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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 18056/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea il 18 settembre 2019, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2017 e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante, alla pena di mesi 7 di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, disponendo la confisca dell'autovettura e applicando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro questa sentenza.

2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perché la notifica della citazione dell'imputato nel giudizio di appello sarebbe stata omessa o, comunque, eseguita in forme diverse da quelle prescritte; 2.2 col secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la carenza o illogicità della motivazione sul punto; 2.3 col terzo motivo sostiene che la motivazione relativa al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis sarebbe «mancante ed illogica».

3. Con memoria depositata il 30.3.2022 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono in parte infondati in parte inamrnissibili

2. Risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio dOmiciliatario - ove egli aveva eletto domicilio nell'immediatezza del fatto - ma tutti i precedenti atti del giudizio erano stati notificati a Myrtaj presso la residenza, sita in [OSCURATO:PERSONA].

Strada del Mondino n. 5.

In particolare, fu notificato all'indirizzo di residenza il decreto penale di condanna emesso del G.i.p. del Tribunale di Ivrea che fu tempestivamente opposto dall'imputato.

Nel proporre opposizione, Myrtaj nominò un difensore di fiducia, ma non si premurò di eleggere domicilio e non revocò l'iniziale elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

Nondimeno, il decreto di citazione per il giudizio conseguente all'opposizione gli fu nuovamente notificato all'indirizzo di residenza.

L'imputato rimase assente nel giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del 18 settembre 2019 che fu appellata dal suo difensore di fiducia.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu regolarmente notificato al difensore di fiducia dell'imputato e fu notificato all'imputato stesso al domicilio eletto, nell'immediatezza del fatto presso il difensore d'ufficio col quale Myrtaj non aveva mai instaurato alcun rapporto professionale.

Il ricorrente lamenta che «la scelta di notificare ogni singolo atto del procedimento - salva la sola citazione per il giudizio di appello - presso la residenza, e la comprovata effettività idoneità di tale domicilio ai fini delle notifiche (e della conoscenza degli atti notificati)» avrebbero determinato nel Myrtaj l'affidamento che anche la citazione per l'appello sarebbe avvenuta nello stesso modo.

Sostiene che, essendo avvenuta al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, la notifica della citazione per il giudizio di appello sarebbe nulla e da questa nullità conseguirebbe la nullità della sentenza d'appello.

A sostegno di questa tesi, il ricorrente invoca la sentenza Sez. 5, n. 23757 del 05/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234491 secondo la quale «il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimil:à delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore».

3. Si deve subito evidenziare che il caso sottoposto alla Corte di legittimità nella sentenza invocata dal ricorrente era assai diverso da quello in esame.

Si trattava infatti di una notifica, eseguita presso l'indirizzo di residenza, a mani della moglie dell'imputato e di una eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla validità di quella notifica, motivata dal fatto che nel frattempo i coniugi si erano separati, l'imputato non risiedeva più in quella casa e non si trattava, quindi, di notifica eseguita a mani del coniuge convivente.

Con riferimento a questa particolare ipotesi, la sentenza n. 23757/2006, investita dell'eccezione relativa alla nullità del decreto di irreperibilità che era stato emesso in accoglimento della prima eccezione, osservò che le ricerche e l'emissione del decreto di irreperibilità (del quale era stata eccepita la nullità) erano inutili perché l'imputato era stato informato della citazione a giudizio e aveva chiesto un rinvio dell'udienza per impedimento a comparire conseguente a ricovero ospedaliero, aveva dunque riconosciuto, con comportamento concludente, la correttezza della notificazione; tale comportamento poteva essere considerato come una dichiarazione implicita di domicilio ed eventuali successive modifiche di quel domicilio avrebbero dovuto quindi essere dichiarate, ma non lo furono, sicché le notifiche eseguite presso il difensore erano regolari, se non in base al decreto di irreperibilità, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

Il caso in esame è ben diverso.

Come si è detto, Myrtaj fu invitato ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. e chiese che gli atti gli fossero notificati presso lo studio del difensore d'ufficio del quale gli erano state indicate le generalità.

Aderendo alla tesi del ricorrente, dunque, si dovrebbe attribuire alla concreta ricezione di un atto presso l'indirizzo di residenza non solo il significato di una tacita dichiarazione di domicilio (come fa la sentenza n. 23757/2006), ma anche il significato di tacita revoca di una elezione di domicilio precedentemente e validamente compiuta.

Una tale conclusione sarebbe in contrasto con espresse previsioni di legge e con orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Va ricordato infatti: - che, per espressa previsione di legge, il domicilio può essere determinato ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. proc. pen,, solo se si è «fuori del caso previsto dal comma 1» di questa disposizione; - che per giurisprudenza costante, l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e rii:ualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234.

Lori, Rv. 27416; Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Ry. 235297)

3.1. Muovendo da queste premesse, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita al domicilio eletto, appare regolare.

È appena il caso di rilevare, infatti che, quando Myrtaj elesse domicilio presso il difensore d'ufficio, la disposizione di cui all'art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen. - che subordina l'efficacia di tale elezione di domicilio all'assenso del difensore d'ufficio dorniciliatario - non era in vigore.

Nel caso di specie, peraltro, non può dubitarsi della conoscenza della celebrazione del giudizio di appello da parte dell'imputato che sapeva della celebrazione del giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza di condanna, è stato assistito nel giudizio di primo grado e in quello d'appello dal medesimo difensore di fiducia.

La nullità lamentata col primo motivo di ricorso, pertanto, non si è verificata.

4. Col secondo motivo, il ricorrente reitera una questione 'già prospettata con l'atto di appello e motivatamente respinta in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Non considera, in particolare, la dettagliata motivazione fornita dai giudici di primo e secondo grado per escludere la possibilità di applicare l'art. 131 bis cod. pen, motivazione che si fonda - senza alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità - sul livello elevato del tasso alcolemico accertato; sula sintomatologia riscontrata dagli operanti intervenuti sul posto (andatura barcollante e alito alcolico); sulle conseguenze della condotta: non minime, atteso che alla guida di un'auto l'imputato andò a collidere contro un muretto, l'auto riportò danni ingenti e fu distrutta una colonnina dell'Enel.

5. Analoghi rilievi si possono formulare con riferimento alla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis d.lgs. n. 285/1992.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente il nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale rilevando, tra l'altro, che, secondo quanto riferito da uno dei testimoni, il manto stradale era asciutto.

A questo proposito la Corte territoriale ha osservato che «se durante il giorno avesse piovuto», la stagione primaverile avrebbe comunque «consentito l'eliminazione delle tracce di pioggia in breve tempo»; il ricorrente ha obiettato che, se così fosse„ eventuali residue tracce di pioggia (in ipotesi difensiva presenti al momento del sinistro) avrebbero potuto essersi cancellate nel breve tempo trascorso dall'incidente e l'intervento dell'operante; ha sostenuto perciò che la motivazione sarebbe illogica e incoerente.

Giungendo a tali conclusioni, però, il ricorrente trascura che, nell'economia della motivazione, l'argomento riguardante il fondo stradale non è dirimente essendo assai più significativa la constatazione che, come sostengono i giudici di merito, nel caso di specie, non vi sono ragionevoli spiegazioni alternative di un sinistro che neppure secondo la difesa coinvolse altri veicoli (non fu causato quindi dalla altrui condotta di guida) e si concretizzò in un violento impatto contro un muro.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.

Ne consegue la c\.1 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea il 18 settembre 2019, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2017 e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante, alla pena di mesi 7 di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, disponendo la confisca dell'autovettura e applicando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro questa sentenza. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perché la notifica della citazione dell'imputato nel giudizio di appello sarebbe stata omessa o, comunque, eseguita in forme diverse da quelle prescritte; 2.2 col secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la carenza o illogicità della motivazione sul punto; 2.3 col terzo motivo sostiene che la motivazione relativa al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis sarebbe «mancante ed illogica». 3. Con memoria depositata il 30.3.2022 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono in parte infondati in parte inamrnissibili 2. Risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio dOmiciliatario - ove egli aveva eletto domicilio nell'immediatezza del fatto - ma tutti i precedenti atti del giudizio erano stati notificati a Myrtaj presso la residenza, sita in [OSCURATO:PERSONA]. Strada del Mondino n. 5. In particolare, fu notificato all'indirizzo di residenza il decreto penale di condanna emesso del G.i.p. del Tribunale di Ivrea che fu tempestivamente opposto dall'imputato. Nel proporre opposizione, Myrtaj nominò un difensore di fiducia, ma non si premurò di eleggere domicilio e non revocò l'iniziale elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Nondimeno, il decreto di citazione per il giudizio conseguente all'opposizione gli fu nuovamente notificato all'indirizzo di residenza. L'imputato rimase assente nel giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del 18 settembre 2019 che fu appellata dal suo difensore di fiducia. Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu regolarmente notificato al difensore di fiducia dell'imputato e fu notificato all'imputato stesso al domicilio eletto, nell'immediatezza del fatto presso il difensore d'ufficio col quale Myrtaj non aveva mai instaurato alcun rapporto professionale. Il ricorrente lamenta che «la scelta di notificare ogni singolo atto del procedimento - salva la sola citazione per il giudizio di appello - presso la residenza, e la comprovata effettività idoneità di tale domicilio ai fini delle notifiche (e della conoscenza degli atti notificati)» avrebbero determinato nel Myrtaj l'affidamento che anche la citazione per l'appello sarebbe avvenuta nello stesso modo. Sostiene che, essendo avvenuta al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, la notifica della citazione per il giudizio di appello sarebbe nulla e da questa nullità conseguirebbe la nullità della sentenza d'appello. A sostegno di questa tesi, il ricorrente invoca la sentenza Sez. 5, n. 23757 del 05/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234491 secondo la quale «il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimil:à delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore». 3. Si deve subito evidenziare che il caso sottoposto alla Corte di legittimità nella sentenza invocata dal ricorrente era assai diverso da quello in esame. Si trattava infatti di una notifica, eseguita presso l'indirizzo di residenza, a mani della moglie dell'imputato e di una eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla validità di quella notifica, motivata dal fatto che nel frattempo i coniugi si erano separati, l'imputato non risiedeva più in quella casa e non si trattava, quindi, di notifica eseguita a mani del coniuge convivente. Con riferimento a questa particolare ipotesi, la sentenza n. 23757/2006, investita dell'eccezione relativa alla nullità del decreto di irreperibilità che era stato emesso in accoglimento della prima eccezione, osservò che le ricerche e l'emissione del decreto di irreperibilità (del quale era stata eccepita la nullità) erano inutili perché l'imputato era stato informato della citazione a giudizio e aveva chiesto un rinvio dell'udienza per impedimento a comparire conseguente a ricovero ospedaliero, aveva dunque riconosciuto, con comportamento concludente, la correttezza della notificazione; tale comportamento poteva essere considerato come una dichiarazione implicita di domicilio ed eventuali successive modifiche di quel domicilio avrebbero dovuto quindi essere dichiarate, ma non lo furono, sicché le notifiche eseguite presso il difensore erano regolari, se non in base al decreto di irreperibilità, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. Il caso in esame è ben diverso. Come si è detto, Myrtaj fu invitato ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. e chiese che gli atti gli fossero notificati presso lo studio del difensore d'ufficio del quale gli erano state indicate le generalità. Aderendo alla tesi del ricorrente, dunque, si dovrebbe attribuire alla concreta ricezione di un atto presso l'indirizzo di residenza non solo il significato di una tacita dichiarazione di domicilio (come fa la sentenza n. 23757/2006), ma anche il significato di tacita revoca di una elezione di domicilio precedentemente e validamente compiuta. Una tale conclusione sarebbe in contrasto con espresse previsioni di legge e con orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. Va ricordato infatti: - che, per espressa previsione di legge, il domicilio può essere determinato ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. proc. pen,, solo se si è «fuori del caso previsto dal comma 1» di questa disposizione; - che per giurisprudenza costante, l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e rii:ualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234. Lori, Rv. 27416; Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Ry. 235297) 3.1. Muovendo da queste premesse, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita al domicilio eletto, appare regolare. È appena il caso di rilevare, infatti che, quando Myrtaj elesse domicilio presso il difensore d'ufficio, la disposizione di cui all'art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen. - che subordina l'efficacia di tale elezione di domicilio all'assenso del difensore d'ufficio dorniciliatario - non era in vigore. Nel caso di specie, peraltro, non può dubitarsi della conoscenza della celebrazione del giudizio di appello da parte dell'imputato che sapeva della celebrazione del giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza di condanna, è stato assistito nel giudizio di primo grado e in quello d'appello dal medesimo difensore di fiducia. La nullità lamentata col primo motivo di ricorso, pertanto, non si è verificata. 4. Col secondo motivo, il ricorrente reitera una questione 'già prospettata con l'atto di appello e motivatamente respinta in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Non considera, in particolare, la dettagliata motivazione fornita dai giudici di primo e secondo grado per escludere la possibilità di applicare l'art. 131 bis cod. pen, motivazione che si fonda - senza alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità - sul livello elevato del tasso alcolemico accertato; sula sintomatologia riscontrata dagli operanti intervenuti sul posto (andatura barcollante e alito alcolico); sulle conseguenze della condotta: non minime, atteso che alla guida di un'auto l'imputato andò a collidere contro un muretto, l'auto riportò danni ingenti e fu distrutta una colonnina dell'Enel. 5. Analoghi rilievi si possono formulare con riferimento alla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis d.lgs. n. 285/1992. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente il nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale rilevando, tra l'altro, che, secondo quanto riferito da uno dei testimoni, il manto stradale era asciutto. A questo proposito la Corte territoriale ha osservato che «se durante il giorno avesse piovuto», la stagione primaverile avrebbe comunque «consentito l'eliminazione delle tracce di pioggia in breve tempo»; il ricorrente ha obiettato che, se così fosse„ eventuali residue tracce di pioggia (in ipotesi difensiva presenti al momento del sinistro) avrebbero potuto essersi cancellate nel breve tempo trascorso dall'incidente e l'intervento dell'operante; ha sostenuto perciò che la motivazione sarebbe illogica e incoerente. Giungendo a tali conclusioni, però, il ricorrente trascura che, nell'economia della motivazione, l'argomento riguardante il fondo stradale non è dirimente essendo assai più significativa la constatazione che, come sostengono i giudici di merito, nel caso di specie, non vi sono ragionevoli spiegazioni alternative di un sinistro che neppure secondo la difesa coinvolse altri veicoli (non fu causato quindi dalla altrui condotta di guida) e si concretizzò in un violento impatto contro un muro. 6. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato. Ne consegue la c\.1 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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