CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita :2 relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen. non solo per la personalità negativa dell'imputato, già ripetutamente condannato, ma soprattutto per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche bensì sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia le caratteristiche del coltello ed il contesto in cui è avvenuto il sequestro (l'imputato deteneva il coltello insieme con merce non pagata all'interno di un centro commerciale). Si tratta di motivazione plausibile in fatto e giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.) 2. Le critiche che attengono alla negazione delle attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P