed èsottoscritta dal solo Presidente di Collegio non relatore.12.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione delgiudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con laconseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente chenon ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile,perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili imezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizioradicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass.n. 26914 del 2020; succ. conf. Cass. n. 31635 del 2012 e Cass. n. 16446del 2024; viceversa – giusta Cass. n. 14359 del 2024 – “la sentenzaemessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solodall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullitàsanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosidi sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio siconverte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice lapossibilità di rinnovare l'atto viziato”).12.4. Noto è, del resto, che, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc.civ., il difetto di sottoscrizione del giudice non si converte in causa dinullità, da farsi valere mediante impugnazione, ma affliggeirrimediabilmente la sentenza; donde, proprio per tale ragione, tale difettoè sempre rilevabile in ogni e stato e grado del giudizio, compreso quello dilegittimità [per un caso, sovrapponibile a quello che ne occupa, in cui laS.C. ha rilevato la nullità dell’ordinanza (sentenza) contenuta nel processoverbale d’udienza e sottoscritta dal Presidente di Collegio non relatore, cfr.ad es. Cass n. 26914 del 2020].13. L’insanabile nullità che colpisce l’ordinanza (sentenza) resaall'udienza del 6 dicembre 2011 n. 311/44/2011 non ha determinatoNumero registro generale 10994/2017Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 8431/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’estinzione del giudizio, siccome radicalmente improduttiva di effetti. Aquesto punto, da ciò consegue che legittimamente il giudizio in primogrado è proseguito nel contraddittorio delle parti per la trattazione;tuttavia illegittimamente, in violazione degli artt. 182-bis e 183 -ter l.fall.,la sentenza di primo grado ha ritenuto perfezionata la fattispecie estintiva,giacché il concordato “medio tempore” era stato revocato a cagionedell’inadempimento della contribuente agli obblighi assunti nei confrontidell’A.F.; ed illegittimamente, dunque, la sentenza impugnata, per unverso, ha ritenuto avere la sentenza di primo grado in sostanzaconfermato l’ordinanza (sentenza) sul presupposto della definitività diquesta per mancata impugnazione (mente invece la sentenza di primogrado di per se stessa affermava “il venir meno della materia delcontendere” perché “dai documenti di causa risulta che la lite è statadefinita nei termini di cui al concordato preventivo omologato”) e, peraltro verso, invece di verificare la perdurante effettiva pendenza della lite,giudicando nel merito, ha pretermesso essa pure gli effetti della revoca delconcordato, di conseguenza parimenti violando gli artt. 182-bis e 183 -terl.fall.14. Conclusivamente, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso,rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovoesame e per le spese. P.Q.MIn accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovoesame, e per il regolamento delle spese di questo giudizio.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Decreto Cassazione n. 08431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris