CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 39987/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di LAO' GIUSEPPE che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili di concorso in furto aggravato e condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha riconosciuto a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ridotto la pena a sei mesi di reclusione, concesso alla Dragusin e al Paraschin la sospensione condizionale della pena e confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il Laò a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. Con un primo lamenta l'omessa motivazione in merito alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, che non gli è stata riconosciuta senza esplicitazione delle relative ragioni. Con un secondo motivo censura la manifesta illogicità della motivazione, rinvenuta laddove la Corte di appello ha ritenuto che il Laò fosse complice dei due coimputati nonostante egli avesse fatto suonare il dispositivo di allarme antitaccheggio subito dopo che i due avevano guadagnato l'uscita dall'esercizio commerciale; pertanto, quando far scattare l'allarme costituiva ragione di danno e non di ausilio dei due. Con un terzo motivo lamenta ancora il vizio della motivazione per aver la Corte di appello ricostruito su base indiziaria i fatti - e segnatamente la partecipazione al furto del Laò - sulla base di circostanze non certe. [OSCURATO:PERSONA] 3. Va rilevato che la commissione del reato risale al 24 ottobre 2013, sicché, risultando pari a sette anni e sei mesi il termine massimo di prescrizione e constatando che esso è decorso con il trascorrere del 25.8.2021 (in ragione della intervenuta sospensione del termine), essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, non ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. In particolare è fondato il primo motivo di ricorso, poiché la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione in merito alla pur richiesta concessione della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in Roma. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]