CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 20251/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 7 maggio 2021, ha rigettato l'istanza di rescissione dle giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di Firenze dell'il dicembre 2019 di condanna del ricorrente alla pena di mesi 6, giorni 15 di reclusione e dì mesi 6 di arresto per i reati di cui agli art. 337 cod. pen., 73, quinto comma, T.U. stup. e 4 legge 110 del 1975; reati commessi il 30 gennaio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (Art. 137 e 161 cod. proc. pen.). La Corte di appello ha rigettato l'istanza in quanto il ricorrente al momento dell'identificazione rifiutava di sottoscrivere il verbale e di eleggere domicilio, in tal modo volontariamente sottraendosi alla conoscenza del processo e del procedimento. La mancata sottoscrizione del verbale evidenzia solo il rifiuto dell'indagato di avvalorare quanto in esso contenuto. Nessun effetto giuridico la dichiarazione di domicilio, non sottoscritta, può avere. Nessuna motivazione del rifiuto della firma del verbale risulta dal verbale stesso. Nessuna spiegazione del rifiuto della sottoscrizione fu richiesta all'indagato da parte della PG. 2. 2. Violazione di legge (art. 161 e 629 bis cod. proc. pen.). La mancata sottoscrizione del verbale non può essere ritenuta equivalente alla volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento. la conoscenza del procedimento non può farsi coincidere si con la semplice conoscenza di un solo atto della polizia giudiziaria, antecedente all'inizio del procedimento giudiziario. Infatti, il verbale di elezione di domicilio non può essere considerata una vocatio in iudicium dell'imputato, essendo esso i antecedente allo stesso vaglio dei fatti da parte del pubblico ministero. 2. 3. Violazione di legge (Art. 125 e 156 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione. Nessuna motivazione nell'ordinanza impugnata sulla eccepita violazione dell'articolo 156 del codice di rito. Nell'istanza, infatti, si era rappresentato che il ricorrente fosse stato ininterrottamente detenuto per tutto il processo, per altra causa. La notifica del decreto di citazione non era stata effettuata presso il luogo di detenzione, ma al difensore d'ufficio ex art 161 cod. proc. pen. 2. 4. Violazione di legge (Art. 192, 629 bis cod. proc. pen.). articolo 629 bis del codice di rito impone l'accertamento della conoscenza, da parte dell'imputato, del processo. La conoscenza di un atto di indagine (l'elezione di domicilio) non può fondare la presunzione di conoscenza del processo. il verbale di elezione di domicilio non ha natura di vocatio in ius. La conoscenza del processo deve essere verificata in concreto e non sulla base di mere presunzioni. 2. 5. Violazione di legge (art. 156, 161, 420 bis e 629 bis cod. proc. pen.). Il Tribunale di Firenze ha errato nel dichiarare l'assenza del ricorrente nel processo. Nessuna conoscenza tra l'imputato e il suo difensore d'ufficio è stata accertata. Conseguentemente l'imputato non poteva essere dichiarato assente. Egli durante tutta la durata del processo era detenuto per altro e la notifica della citazione in giudizio andava effettuata nel luogo di detenzione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. La conoscenza dell'atto di P.G. (peraltro non sottoscritto) di elezione di domicilio e di identificazione dell'indagato non può essere considerata conoscenza del processo, della vocatio in iudicium. Inoltre, il rifiuto di sottoscrivere l'atto non può considerarsi volontà diretta alla mancata partecipazione al processo. Processo, peraltro, non ancora iniziato in quel momento. L'art. 629 bis del cod. proc. pen. prevede espressamente per la rescissione del giudicato la prova "che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Quello che rileva, pertanto, è la conoscenza della celebrazione del processo. Conoscenza che non può certo desumersi dal comportamento dell'indagato al momento della sua identificazione. In tale momento nessun atto del processo (in sede giurisdizionale) risulta compiuto. Non risulta sufficiente, quindi, la conoscenza di un atto delle indagini o la valutazione di un comportamento equivoco al momento dell'identificazione al fine della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Conseguentemente la mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non risulta accertata e motivata nell'ordinanza impugnata che si è riferita alla valutazione del comportamento dell'indagato al momento dell'identificazione; si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza per un nuovo giudizio, volto ad accertare l'effettiva conoscenza, o no, del processo da parte del ricorrente (vedi Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. 17/08/2020, Rv. 279420 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 24/11/2020 Cc., dep. 29/03/2021, Rv. 281483 - 0). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 4/02/2022 Il Consigliere