CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 agosto 2026
Cassazione n. 24677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1830/2023 depositatail 12/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].-con ordinanza n prot. n. G50030018/452 TNCWE del 5.3.2018 vennecontestata a [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’art. 7, comma 3-Numero registro generale 7526/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 24677/2026Data pubblicazione 17/08/2026quater del D.L. n°158/2012, convertito con la Legge n°189/2012 (c.d.“Decreto Balduzzi”), per aver consentito a clienti, per il tramite deglistrumenti messi a disposizione dall’esercente, l’accesso alle postazioni digioco on line vietato dalla normativa vigente;-venne pertanto ingiunto all’autore della violazione il versamento dellasomma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 1,comma 923, primo periodo, della Legge 208/2015;-[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]”, propose opposizione exart. 6 D.Lgs. n. 150/2011 al Tribunale di Bari;-si costituì in giudizio l’Agenzia Dogane e Monopoli, chiedendo il rigetto delricorso;-con sentenza n. 276/2023, pubblicata il 25/01/2023, il Tribunale di Baririgettò l’opposizione;-avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità di cuisopra, ha proposto appello;-con sentenza n. 1830/2023 pubblicata il 12.12.2023, la Corte d’appello diBari ha rigettato l’impugnazione, disattendendo la prospettazione difensivadi parte appellante;-avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sullabase di quattro motivi.-resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.[OSCURATO:PERSONA]-in corso di procedimento parte ricorrente ha invocato la pronuncia dellaCorte costituzionale n. 104/2025 del 10 luglio 2025, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012,conv. in l. n. 189/2012, e della relativa sanzione, sulla cui base è statairrogata la sanzione oggetto di giudizio;-parte controricorrente ha depositato a sua volta il provvedimento prot. n.52496/RU del 4.09.2025, con il quale l’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, ilNumero registro generale 7526/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 24677/2026Data pubblicazione 17/08/2026Molise e la Basilicata ha annullato in autotutela l’impugnata ordinanzaingiunzione n. G5030018/452TNCWE del 05/03/2018 ed ha disposto losgravio totale del ruolo avente partita identificativa n. 2023C0012880,tanto alla luce della richiamata pronuncia n. 104/2025;-parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.,chiedendo emettersi una pronuncia dichiarativa della cessazione dellamateria del contendere, con vittoria delle spese di giudizio;-va rilevata la ritualità ed ammissibilità della documentazione prodotta nelcorso del giudizio in relazione all’annullamento in sede di autotutela delprovvedimento qui impugnato, posto che in tema di ricorso percassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesseall'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersiconsentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenticomprovanti la cessazione della materia del contendere, in quantorientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso (cfr., recentemente,Sez. 5, n. 10602 del 23/04/2025);-sulla base delle prospettazioni delle parti e della documentazione versatain atti, deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere,essendo intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse relativa alpresente ricorso, per effetto dell’annullamento in sede di autotutela delprovvedimento impugnato;-va osservato che l'interesse ad agire (e quindi anche l'interesseall'impugnazione) deve sussistere non solo nel momento in cui è propostal'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione,poiché è in relazione a tale decisione (almeno come astrattamenterichiesta) che va valutato detto interesse (cfr., tra le tante Cass.21951/2013, S.U. 10553/2017, 9201/2021, 11836/2025);-l’annullamento in sede di autotutela dell’ordinanza-ingiunzione comportala cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto diinteresse (cfr., per l’enunciazione del principio in termini generali, Sez. U.,Numero registro generale 7526/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 24677/2026Data pubblicazione 17/08/2026n. 25478 del 21/09/2021, in particolare punto 5.2. della motivazione),avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto (la rimozione delprovvedimento qui impugnato), con conseguente inammissibilità delpresente ricorso;-alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto insede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spesesecondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento,come nel caso di specie, non consegua ad una manifesta illegittimità delprovvedimento impugnato sussistente sin dal momento della suaemanazione;-ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45,comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di litepuò essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi edeccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamenteelastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e lasopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma inbase alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato;-nel caso di specie, la Corte costituzionale si è espressa solo nel corso delgiudizio di legittimità (luglio 2025), e, dunque, l’iter giudiziariocomplessivamente percorso dal ricorrente è risultato infine foriero diconseguenze positive per lo stesso, atteso che l’annullamento in sede diautotutela dell’ordinanza-ingiunzione qui impugnata è stato determinatoproprio dall’emanazione della richiamata pronuncia della Consulta;- pertanto, è opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese ditutti i gradi di giudizio;-pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ladecisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui i ricorrenti nonsono tenuti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 7526/2024Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 24677/2026Data pubblicazione 17/08/2026pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima (cfr. Sez. 3, n. 20697del 20/07/2021); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ecompensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16 giugno2026.Il Presidente