Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11992/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cato ALESSANDRO PETRUCCIOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.2567/22/2018 depositata il 20/08/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato ALESSANDRO PETRUCCIOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.2567/22/2018 depositata il 20/08/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris