CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20053/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia n. 266/27/2016 , depositata il 2 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2007-2008. R.G. N.20053/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Foggia, conclusasi con processo verbale di constatazione del 27 febbraio 2012, L’Agenzia delle Entrate– Direzione provinciale di Foggia notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività d’impresa di “altri lavori di stampa”, avviso di accertamento n. TVK011002101/2012, con il quale venivano accertati maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2007 per € 97.578,00, e avviso di accertamento n. TVK011002299/2012, con il quale venivano accertati maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2008 per € 152.461,00, con conseguente determinazioni di maggiore IRPEF e relative addizionali, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni. Tali accertamenti venivano emessi ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al reddito riveniente dal prospetto di determinazione sintetico ex art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. cit., tenuto conto del possesso, da parte del contribuente, di un’auto Audi 2055 del 2003, di un appartamento di 5,5 vani e 2 box, nonché di sei cavalli da corsa nel 2007 e seicavalli da corsa nel 2008. 2. Interposti separati ricorsi dal contribuente avverso i suddetti avvisi di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza n. 98/06/2013, depositata il 18 aprile 2013, previa riunione dei ricorsi suddetti, li accoglieva, annullando integralmente gli atti impositivi impugnati. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia , con sentenza n. 266/27/2016, pronunciata il 15 gennaio 201 6 e depositata in segreteria il 2 febbr aio 2016 , accoglieva R.G. N.20053/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parzialmente l’appello, rideterminando il maggior reddito accertato nei termini di cui in motivazione, e con compensazione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto altresì ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, quanto alle ragioni che hanno indotto la corte regionale sia a ritenere fondate le ragioni dell’appellante (e cioè la stessa Agenzia), rideterminando il reddito in maniera arbitraria, sia a ravvisare una “incertezza giurisprudenziale” tale da giustificare la disapplicazione delle sanzioni. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva applicato erroneamente i principi in materia di presunzioni poste dalla R.G. N.20053/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma citata, avendo trascurato che, in presenza di presunzioni ex legea favore dell’Ufficio, quali quelle poste dal c.d. “redditometro”, alla parte incombeva una specifica prova contraria, da fornirsi con fatti certi e non con presunzioni, e che sarebbe dovuta cadere sul sostenimento della spesa mediante redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e 6 del d.l.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc.civ. Rileva, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva annullato le sanzioni irrogate, in ragione di una pretesa “incertezza giurisprudenziale”, nel mentre non apparivano minimamente ravvisabili i presupposti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, e cioè una situazione di obiettiva incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il contribuente che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che il reddito accertato, con riferimento alle somme di denaro provenienti dal proprio padre, andasse ridotto del 50%, e che la C.T.R. avesse omesso di considerare gli elementi probatori forniti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il numero effettivo dei cavalli dallo stesso posseduti negli anni accertati. 8. Così riassunti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. R.G. N.20053/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La C.T.R., invero, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio, ha tuttavia ricalcolato il reddito complessivo del contribuente per gli anni 2007 e 2008 sulla base di criteri assolutamente generici ed indeterminati. In particolare, rileva la C.T.R. che per l’anno 2007 «deve essere riconosciuto il reddito non imponibile di € 26.556,08 ricavato da vincita, nonché il 50% dei prelievi effettuati dal padre dal c/c», ritenendosi che «il genitore pensionato abbia prelevato le somme indicate e che almeno un 50% sia stato trasferito al figlio»; per l’anno 2008, invece, viene previsto un «abbattimento del reddito accertato di € 8.608,00 per le vincite e del 50% dei prelievi fatti dal padre sul c/c nello stesso anno». Inoltre, sempre secondo la C.T.R. «stante l’incertezza giurisprudenziale si ritiene di non applicare le sanzioni sui maggiori redditi accertati come sopra». Orbene, ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazioneapparente della sentenza , allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (da ultimo, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105). In particolare, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, R.G. N.20053/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618). Ciò posto, nel caso di specie la C.T.R. si è limitata ad affermare apoditticamente, e con mere formule distile, che il reddito accertato dall’Ufficio dovesse comunque essere ridotto nel quantum, sulla base di criteri generici se non proprio imperscrutabili: non si comprende, infatti, per quale motivo i prelievi effettuati dal genitore dovessero essere girati al figlio, peraltro solo al 50%, né si comprende per quale motivo veniva riconosciuto per l’anno 2007 il reddito di € 26.556,08 e per l’anno 2008 il reddito di € 8.608,00 ricavati da una presunta vincita, somme che, peraltro, il ricorrente aveva chiesto che fossero dedotte dal maggior reddito accertato, non che fossero considerate come reddito. Del tutto immotivata è, inoltre, l’esclusione delle sanzioni sulla base di asserite e non meglio precisate “incertezze giurisprudenziali” in materia. La sentenzaimpugnata appare, quindi, radicalmente nulla perché sostanzialmente non motivata,non potendosi in alcun modo evincere il percorso logico-giuridico che ha portato la C.T.R. ad accogliere solo parzialmente le ragioni dell’Ufficio. 8.2. In considerazione del vizio di motivazione evidenziato, e della conseguente nullità della sentenza impugnata, gli altri motivi di ricorso principale restano assorbiti. 9. Fondato appare anche l’unico motivo di ricorso incidentale proposto dal contribuente. R.G. N.20053/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo in questione di deduce ugualmente assenza di motivazione, e quindi è fondato per le stesse ragioni di cui al primo motivo di ricorso principale; inoltre si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè le comunicazioni all’UNIRE di vendita dei cavalli, e anche sotto questo aspetto il motivo deve ritenersifondato. 10. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Foggia , in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, ed il ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla C