Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:F:2011:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
5 luglio 2011 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agente contrattuale – Condizioni di assunzione – Idoneità fisica – Visita medica di assunzione – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali – Segreto medico – Trasferimento di dati medici tra istituzioni – Diritto al rispetto della vita privata»
Nella causa F-46/09,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
V,
candidata ad un posto di agente contrattuale presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata
dagli avv.ti É. [OSCURATO:PERSONA] e S. Woog,
ricorrente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati,
rappresentato dalla sig.ra M.V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. H. Kranenborg, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
rappresentato dalle sig.re K. Zejdová e S. Seyr, in qualità di agenti,
convenuto,
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione),
composto dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra M.I. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, V ha proposto il presente ricorso diretto,
principalmente, all’annullamento, da un lato, della decisione 19 dicembre 2008 con cui il Direttore della gestione amministrativa
del personale del [OSCURATO:PERSONA] europeo ha revocato, per inidoneità fisica all’assunzione, l’offerta d’impiego che le era stata
presentata il 10 dicembre 2008 e, dall’altro, del parere del medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2008, nonché
al risarcimento dei danni che essa ritiene di avere subito.
Contesto normativo
2
L’art. 82, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») così dispone:
«Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:
(…)
d) essere fisicamente idoneo all’esercizio delle funzioni; (…)».
3
Ai sensi dell’art. 83 del RAA:
«Prima di essere assunto, l’agente contrattuale è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell’istituzione per accertare
che soddisfi alle condizioni richieste dall’articolo 82, paragrafo 3, lettera d).
L’articolo 33, secondo comma, dello statuto [dei funzionari dell’Unione europea] si applica per analogia».
4
L’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») prevede quanto segue:
«Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro
venti giorni dalla notifica fattagli dall’istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica
composta di tre medici scelti dall’autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico
di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla
commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni
dell’esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato».
5
L’art. 15 della decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2004, recante disciplina interna relativa all’assunzione
dei funzionari ed altri agenti (in prosieguo: la «disciplina interna»), dispone quanto segue:
«Prima dell’assunzione, l’agente contrattuale è sottoposto a visita medica conformemente all’art. 83 del RAA. Il risultato
della visita medica è valido per un anno, salvo diversa indicazione del medico di fiducia dell’[i]stituzione, il quale può,
se del caso, stabilire un periodo di validità più breve».
6
Il manuale delle procedure del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] europea prevede che, in caso di mancata entrata in servizio,
il fascicolo venga archiviato sei mesi dopo l’adozione del parere di idoneità o inidoneità.
7
L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di
tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), dispone quanto segue:
«Le istituzioni e gli organismi creati dai trattati che istituiscono [l’Unione europea] o sulla loro base (in prosieguo “le
istituzioni e gli organismi [dell’Unione]”) garantiscono, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata per quanto attiene
al trattamento di dati personali. Essi non limitano né vietano la libera circolazione dei dati personali tra loro o verso
i destinatari soggetti alla normativa nazionale degli Stati membri adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE».
8
L’art. 4 del regolamento n. 45/2001 così prevede:
«1. I dati personali devono essere:
a) trattati in modo corretto e lecito;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.
Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché il responsabile
del trattamento fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini
e non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone specifiche;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o successivamente trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti
o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. L’istituzione o l’organismo comunitario
prevede, per i dati personali che devono essere conservati oltre il suddetto arco di tempo per scopi storici, statistici o
scientifici, che siano conservati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove non sia possibile, che
siano conservati soltanto a condizione che l’identità dell’interessato sia criptata. I dati non devono in alcun caso essere
utilizzati per scopi diversi da quelli storici, statistici o scientifici.
2. Il responsabile del trattamento garantisce il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1».
9
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 45/2001:
«Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 10:
1) Il trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti è consentito soltanto se il cambiamento di finalità è espressamente autorizzato dalla regolamentazione interna dell’istituzione o dell’organismo [dell’Unione].
(…)».
10
L’art. 7 del regolamento n. 45/2001 così prevede:
«Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10:
1) Il trasferimento di dati personali ad altre istituzioni o ad altri organismi [dell’Unione] ovvero al loro interno è consentito unicamente se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario.
(…)».
11
L’art. 10, nn. 1-3, del regolamento n. 45/2001 prevede quanto segue:
«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, l’appartenenza sindacale, come pure trattare dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando:
a) l’interessato ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, eccezion fatta nel caso in cui la regolamentazione interna dell’istituzione o dell’organismo [dell’Unione] preveda che il consenso dell’interessato non possa fare venir meno il divieto di cui al paragrafo 1, oppure
b) il trattamento in questione è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del
trattamento in materia di diritto del lavoro, se ed in quanto esso sia consentito in forza dei trattati che istituiscono [l’Unione
europea] o di altri atti normativi adottati in base ad essi o, se necessario, nella misura in cui sia autorizzato dal garante
europeo della protezione dei dati con adeguate misure di salvaguardia (…).
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario in ambito medico per finalità di prevenzione,
diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione di centri di cura, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato
da un professionista della sanità vincolato al segreto professionale o da un’altra persona del pari soggetta a un equivalente
obbligo di segretezza».
Fatti
12
Tra il febbraio 1997 e il marzo 2006 la ricorrente ha lavorato presso vari servizi della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di agente
ausiliario o interinale per un periodo totale di circa tre anni. In particolare, essa ha esercitato da ultimo, in via interinale,
funzioni di assistente nell’ambito dell’unità «Inchieste in comune con altri organismi» dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) da settembre 2005 a marzo 2006.
13
Con nota del 27 febbraio 2006 la ricorrente veniva informata che aveva superato le prove di selezione di agenti contrattuali,
dette CAST 25, per i 25 Stati membri nel settore del segretariato. Il suo nome veniva quindi iscritto nell’elenco definitivo
dei candidati idonei dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), valido per tre anni.
14
Nel giugno 2006 due direzioni generali della [OSCURATO:PERSONA] manifestavano l’intenzione di assumere la ricorrente.
15
La ricorrente veniva convocata per una visita medica volta a valutarne l’idoneità all’esercizio delle sue funzioni, conformemente
all’art. 83 del RAA.
16
Il 26 giugno 2006 veniva effettuata la visita medica di assunzione presso i locali del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] a
Bruxelles (Belgio) e la ricorrente veniva ricevuta dal dottor K.
17
Il 29 giugno 2006 la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica al sig. F., capo del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA],
per denunciare il comportamento scorretto asseritamente tenuto dal dott. K nei suoi confronti in occasione della visita medica
di assunzione del 26 giugno 2006.
18
Il sig. F. esaminava tale denuncia nel luglio 2006, da un lato, sentendo il dottor K., il quale negava i fatti che gli erano
stati addebitati, e, dall’altro, ricevendo la ricorrente.
19
A seguito di tale esame, malgrado la mancanza di prove relative ai fatti contestati al dott. K., veniva deciso di assegnare
l’esame del fascicolo della ricorrente ad un altro medico.
20
Il 26 settembre 2006 il medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] formulava un parere medico di inidoneità fisica della ricorrente.
21
Con lettera del 9 novembre 2006 la sig.ra S., direttrice presso la direzione generale (DG) «Personale e amministrazione»,
informava la ricorrente che in quel momento non soddisfaceva le condizioni di idoneità fisica necessarie per l’esercizio delle
sue funzioni e che poteva chiedere entro un termine di 20 giorni, conformemente all’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA],
che il suo caso fosse sottoposto al parere di una commissione medica.
22
Con lettera del 18 novembre 2006 la ricorrente chiedeva che il suo caso fosse sottoposto al parere di una commissione medica.
23
Nel suo parere del 17 aprile 2007, adottato di comune accordo dai suoi tre membri, la commissione medica, dopo aver esaminato
tutti i documenti del fascicolo dell’interessata e chiesto una perizia psichiatrica, indicava di essere del «parere che [la
ricorrente] non [possedesse] i requisiti necessari per l’esercizio delle sue funzioni». Nella parte finale del parere si precisava
che «il fondamento medico delle conclusioni [veniva] trasmesso nel rispetto del segreto medico [al servizio medico della [OSCURATO:PERSONA]]».
24
Con lettera del 15 maggio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente che, «[s]econdo il parere della commissione[, copia
del quale era allegata alla lettera], [essa] non soddisfaceva i requisiti di idoneità fisica per l’esercizio delle [sue] funzioni».
In detta lettera si indicava che «il fondamento medico delle conclusioni [era] stato trasmesso nel rispetto del segreto medico
al [c]apo del [s]ervizio medico della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, che l’[aveva] versato [al] fascicolo medico [della ricorrente]».
25
Il 9 maggio 2007 la ricorrente presentava un reclamo contro tale decisione.
26
Con decisione 12 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il reclamo.
27
Il 4 marzo 2008 la ricorrente proponeva un ricorso, in particolare contro la decisione 15 maggio 2007, iscritto a ruolo con
il numero F-33/08. Con sentenza 21 ottobre 2009, il Tribunale respingeva detto ricorso. Con sentenza 15 giugno 2011, causa
T-510/09 P, V/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale dell’Unione europea, adito con un ricorso di impugnazione, confermava tale rigetto.
28
Dopo che il servizio medico del [OSCURATO:PERSONA], con nota del 9 dicembre 2008, aveva chiesto la trasmissione del fascicolo medico
della ricorrente ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 10 dicembre 2008, presentava alla ricorrente
un’offerta di lavoro in qualità di agente contrattuale per un impiego rientrante nel gruppo di funzioni II presso il segretariato
generale dal 2 febbraio al 2 agosto 2009. In detta lettera si precisava che tale offerta veniva formulata su riserva del rispetto
delle condizioni di assunzione di cui all’art. 82 del RAA e dell’esito favorevole della visita medica di assunzione. La ricorrente
veniva inoltre invitata a trasmettere per telefax, entro un termine massimo di due settimane, i documenti necessari, in particolare
una copia certificata conforme all’originale dei certificati relativi a tutti i suoi impieghi precedenti. Con messaggio di
posta elettronica dello stesso giorno, il responsabile della gestione del fascicolo di assunzione della ricorrente informava
quest’ultima, in particolare, delle modalità della visita medica di assunzione e la invitava a presentare una foto d’identità
«per la costituzione del [suo] fascicolo medico».
29
Con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2008 la ricorrente accettava l’offerta di impiego del [OSCURATO:PERSONA]. Con un
ulteriore messaggio di posta elettronica dello stesso giorno essa informava il [OSCURATO:PERSONA] che, essendosi recata all’estero,
le era impossibile trasmettere per telefax i documenti richiesti entro quindici giorni e che, tenuto conto delle festività
natalizie, chiedeva una proroga del termine fino a gennaio.
30
Con lettera del 10 dicembre 2008 la ricorrente veniva convocata per il 7 gennaio 2009 alla visita medica di assunzione. Tale
lettera indicava, a piè di pagina, il nome dei sei medici membri del servizio medico del [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. La lettera
era firmata dal dott. B. Tra i sei medici menzionati figurava il dott. K., che aveva effettuato la visita medica di assunzione
del 26 giugno 2006 della ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e il cui comportamento era stato da lei contestato.
31
Con messaggio di posta elettronica dell’11 dicembre 2008, il responsabile della gestione del fascicolo della ricorrente rispondeva
a quest’ultima che poteva senz’altro trasmettere a gennaio i documenti richiesti, dato che l’assunzione era prevista per il
2 febbraio 2009.
32
Il 12 dicembre 2008 la ricorrente si presentava spontaneamente alla clinica del [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles per sottoporsi alle
analisi del sangue.
33
Il 12 dicembre 2008 il servizio medico del [OSCURATO:PERSONA] riceveva copia del fascicolo medico di assunzione della ricorrente,
il cui originale era stato conservato negli archivi della [OSCURATO:PERSONA] in seguito al diniego di assunzione dell’interessata
da parte di tale istituzione.
34
Con parere del 18 dicembre 2008 il medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esaminato gli elementi trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA],
concludeva per l’inidoneità fisica della ricorrente all’esercizio di «qualsiasi funzione presso qualsiasi [i]stituzione europea».
Tale parere, dal titolo «Risultato della visita medica del 26 [giugno] 2006 effettuata presso la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles»,
si basava sulla constatazione che la ricorrente era stata considerata inidonea il 26 settembre 2006 dal medico di fiducia
della [OSCURATO:PERSONA], inidoneità confermata il 17 aprile 2007 dalla commissione medica di ricorso e «ancora attuale per qualsiasi
funzione presso qualsiasi istituzione europea».
35
Con lettera del 19 dicembre 2008 il [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente del suddetto parere di inidoneità del 18 dicembre 2008
e ritirava l’offerta di impiego che le era stata presentata il 10 dicembre 2008 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
In detta lettera, in primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] rammentava il presunto obbligo della ricorrente di informarlo di qualsiasi
altra visita medica di assunzione effettuata in passato presso un’altra istituzione al fine di agevolare la procedura di assunzione
e consentire il trasferimento del fascicolo medico detenuto dall’istituzione in causa. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] indicava
di avere ottenuto il trasferimento del fascicolo medico della ricorrente detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo aver appreso, consultando
la base di dati CAST, che l’interessata aveva precedentemente lavorato per detta istituzione.
36
Con lettera del 5 gennaio 2009 la ricorrente proponeva un reclamo contro la decisione controversa in forza dell’art. 90, n. 2,
dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, senza essere contraddetto, che il reclamo gli è pervenuto il 7 gennaio 2009.
37
Con messaggi di posta elettronica del 26 gennaio e del 13 marzo 2009 la ricorrente integrava il reclamo. Inoltre, chiedeva
che le fossero comunicati i risultati dei prelievi del sangue effettuati il 12 dicembre 2008 presso la clinica del [OSCURATO:PERSONA]
ed il 26 giugno 2006 dal servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] e accusava il dottor K. di avere falsificato i risultati di tali
analisi mediche.
38
Il 18 febbraio 2009 la ricorrente faceva eseguire ulteriori esami del sangue dai quali risultava, secondo le fonti da essa
citate, «una differenza notevole e apparentemente difficile da spiegare rispetto ai risultati delle analisi del sangue del
12 dicembre 2008».
39
Con lettera del 30 aprile 2009 il [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente che respingeva le accuse secondo cui il dottor K. avrebbe
falsificato i suddetti risultati delle analisi del sangue.
40
Il 7 maggio 2009 si configurava una decisione implicita di rigetto del reclamo.
41
Con lettera del 12 maggio 2009 il [OSCURATO:PERSONA] comunicava i risultati delle analisi del sangue alla ricorrente.
42
Con lettera del 24 giugno 2009, notificata alla ricorrente il 2 luglio 2009, il Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] respingeva
esplicitamente il reclamo.
Conclusioni delle parti e procedimento
43
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– prima di pronunciarsi, ordinare al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di ritirare dal suo fascicolo medico i risultati delle analisi
del sangue effettuate il 12 dicembre 2008 presso la clinica del [OSCURATO:PERSONA] a causa della falsificazione da parte del dott. K.
e, dall’altro, di cancellare, sostituire o correggere nel suo fascicolo medico le false risposte da essa fornite sotto le
pressioni del dott. K. in occasione della visita medica di assunzione alla [OSCURATO:PERSONA];
– annullare la decisione controversa;
– annullare il parere del medico di fiducia del 18 dicembre 2008;
– ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di organizzare un’effettiva visita di assunzione che non sia discriminatoria e di rendere nuovamente
accessibile il posto che le era stato proposto presso la DG «Comunicazione» del [OSCURATO:PERSONA];
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di EUR 70 000 a titolo di risarcimento degli asseriti danni morali e materiali,
unitamente agli interessi di mora;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
44
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente a tutte le spese.
45
Con lettera del 12 febbraio 2010, recante misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA]
di produrre la decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] del 3 maggio 2004, recante disciplina interna relativa
all’assunzione dei funzionari e degli altri agenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta.
46
Con lettera del 12 aprile 2010 il Tribunale ha adottato un provvedimento istruttorio ai sensi dell’art. 58, n. 2, secondo
comma, del regolamento di procedura, con cui ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare in particolare quali fossero le norme
interne di detta istituzione applicabili in materia di trasferimento dei dati di natura medica ad un’altra istituzione e in
quali circostanze di fatto si fosse verificato il trasferimento dei dati medici di V al [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera del 23 aprile
2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a detto provvedimento.
47
Con lettera del 12 aprile 2010 il Tribunale ha invitato il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, nell’ambito di misure di organizzazione
del procedimento, a precisare le circostanze di fatto in cui ha avuto luogo il trasferimento ad esso dei dati medici della
ricorrente e, dall’altro, conformemente all’art. 111, n. 1, del regolamento di procedura, a presentare le sue osservazioni
sull’opportunità di invitare il [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) ad intervenire nel procedimento. Con lettera
del 23 aprile 2010 il [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato alla misura di organizzazione del procedimento e ha informato il Tribunale
di non avere osservazioni in merito all’opportunità di invitare il GEPD ad intervenire nel procedimento.
48
Con lettera del 12 aprile 2010 il Tribunale ha invitato la ricorrente, conformemente all’art. 111, n. 1, del regolamento di
procedura, a presentare le sue osservazioni sull’opportunità di invitare il GEPD ad intervenire nel procedimento. Con lettera
del 23 aprile 2010 la ricorrente ha risposto che tale invito ad intervenire le sembrava opportuno.
49
Il Tribunale ha ritenuto che non occorresse invitare la [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire nella presente controversia, giacché nell’ambito
della suddetta misura istruttoria tale istituzione gli aveva fornito i complementi di informazione necessari al fascicolo.
Inoltre, nella presente causa, i diritti della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere lesi direttamente, dato che le conclusioni del
ricorso non riguardano alcun atto di detta istituzione.
50
Con messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2010 la ricorrente ha comunicato al Tribunale di avere sospeso il mandato
del suo avvocato fino alla decisione sulla domanda di declinazione della competenza del Tribunale da lei presentata alla Corte
di giustizia dell’Unione europea.
51
In seguito ad uno scambio di lettere e messaggi di posta elettronica tra il Tribunale e la ricorrente, in particolare una
lettera della cancelleria del 21 maggio 2010 e una lettera del presidente del Tribunale del 10 giugno 2010, la ricorrente,
con lettera del 15 giugno 2010 indirizzata al presidente del Tribunale, ha confermato di mantenere il suo ricorso dinanzi
al Tribunale e il mandato di rappresentanza che aveva conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa. Tale lettera, proveniente
dalla ricorrente, non è stata versata agli atti. Con lettera del 1° luglio 2010 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che continuava
ad esercitare il mandato conferitole dalla ricorrente in detta causa. A tale lettera era allegata la lettera del 15 giugno
2010 della ricorrente.
52
Con lettera dell’8 luglio 2010 il Tribunale ha invitato il GEPD a comunicargli se intendeva intervenire nella presente controversia.
In detta lettera il Tribunale sottolineava in particolare che la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 6 e 7 del
regolamento n. 45/2001.
53
Con lettera del 31 agosto 2010 il GEPD ha risposto che intendeva intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni
della ricorrente.
54
Con lettera del 16 settembre 2010 il Tribunale ha invitato le parti, conformemente all’art. 111, n. 2, del regolamento di
procedura, a indicargli, se del caso, i documenti che esse ritenevano segreti o riservati e che, pertanto, non volevano che
fossero comunicati all’interveniente. Con lettera del 20 settembre 2010 il [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al Tribunale che nessuno
dei documenti versati agli atti era segreto o riservato. Con lettera del 24 settembre 2010 la ricorrente ha chiesto il trattamento
riservato dei suoi dati personali in tutti gli atti del procedimento della presente causa, per escludere qualsiasi possibilità
di identificazione, e ha inviato al Tribunale una versione non riservata del ricorso.
55
Le parti sono state informate con lettera dell’11 ottobre 2010 che il Tribunale aveva concesso il trattamento riservato chiesto
dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] è stato invitato a trasmettere al Tribunale una versione non riservata del controricorso e
della lettera del 23 aprile 2010 con la quale esso aveva dichiarato, in particolare, di non avere osservazioni in merito all’opportunità
di un intervento del GEPD nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta.
56
Con ordinanza del 10 novembre 2010 è stato autorizzato l’intervento del GEPD.
57
Il 10 gennaio 2011 il GEPD ha presentato la sua memoria di intervento. Esso precisa in tale memoria di intervenire a sostegno
delle conclusioni della ricorrente solo nella parte in cui essa sostiene che il comportamento del servizio medico del [OSCURATO:PERSONA]
era contrario alle norme relative alla protezione dei dati.
58
Con lettere del 3 febbraio 2011 le parti hanno presentato le loro osservazioni su tale memoria.
In diritto
1.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento del parere del medico di fiducia del 18 dicembre 2008
59
Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento
solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna,
modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 1994,
causa T-6/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 34). Quando si tratta di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente
nel corso di un procedimento interno, in linea di principio sono impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente
la posizione dell’istituzione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo
di preparare la decisione finale (v., in particolare, per quanto riguarda un parere della commissione medica, sentenza del
Tribunale di primo grado 11 aprile 2006, causa T-394/03, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], punto 36; per quanto riguarda un parere della
commissione di invalidità, sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA],
punti 53 e 54).
60
Il parere del medico di fiducia del 18 dicembre 2008 costituisce un atto preparatorio della decisione controversa e la ricorrente
non è quindi legittimata a contestarlo direttamente. Ne consegue che le conclusioni dirette contro tale parere devono essere
dichiarate irricevibili.
2.
Sulle conclusioni dirette a ottenere che il Tribunale ordini determinati provvedimenti
61
La ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di ritirare dal suo fascicolo medico i risultati
delle analisi del sangue effettuate il 12 dicembre 2008 e, dall’altro, di ritirare dal suo fascicolo medico o di sostituire
oppure correggere le false risposte da essa fornite sotto le pressioni del dott. K. in occasione della visita medica di assunzione
presso la [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente chiede inoltre al Tribunale di ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di organizzare una visita medica
di assunzione e di rendere nuovamente disponibile l’impiego che le era stato proposto presso la DG «Comunicazione» del [OSCURATO:PERSONA].
62
Tali domande costituiscono, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA], conclusioni ai fini di ingiunzione.
63
Orbene, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni
(sentenza della Corte 21 novembre 1989, cause riunite C-41/88 e C-178/88, Becker e Starquit/[OSCURATO:PERSONA], pubblicazione sommaria,
punto 6; sentenze del Tribunale di primo grado 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/[OSCURATO:PERSONA], punto 33; 9 giugno 1998, causa
T-172/95, Chesi e a./Consiglio, punto 33; nonché 15 dicembre 1999, causa T-300/97, Latino/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 e giurisprudenza
ivi citata; sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa F-57/06, Hinderyckx/Consiglio, punto 65).
64
Pertanto, le suddette conclusioni devono essere necessariamente dichiarate irricevibili.
3.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa
65
La ricorrente solleva sostanzialmente quattro motivi:
– il primo riguarda l’irregolarità del parere del medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], adottato sulla base di documenti provenienti
dal servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] risalenti ad oltre due anni prima e senza previo esame clinico e psicologico dell’interessata;
– il secondo verte sulla violazione della procedura di cui all’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e del principio del rispetto
dei diritti della difesa, in quanto la decisione controversa è stata adottata senza che la ricorrente sia stata messa in condizione
di adire previamente la commissione medica di appello;
– il terzo concerne la violazione del principio del rispetto della vita privata e degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 45/2001;
– il quarto riguarda l’esistenza di molestie psicologiche.
Sul primo motivo, concernente l’irregolarità del parere del medico di fiducia
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
66
La ricorrente sostiene che il parere del medico di fiducia, sulla cui base è stata adottata la decisione controversa, è stato
adottato irregolarmente. Infatti, il medico di fiducia avrebbe reso il suo parere senza visitare la ricorrente ed esclusivamente
sulla base di un vecchio fascicolo medico, proveniente dal servizio medico della [OSCURATO:PERSONA], le cui informazioni risalivano
ad oltre due anni prima e che è stato contestato nella causa F-33/08. Orbene, il giudice dell’Unione riterrebbe che la visita
medica di assunzione debba, per non risultare completamente inutile, includere necessariamente un esame clinico. Inoltre,
secondo il regolamento della [OSCURATO:PERSONA], un parere di idoneità sarebbe valido per soli sei mesi.
67
[OSCURATO:PERSONA] non contesta che la ricorrente non è stata sottoposta ad un esame clinico dal suo medico di fiducia. Tuttavia,
nella specie, esso ritiene che il suo medico di fiducia non fosse tenuto ad effettuare tale esame.
68
In primo luogo, preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione di inidoneità adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
della ricorrente è stata dichiarata legittima dal Tribunale con sentenza 21 ottobre 2009 (V/[OSCURATO:PERSONA], cit.). La decisione
controversa ed il parere del medico di fiducia si baserebbero quindi su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] pienamente legittima.
69
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’opportunità di procedere o meno ad un esame clinico del candidato all’assunzione
rappresenta una questione puramente medica che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale. A tale riguardo esso rammenta,
per analogia, la giurisprudenza del giudice dell’Unione relativa all’opportunità che la commissione di invalidità proceda
ad una visita medica del funzionario.
70
In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il suo medico di fiducia era in possesso del fascicolo medico della ricorrente
trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA], contenente i risultati di vari esami clinici e perizie supplementari. Orbene, le informazioni
contenute in tale fascicolo sarebbero state sufficientemente recenti e pertinenti per consentirgli di adottare un parere,
tenuto conto del carattere cronico e duraturo della patologia della ricorrente.
71
In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento relativo al manuale delle procedure del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA],
testo che non sarebbe applicabile al [OSCURATO:PERSONA]. L’unica regola interna prevista dal [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla validità di
una visita di assunzione sarebbe costituita dall’art. 15 della disciplina interna, secondo cui i pareri di idoneità sono validi
per un anno. Orbene, tale regola sarebbe applicabile solo ai pareri positivi e non osterebbe a che il medico di fiducia del
[OSCURATO:PERSONA], per rendere il parere controverso, faccia riferimento ad un parere di inidoneità formulato oltre un anno prima
da un medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
72
Se è vero che, nell’ambito del controllo della legittimità di un diniego di assunzione a causa di un’inidoneità fisica, il
giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione al parere medico su questioni riguardanti specificamente la
medicina, ad esso spetta tuttavia accertare che il procedimento di assunzione si sia svolto nella legalità e, più specificamente,
che il diniego dell’assunzione sia fondato su un parere medico motivato, che stabilisca un nesso comprensibile fra gli accertamenti
medici in esso contenuti e le conclusioni di inidoneità cui giunge (sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 1994,
causa T-10/93, A/[OSCURATO:PERSONA], punto 61).
73
Il medico di fiducia di un’istituzione può basare il suo parere d’inidoneità fisica non soltanto sull’esistenza di disturbi
fisici o psichici attuali, ma anche sulla previsione, clinicamente fondata, di turbe future, suscettibili di pregiudicare,
in un futuro prevedibile, lo svolgimento normale delle funzioni prospettate (sentenza A/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
74
Inoltre, si deve osservare che, allorché un’istituzione dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale
importanza la verifica del rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nelle procedure amministrative.
Il giudice dell’Unione ha avuto occasione di precisare che fra tali garanzie si annoverano in particolare l’obbligo dell’istituzione
competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e quello di motivare
la sua decisione in modo sufficiente (v. sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, [OSCURATO:PERSONA],
punto 14; 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 26; 22 novembre
2007, causa C-525/04 P, Spagna/Lenzing, punto 58; sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009, causa T-404/06 P,
ETF/Landgren, punto 163).
75
Nella specie, dal tenore letterale stesso del parere del 18 dicembre 2008 risulta che il medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA],
per adottare tale parere, si è basato esclusivamente su dati medici raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 e 2007, oltre un anno
e mezzo prima, nell’ambito di una diversa procedura medica di assunzione. [OSCURATO:PERSONA] non contesta peraltro che tali dati
medici sono stati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre un anno e mezzo prima del parere di inidoneità formulato dal medico di
fiducia del [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 2008.
76
Orbene, occorre rilevare anzitutto che l’art. 15 della disciplina interna, norma di comportamento che il [OSCURATO:PERSONA] si è autoimposto
e che non può essere disapplicata senza indicare i motivi che l’hanno indotto a farlo, limita in generale ad un anno la durata
della validità del risultato di una visita medica effettuata nell’ambito delle disposizioni del’art. 83 del RAA. Pertanto,
alla luce di tale disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quanto meno dubitare della validità dei dati raccolti presso
la [OSCURATO:PERSONA], poiché non avrebbe potuto considerarli validi oltre un anno dopo la visita di assunzione, se essi fossero
stati ottenuti nell’ambito di una procedura di assunzione condotta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].
77
Inoltre, è stato dichiarato che la visita medica di assunzione deve, per non essere completamente inutile, comportare necessariamente
un esame clinico e, se del caso, le analisi biologiche integrative che il medico di fiducia ritenga necessarie (sentenza A/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 49-51).
78
Infine, dalla giurisprudenza citata ai punti 73 e 74 risulta che un parere di inidoneità, per essere regolare, deve constatare
disturbi attuali o futuri ed essere fondato su elementi pertinenti.
79
Certamente, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere, basandosi sulla giurisprudenza in materia di constatazione dell’origine professionale
di un’invalidità, che la questione se, in determinate circostanze, occorra effettuare un esame clinico dell’interessato è
rimessa all’apprezzamento discrezionale dei membri della commissione d’invalidità (sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre
2004, causa T-376/02, O/[OSCURATO:PERSONA], punto 44).
80
Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda i limiti del controllo giurisdizionale sulle valutazioni puramente mediche e non può
giustificare il fatto che il medico di fiducia si esima dall’obbligo, previsto dall’art. 83 del RAA, di effettuare una visita
medica per accertarsi personalmente dell’idoneità dell’interessato all’esercizio delle sue funzioni.
81
Inoltre, il potere discrezionale conferito al medico in tale materia non vieta al giudice, da un lato, di verificare l’esattezza
materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza e, dall’altro, di accertare se tali elementi
costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa
e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
di primo grado 12 maggio 2004, causa T-191/01, Hecq/[OSCURATO:PERSONA], punto 63).
82
Pertanto, nella specie, tenuto conto della lontananza nel tempo dei dati medici comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] e della loro
eventuale evoluzione nel frattempo, il medico di fiducia non disponeva, allorché ha adottato il suo parere di inidoneità,
di tutti gli elementi rilevanti per valutare lo stato di salute della ricorrente.
83
L’argomento del [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla patologia alla base della constatazione di inidoneità della ricorrente da parte
della [OSCURATO:PERSONA] nel 2007, deve essere necessariamente respinto. Infatti, è stato dichiarato che disturbi mentali, per loro
natura evolutivi, non possono giustificare l’allontanamento definitivo dal servizio della persona che ne soffre, e l’amministrazione
è tenuta ad assicurare un riesame periodico dell’interessato ad intervalli ragionevoli (v., a proposito della messa in congedo
d’ufficio per malattia di un funzionario, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa F-17/05, de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 129 e 130, confermata con sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2009, causa T-40/07 P, de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
e causa T-62/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/de [OSCURATO:PERSONA], punti 231-240).
84
Per quanto riguarda la circostanza che la decisione di inidoneità della ricorrente adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 è stata
dichiarata legittima dal Tribunale, essa non ha alcuna incidenza sulla valutazione della fondatezza del presente motivo, tenuto
conto delle considerazioni svolte nei punti precedenti.
85
Inoltre in udienza, in risposta a quesiti del Tribunale, gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che, a causa del segreto
medico, essi non avevano avuto accesso, così come non l’aveva avuto l’autorità che ha il potere di nomina prima di pronunciarsi
sul reclamo della ricorrente, ai documenti sulla base dei quali il medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato il proprio
parere d’inidoneità. Essi non hanno quindi potuto precisare al Tribunale quale fosse la natura di tali documenti né confermare
che il fascicolo trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] consentisse di informare esaurientemente il medico di fiducia del
[OSCURATO:PERSONA] in merito al contesto specifico della procedura medica di assunzione effettuata presso la [OSCURATO:PERSONA] e sul fatto
che in passato la ricorrente era stata da questa assunta a più riprese. Inoltre, l’autorità competente del [OSCURATO:PERSONA] non
è stata in grado di verificare se il parere del medico di fiducia si basasse sul complesso dei dati rilevanti.
86
Infine, il Tribunale rileva che il medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un parere in termini categorici e generali,
senza aver visitato la ricorrente, mentre nell’ambito della procedura medica di assunzione alla [OSCURATO:PERSONA] gli esperti designati
dalla commissione medica avevano espresso un parere più sfumato.
87
Pertanto, il motivo concernente l’irregolarità del parere del medico di fiducia deve essere accolto.
Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] delle parti
88
La ricorrente fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni dell’art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA] e il principio del rispetto
dei diritti della difesa. La decisione controversa sarebbe infatti stata adottata prima che la ricorrente potesse adire la
commissione medica di appello prevista da tali disposizioni.
89
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la decisione controversa precisava alla ricorrente che, se lo riteneva opportuno,
poteva adire la commissione medica per contestare il parere del medico di fiducia, facoltà di cui essa non si sarebbe avvalsa.
90
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] precisa i motivi per i quali la decisione controversa è stata adottata immediatamente. Anzitutto,
omettendo di informare il servizio medico delle visite mediche che aveva effettuato alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe
spezzato il rapporto fiduciario con l’istituzione. Inoltre, esso ritiene che l’impiego proposto alla ricorrente dovesse essere
occupato rapidamente per ovviare all’assenza di un funzionario in congedo di maternità. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che,
se il parere del medico di fiducia fosse stato rimesso in discussione dalla commissione medica, esso, data la natura dell’impiego
proposto, avrebbe potuto offrire alla ricorrente un impiego analogo.
Giudizio del Tribunale
91
Dal combinato disposto degli artt. 82 e 83 del RAA risulta che, prima di essere assunto, il candidato ad un impiego come agente
contrattuale è sottoposto a una visita medica del medico di fiducia dell’istituzione per accertare che soddisfi i requisiti
di idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proposte.
92
L’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], applicabile per analogia agli agenti contrattuali, prevede un procedimento interno
di appello contro il parere negativo formulato dal medico di fiducia dell’istituzione.
93
È stato dichiarato che il legislatore, istituendo all’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] una commissione medica di appello,
ha inteso offrire ai candidati una garanzia supplementare incrementando in tal modo la tutela dei loro diritti (sentenza A/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 23). Tale garanzia, che si ricollega al principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza del Tribunale
della funzione pubblica del 13 dicembre 2007, causa F-95/05, N/[OSCURATO:PERSONA], punti 69 e 76), costituisce una formalità sostanziale.
94
Detta garanzia deve inoltre essere necessariamente rispettata prima che venga adottata la decisione di diniego dell’assunzione,
e non in una fase successiva, giacché, in tal caso, perderebbe la sua ragion d’essere, ossia garantire i diritti della difesa
dei candidati all’assunzione (v., per analogia, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 75-78; sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008, causa T-48/05, Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA], punto 151). Il
testo dell’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] è chiaro a tale riguardo: il candidato può adire la commissione medica entro
il termine di venti giorni decorrente non dalla notifica della decisione di diniego dell’assunzione, bensì dalla notifica
del parere del medico di fiducia.
95
Nella specie, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa senza aver prima consentito alla ricorrente
di adire la commissione medica di appello. È vero che il [OSCURATO:PERSONA] in occasione della notifica della decisione controversa
ha informato l’interessata di tale possibilità. Tuttavia, tale circostanza non ha alcuna incidenza sull’irregolarità constatata,
poiché detta decisione era già stata adottata prima che la ricorrente fosse stata messa in condizione di adire la commissione
medica di appello, entro il termine di venti giorni dalla notifica del parere del medico di fiducia.
96
Infine, il [OSCURATO:PERSONA], per giustificare la violazione dell’art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA], fa valere che, nell’interesse del servizio,
doveva assumere rapidamente un agente per sostituire un funzionario in congedo di maternità e che, conseguentemente, non poteva
attendere, prima di adottare la decisione controversa, la scadenza del termine di venti giorni previsto dall’art. 33 dello
[OSCURATO:PERSONA] né, se fosse stata adita la commissione medica, il parere di quest’ultima.
97
Tuttavia, tale motivo non poteva legittimamente giustificare che il [OSCURATO:PERSONA] si svincolasse dagli obblighi procedurali enunciati
all’art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, l’assenza di un funzionario in congedo di maternità non presenta un carattere eccezionale
e spettava al [OSCURATO:PERSONA] provvedere alla sostituzione della persona in congedo di maternità con un altro agente contrattuale,
o avviare la procedura di assunzione in maniera sufficientemente rapida per rispettare la formalità sostanziale di cui all’art. 33,
secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, in ogni caso, tenuto conto del periodo trascorso tra il parere del medico di fiducia
e la data prevista per l’assunzione, fissata al 2 febbraio 2009, non era impossibile a priori chiedere il parere della commissione
medica.
98
Secondo costante giurisprudenza, la violazione di una norma di procedura, in particolare del rispetto dei diritti della difesa,
è tale da comportare l’annullamento della decisione solo se detta violazione ha inciso sul contenuto della decisione finale.
Orbene, tale ipotesi ricorre nella presente causa, non potendosi escludere che la commissione medica di appello, disponendo
di tutti gli elementi rilevanti sullo stato di salute della ricorrente al momento dell’adozione della decisione controversa,
avrebbe potuto formulare un parere diverso da quello del medico di fiducia o mettere in dubbio la possibilità di basarsi su
dati medici ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre un anno e mezzo prima.
99
Ne consegue che anche il motivo concernente la violazione dell’art. 33, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.
Sul terzo motivo, concernente la violazione del diritto al rispetto della vita privata e degli artt. 6 e 7 del regolamento
n. 45/2001
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
100
La ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto al rispetto della vita privata e le norme in materia di tutela
dei dati personali, in particolare quelle concernenti la trasmissione del suo fascicolo medico. Il medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe formulato il suo parere sulla base di documenti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, da un lato, tali documenti
avrebbero dovuto essere archiviati dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente al manuale delle procedure del servizio medico di tale
istituzione, e non costituire documenti di un fascicolo medico, dato che la ricorrente non svolgeva alcuna funzione presso
la [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 45/2001 vieterebbero il trasferimento di dati medici relativi
alla ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, i dati medici detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati raccolti
esclusivamente ai fini dell’assunzione della ricorrente presso detta istituzione. Inoltre, il compito del medico di fiducia
del [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nell’effettuare una visita medica di assunzione, e non nell’indagare sull’anamnesi clinica della
ricorrente.
101
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa non violerebbe affatto le norme relative alla tutela dei dati personali. Infatti,
l’art. 7 del regolamento n. 45/2001 prevederebbe che i trasferimenti di dati personali tra istituzioni siano consentiti se
risultano necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario. Orbene, il
trasferimento controverso sarebbe stato effettuato per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di adempiere una delle sue funzioni, ossia
il controllo dell’idoneità fisica di un candidato all’assunzione. Inoltre, tale trasferimento sarebbe stato giustificato dall’intento
di evitare esami clinici inutili e di fare in modo che l’amministrazione disponesse di informazioni complete.
102
Il GEPD ritiene che il trasferimento e il successivo utilizzo dei dati medici raccolti nel 2006 e nel 2007 sullo stato di
salute della ricorrente configurino una violazione del regolamento n. 45/2001. Esso precisa, in limine, che tali dati non
fanno parte del fascicolo medico della ricorrente in quanto ex agente temporaneo ed ex agente contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
e che la questione della liceità del loro trasferimento non si pone in termini analoghi a quella del trasferimento tra istituzioni
di un fascicolo medico di una persona impiegata presso un’istituzione. Il manuale delle procedure del servizio medico della
[OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe gli scopi per i quali i dati medici raccolti nell’ambito di una procedura di assunzione vengono
conservati negli archivi per più di sei mesi né le condizioni cui è subordinato l’accesso a tali dati. Il GEPD ricorda di
avere raccomandato in due pareri adottati nel 2007 e nel 2008, rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], che, per
i candidati dichiarati fisicamente inidonei all’assunzione, i dati medici raccolti nell’ambito della procedura di assunzione
vengano conservati solo per un periodo limitato, che potrebbe corrispondere al periodo in cui è possibile contestare i dati
o la decisione adottata sul loro fondamento.
103
Il GEPD sottolinea che il trasferimento di dati personali tra istituzioni è disciplinato principalmente dall’art. 7 del regolamento
n. 45/2001, ma fatti salvi gli artt. 4, 5, 6 e 10 di detto regolamento. Il rispetto dell’art. 7 del regolamento n. 45/2001
non renderebbe quindi conformi a tale regolamento nel suo insieme il trasferimento e il successivo utilizzo dei dati, contrariamente
a quanto sembra sostenere il [OSCURATO:PERSONA], che limita il suo controricorso a detto art. 7. Il GEPD ricorda che, ai sensi dell’art. 10,
n. 1, del regolamento n. 45/2001, il trattamento di categorie particolari di dati, quali i dati medici, è vietato e che la
tutela di tali dati riveste, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, un’importanza fondamentale per l’esercizio del
diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, garantito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Poiché la
ricorrente non ha dato il proprio consenso al trattamento dei dati controversi, l’eccezione di cui all’art. 10, n. 2, lett. a),
del regolamento n. 45/2001 non sarebbe applicabile. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che il trasferimento di
tali dati, ancorché legittimo ex art. 7 del regolamento n. 45/2001, fosse realmente necessario per esercitare i suoi diritti
ed assolvere i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro, ai sensi della seconda eccezione enunciata all’art. 10, n. 2,
lett. b), di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti potuto ottenere tali informazioni in un altro modo, meno lesivo
della vita privata, ad esempio chiedendo alla ricorrente di fornire dette informazioni o facendo effettuare una visita medica
dai suoi servizi. Il GEPD precisa a tale riguardo che, nel suo citato parere del 2007, aveva raccomandato al [OSCURATO:PERSONA] di
eliminare dal formulario per la visita medica preliminare all’assunzione le domande con cui si chiedeva al candidato se avesse
già rifiutato un posto per motivi di salute o se avesse consultato un neurologo, uno psichiatra, uno psicanalista o uno psicoterapeuta.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe seguito tale raccomandazione.
104
Peraltro, il GEPD sostiene che, nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dal servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] i dati
medici relativi alla ricorrente, tali dati non erano più detenuti per il loro scopo originale, vale a dire l’esame dell’idoneità
medica della ricorrente al fine di occupare un impiego presso la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tali dati sarebbero archiviati dalla
[OSCURATO:PERSONA], essendo trascorso il termine di sei mesi dalla decisione di inidoneità previsto dal manuale delle procedure del
servizio medico della [OSCURATO:PERSONA]. Il trasferimento e l’utilizzo di tali dati sarebbero quindi intervenuti in violazione dell’art. 4,
n. 1, lett. b) ed e), del regolamento n. 45/2001. Inoltre, il cambiamento di finalità del trattamento di tali dati non sarebbe
giustificabile sulla base dell’art. 6 di detto regolamento. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA], autore della domanda di trasferimento,
sarebbe stato tenuto, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], ad assicurarsi che il trasferimento nel suo insieme fosse legittimo.
105
Infine, il GEPD precisa che, anche ammettendo che la ricorrente abbia intenzionalmente omesso di informare il [OSCURATO:PERSONA] in
merito a precedenti visite mediche, tale circostanza non avrebbe alcuna incidenza sul diritto alla tutela dei suoi dati conferito
all’interessata dal regolamento n. 45/2001.
106
Nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento, la ricorrente dichiara di condividere pienamente l’analisi del GEPD secondo
cui il [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli artt. 4, n. 1, lett. b) ed e), e 10, n. 2, lett. b), del regolamento n. 45/2001. La constatazione
che il trasferimento di dati medici non rispondeva ad una reale necessità, ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. b), di detto
regolamento, varrebbe per gli stessi motivi per l’art. 7, n. 1, del medesimo testo, disposizione che sarebbe stata parimenti
violata, dato che il trasferimento controverso non poteva essere considerato necessario per il legittimo esercizio delle funzioni
del [OSCURATO:PERSONA]. Tale istituzione avrebbe violato il principio della limitazione delle finalità, dell’esattezza e dell’aggiornamento
dei dati, nonché le norme sulla conservazione degli stessi, e sarebbe quindi venuto meno all’osservanza dell’art. 4, n. 1
lett. b), d) ed e), del regolamento n. 45/2001.
107
[OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento, sottolinea che il trattamento dei dati personali della
ricorrente era necessario al fine di assolvere gli obblighi dell’istituzione in materia di diritto del lavoro, vale a dire
verificare l’idoneità fisica della ricorrente all’esercizio delle sue funzioni, come previsto dall’art. 83 del RAA e dall’art. 33
dello [OSCURATO:PERSONA]. Il trattamento di tali dati sarebbe quindi lecito ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. b), del regolamento n. 45/2001.
Inoltre, il trattamento dei dati in questione esclusivamente da parte dei membri del servizio medico del [OSCURATO:PERSONA], vincolati
al segreto professionale, ai fini dell’accertamento dell’idoneità al lavoro da parte del medico di fiducia sarebbe necessario
e quindi legittimo ai sensi dell’art. 10, n. 3, di detto regolamento. Tale trattamento rientrerebbe inoltre nell’esercizio
legittimo di pubblici poteri e sarebbe quindi lecito in virtù dell’art. 5, lett. a), di detto regolamento.
108
Per quanto riguarda il trasferimento dei dati, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esso era necessario ai fini del legittimo esercizio
delle funzioni dell’istituzione. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto adempiere le sue funzioni in assenza di tale trasferimento:
da un lato, la ricorrente non avrebbe informato il servizio medico del [OSCURATO:PERSONA], il giorno in cui l’ha contattato, di aver
precedentemente superato una visita medica presso un’altra istituzione; dall’altro, la prassi del [OSCURATO:PERSONA] consistente nel
chiedere la trasmissione del fascicolo medico di assunzione di un candidato nel caso in cui l’interessato abbia già superato
una visita di assunzione presso un’altra istituzione sarebbe nell’interesse sia dell’istituzione che del candidato, poiché
consentirebbe di evitare la ripetizione di determinati esami clinici. La possibilità, menzionata dal GEPD, di effettuare una
nuova visita medica al [OSCURATO:PERSONA] rientrerebbe in una valutazione puramente medica, lasciata alla discrezionalità del medico
competente, sulla base del fascicolo trasmesso.
109
Per quanto concerne la qualità dei dati, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non avere violato l’art. 4, n. 1, lett. b) ed e), del regolamento
n. 45/2001. A suo parere, tali dati sono stati raccolti per una finalità determinata, vale a dire l’accertamento dell’idoneità
fisica della ricorrente all’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione, finalità esplicita e legittima, dato che è prevista
in particolare dall’art. 33 dello [OSCURATO:PERSONA], e sono stati trattati successivamente per il medesimo scopo. La visita di assunzione
verrebbe peraltro effettuata da tutte le istituzioni sul medesimo fondamento normativo e si svolgerebbe con le medesime modalità.
I requisiti di idoneità da soddisfare sarebbero in generale gli stessi per tutte le istituzioni. Il trasferimento dei dati
controversi sarebbe analogo a quello del fascicolo medico di un funzionario trasferito ad un’altra istituzione, considerato
legittimo dal GEPD nel suo parere del 14 giugno 2007. Inoltre, i dati raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati conservati
per un periodo superiore a quello necessario per conseguire gli scopi della raccolta e del trattamento. Il GEPD avrebbe riconosciuto
espressamente, nei suoi «Orientamenti per le operazioni di trattamento dei dati in materia di assunzione del personale» dell’ottobre
2008, che i dati personali dei candidati non selezionati potevano essere conservati per due anni dopo la fine della procedura,
termine che nella specie non sarebbe stato superato. Infine, il termine di un anno di cui all’art. 15 della disciplina interna
del [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe solo la validità degli esami medici.
Giudizio del Tribunale
– Per quanto riguarda il primo capo del motivo, concernente la violazione del diritto al rispetto della vita privata
110
Le parti hanno insistito, nelle loro memorie e in udienza, sul secondo capo del motivo, concernente la violazione degli artt. 6
e 7 del regolamento n. 45/2001. L’intervento del GEPD ha contribuito a focalizzare la discussione su tale secondo capo. Il
Tribunale ritiene tuttavia che il primo capo del motivo, concernente la violazione del diritto al rispetto della vita privata,
sia articolato nei punti 14.1 e 16.12 del ricorso, sviluppati in seguito all’udienza, con sufficiente precisione per essere
oggetto di una risposta distinta.
111
In base alla giurisprudenza della Corte, il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall’art. 8 della CEDU e che
deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento
giuridico dell’Unione. Esso comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute (v.,
in particolare, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-404/92 P, X/[OSCURATO:PERSONA], punto 17; v. anche Corte eur. D. U.,
sentenze 25 febbraio 1997, Z c. Finlandia,
Recueil des arrêts et décisions
1997-I, § 71, e 4 dicembre 2008, S. e Marper c. [OSCURATO:PERSONA], nn. 30562/04 e 30566/04, § 66).
112
Il trasferimento a terzi, compresa un’altra istituzione, di dati personali relativi allo stato di salute di una persona raccolti
da un’istituzione costituisce di per sé un’ingerenza nella vita privata dell’interessato, quale che sia l’ulteriore utilizzazione
delle informazioni così comunicate (v., per analogia, sentenza della Corte 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01
e C-139/01, [OSCURATO:PERSONA] e a., punti 73-75).
113
Tuttavia, è stato dichiarato che si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali, a condizione che tali restrizioni
rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento
sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenza 5 ottobre 1994, X/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 18). A tale riguardo, occorre prendere come punto di riferimento l’art. 8, n. 2, della CEDU. Ai sensi di tale
disposizione, l’ingerenza di un’autorità pubblica nella vita privata può essere giustificata nella misura in cui i) sia «prevista
dalla legge», ii) persegua uno o più obiettivi – elencati esaustivamente – e iii) sia «necessaria» per conseguire tale o tali
obiettivi.
114
Nella specie occorre quindi esaminare se il trasferimento di dati di natura medica da un’istituzione ad un’altra al fine di
agevolare il lavoro del medico di fiducia nell’ambito di una visita di assunzione possa essere considerato legittimo, tenuto
conto dei tre presupposti sopra menzionati.
115
Anzitutto, per quanto riguarda il primo presupposto, le disposizioni del regolamento n. 45/2001 consentono di affermare che
il trasferimento di dati personali da un’istituzione ad un’altra è «previsto dalla legge».
116
Infatti, le disposizioni dell’art. 7 del regolamento n. 45/2001 disciplinano questo tipo di trattamento di dati personali.
117
Tuttavia, si pone il problema se tale articolo sia redatto in modo sufficientemente preciso per consentire ai destinatari
della legge di regolare la loro condotta e soddisfi così il requisito di prevedibilità sancito dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in particolare, Corte eur. D. U., sentenza 20 maggio 1999, Rekvényi c. Ungheria,
Recueil des arrêts et décisions
1999-III, § 34). Infatti, l’art. 7 del regolamento n. 45/2001 prevede in termini molto generali che i trasferimenti di dati
tra istituzioni sono consentiti solo se i dati trasmessi «sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano
nelle competenze del destinatario».
118
Inoltre, l’art. 6 del regolamento n. 45/2001 prevede espressamente che il «trattamento dei dati personali per fini diversi
da quelli per cui sono stati raccolti è consentito soltanto se il cambiamento di finalità è espressamente autorizzato dalla
regolamentazione interna dell’istituzione o dell’organismo comunitario».
119
Orbene, è giocoforza constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto affermato che esiste una regola scritta che prevede il trasferimento
di dati di natura medica tra le istituzioni o uno scambio di informazioni di natura medica tra i servizi medici delle istituzioni
riguardanti non persone impiegate presso dette istituzioni, bensì candidati all’assunzione.
120
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il trasferimento di dati medici da un’istituzione ad un’altra è inteso a consentire
di verificare che un candidato soddisfi i requisiti di idoneità fisica all’esercizio delle funzioni che gli vengono offerte
e che, in caso di assunzione, egli possa effettivamente esercitare dette funzioni. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato
che la visita medica di assunzione soddisfa un interesse legittimo delle istituzioni dell’Unione (sentenza 5 ottobre 1994,
X/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20). Pertanto, l’obiettivo dedotto può giustificare, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della CEDU, un’ingerenza
nel diritto al rispetto della vita privata.
121
In terzo luogo, si deve verificare se l’ingerenza di cui trattasi sia necessaria, in una società democratica, per conseguire
il legittimo scopo perseguito.
122
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, un’ingerenza è considerata necessaria in una società democratica per conseguire
uno scopo legittimo solo se risponde ad un’esigenza sociale imperativa e, in particolare, se risulta proporzionata al legittimo
scopo perseguito e se i motivi dedotti dalle autorità nazionali per giustificarla appaiono pertinenti e sufficienti. Le autorità
nazionali dispongono di un certo margine di discrezionalità in tale materia. Tuttavia, la portata di tale discrezionalità
è variabile e dipende da un certo numero di fattori, compresa la natura del diritto in questione garantito dalla CEDU, la
sua rilevanza per la persona interessata, la natura dell’ingerenza e lo scopo della stessa. Detto margine è tanto più limitato
quanto più è importante il diritto in questione per garantire al singolo l’effettivo godimento dei diritti fondamentali o
di natura «intima» che gli vengono riconosciuti. Qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza
o dell’identità di un singolo, lo Stato dispone di un margine ristretto (Corte eur. D. U., sentenza 10 aprile 2007, Evans c. [OSCURATO:PERSONA], n. 6339/05, § 77).
123
Nella specie, pertanto, come si è già precedentemente rilevato, la protezione dei dati personali gioca un ruolo fondamentale
nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della CEDU. Il rispetto della riservatezza
delle informazioni sulla salute costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v.
sentenze della Corte 8 aprile 1992, causa C-62/90, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, punto 23, e 5 ottobre 1994, X/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 17). Tale principio è fondamentale non solo per tutelare la vita privata dei malati, ma anche per preservare la loro
fiducia nei medici e nei servizi sanitari in generale (Corte eur. D. U., sentenza Z c. Finlandia, cit., § 95). Tenuto conto
del carattere estremamente intimo e sensibile dei dati di natura medica, la possibilità di trasferire o comunicare tali informazioni
ad un terzo, anche qualora si tratti di un’altra istituzione o di un altro organismo dell’Unione, senza il consenso dell’interessato,
richiede un esame particolarmente rigoroso (v., per analogia, Corte eur. D. U., citate sentenze Z c. Finlandia, § 95, e S.
e Marper c. [OSCURATO:PERSONA], § 103). A tal riguardo, l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 45/2001 dispone che, in linea di principio,
è vietato trattare dati di natura medica, fatte salve le deroghe di cui al n. 2 del medesimo articolo.
124
Occorre quindi ponderare l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad assicurarsi di assumere una persona idonea ad esercitare le funzioni
che esso intende affidarle con la gravità della violazione del diritto dell’interessato al rispetto della sua vita privata.
125
Orbene, nella specie, il Tribunale ritiene che, se la visita di assunzione persegue l’interesse legittimo delle istituzioni
dell’Unione, che devono essere in grado di svolgere la loro funzione, tale interesse non giustifica che si proceda ad un trasferimento
di dati medici da un’istituzione ad un’altra senza il consenso dell’interessato (v, per analogia, sentenza 5 ottobre 1994
X/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20). Infatti, si deve anzitutto rilevare che, come già precedentemente dichiarato, i dati medici
costituiscono dati particolarmente sensibili. Inoltre, tali dati sono stati raccolti quasi due anni prima, per uno scopo ben
preciso, da un’istituzione con cui la ricorrente non ha avuto rapporti di lavoro dopo la procedura di accertamento dell’idoneità
all’assunzione. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze con modalità meno lesive dei diritti fondamentali
della ricorrente. Esso avrebbe infatti potuto procedere alla visita medica fissata per il 7 gennaio 2009, richiedere eventualmente
nuove visite mediche o chiedere l’autorizzazione della ricorrente ad ottenere il trasferimento dei dati medici in questione,
oppure basarsi sulle informazioni che la ricorrente si era impegnata a trasmettergli nel gennaio 2009.
126
Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], la decisione con cui il suo medico di fiducia ha chiesto il trasferimento
dei dati raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] non è un atto puramente medico sottratto al controllo del giudice. Infatti, il trasferimento
è stato chiesto prima che il medico di fiducia visitasse la ricorrente e persino prima che quest’ultima trasmettesse al servizio
medico le informazioni che le erano state chieste.
127
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il parere del medico di fiducia è stato emanato in violazione
del diritto al rispetto della vita privata della ricorrente e che la decisione controversa è conseguentemente illegittima
per tale motivo. Pertanto, il primo capo del motivo dev’essere accolto.
– Per quanto riguarda il secondo capo del motivo, concernente la violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 45/2001
128
In limine, occorre rammentare che l’art. 1 del regolamento n. 45/2001 prevede espressamente che le istituzioni e gli organismi
dell’Unione garantiscono, conformemente a detto regolamento, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche. Pertanto, le disposizioni di tale regolamento non possono essere interpretate nel senso che possono legittimare un
pregiudizio al diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 della CEDU (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a., cit., punto 91).
129
Dall’art. 7 del regolamento n. 45/2001 risulta che un’istituzione o un organismo dell’Unione può trasferire ad un’altra istituzione
o ad un altro organismo dell’Unione dati personali se essi sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano
nelle competenze dell’istituzione o dell’organismo dell’Unione destinatario.
130
Nella specie, non si può contestare che l’accertamento dell’idoneità fisica all’assunzione della ricorrente da parte dei servizi
del [OSCURATO:PERSONA] rientra nel legittimo esercizio delle funzioni di tale istituzione.
131
Tuttavia, come ha fatto giustamente valere il GEPD nella sua memoria di intervento, tale constatazione non consente, di per
sé, di dimostrare che il trasferimento controverso dei dati medici della ricorrente sia conforme alle disposizioni del regolamento
n. 45/2001. Infatti, da un lato, il trasferimento deve essere «necessario» per il legittimo esercizio delle funzioni dell’istituzione.
Nella fattispecie occorre quindi stabilire se il trasferimento fosse indispensabile per la valutazione dell’idoneità fisica
della ricorrente da parte dei servizi del [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, l’art. 7 di detto regolamento prevede espressamente che
esso si applica «[f]atti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10» del medesimo testo.
132
Per rispondere alla censura della ricorrente relativa alla violazione del regolamento, in particolare del suo art. 7, occorre
quindi esaminare se tale trasferimento sia stato effettuato rispettando il requisito della necessità enunciato da detto articolo
e conformemente alle disposizioni cui esso rinvia, in particolare l’art. 6 del regolamento. Nella presente controversia occorre
anzitutto esaminare gli artt. 4, 6 e 10 del regolamento n. 45/2001, la cui violazione è stata lamentata dalla ricorrente,
prima di esaminare se si possa considerare soddisfatto il requisito della necessità del trasferimento, previsto dall’art. 7
del medesimo regolamento.
133
In primo luogo, per quanto riguarda gli artt. 4 e 6 del regolamento n. 45/2001, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 4,
n. 1, di detto regolamento, i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito, nonché raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Inoltre, l’art. 6
del medesimo regolamento prevede che il trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti
è consentito soltanto se il cambiamento di finalità è espressamente autorizzato dalla regolamentazione interna dell’istituzione
o dell’organismo dell’Unione.
134
Nella specie, come giustamente sostenuto dalla ricorrente e dal GEPD, è pacifico che i dati medici della ricorrente raccolti
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della visita medica di assunzione prevista dall’art. 83 del RAA erano intesi esclusivamente
a permettere di stabilire se l’interessata fosse fisicamente idonea, al momento dell’assunzione, ad esercitare le sue funzioni
al servizio della [OSCURATO:PERSONA].
135
Orbene, si deve osservare, da un lato, che il trattamento successivo di tali dati medici al fine di accertare l’idoneità della
ricorrente ad esercitare nel dicembre 2008 funzioni all’interno del [OSCURATO:PERSONA] costituisce una finalità diversa rispetto a
quella per la quale i dati sono stati raccolti inizialmente. [OSCURATO:PERSONA] non può validamente invocare a tale proposito la
circostanza che le visite mediche effettuate da tutte le istituzioni si fondano sulla medesima base giuridica, si svolgono
con le stesse modalità e si basano sui medesimi criteri di idoneità. Infatti, il giudice dell’Unione ha sottolineato in varie
sentenze l’importanza dell’autonomia di ciascuna istituzione in qualità di datore di lavoro, respingendo argomenti fondati
sull’unicità della funzione pubblica dell’Unione. È stato infatti dichiarato che funzionari assunti da un’istituzione non
potevano rivendicare il medesimo inquadramento accordato a funzionari di un’altra istituzione, anche se tutti i funzionari
in questione erano vincitori di uno stesso concorso (sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 dicembre 2010, causa
F-83/05, Liljeberg e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 58). Inoltre, anche se, secondo il principio dell’unicità della funzione pubblica,
quale enunciato all’art. 9, n. 3, del Trattato di Amsterdam, tutti i funzionari di tutte le istituzioni dell’Unione sono soggetti
ad un unico [OSCURATO:PERSONA], tale principio non implica che le istituzioni debbano valersi allo stesso modo del potere discrezionale
loro conferito dallo [OSCURATO:PERSONA], mentre, al contrario, nella gestione del loro personale essi godono di un «principio di autonomia»,
per riprendere i termini utilizzati dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella sentenza 16 settembre 1997,
causa T-220/95, Gimenez/Comitato delle regioni (punto 72).
136
Dall’altro, mentre ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 45/2001 un cambiamento della finalità della raccolta di dati deve
essere espressamene previsto da una norma interna dell’istituzione, dalle memorie delle parti e dall’udienza emerge che il
cambiamento della finalità per cui i dati medici della ricorrente sono stati raccolti nel 2006 e nel 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA]
non è previsto da nessuna normativa adottata da tale istituzione o dal [OSCURATO:PERSONA]. Il trasferimento di tali dati fra le istituzioni
interessate si basa esclusivamente su una semplice prassi, di cui i candidati all’assunzione non sono minimamente informati.
Inoltre, il GEPD ha sostenuto in udienza, senza essere contraddetto, che la prassi del [OSCURATO:PERSONA] consistente nel chiedere
il trasferimento di dati medici relativi a candidati all’assunzione non gli era stata notificata, sebbene tale notifica sia
prescritta dall’art. 27 del regolamento n. 45/2001. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], il GEPD, in un parere del 10 settembre
2007, reso nell’ambito del suo controllo previo del fascicolo di detta istituzione intitolato «Gestione delle attività del
servizio medico – Bruxelles-Lussemburgo – in particolare mediante l’applicazione informatica SERMED», precisa di aver esaminato
esclusivamente la compatibilità con le disposizioni del regolamento n. 45/2001 di trasferimenti di dati medici, in casi eccezionali,
al servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], al Tribunale o al Mediatore europeo su sua richiesta. Per contro, il GEPD non ha
minimamente esaminato, in detto parere, il trasferimento di dati medici raccolti in occasione di una visita medica di assunzione
da un’istituzione ad un’altra istituzione o ad un altro organismo dell’Unione, poiché il delegato alla protezione dei dati
della [OSCURATO:PERSONA] non aveva dichiarato questo tipo di trasferimento di dati. Il GEPD sottolinea di aver raccomandato in detto
parere alla [OSCURATO:PERSONA] che, per i candidati dichiarati fisicamente inidonei all’assunzione, i dati medici raccolti nell’ambito
della procedura di assunzione siano conservati solo per un periodo limitato, che potrebbe corrispondere al periodo in cui
è possibile contestare i dati o la decisione adottata sul loro fondamento. [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi legittimamente conservare
i dati raccolti nel 2006 e nel 2007 concernenti lo stato di salute della ricorrente, ma solo ai fini dei procedimenti da questa
avviati dinanzi ai giudici dell’Unione nelle cause F-33/08 e T-510/09 P a seguito del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di assumerla.
137
In secondo luogo, per quanto riguarda l’art. 10 del regolamento n. 45/2001, si deve sottolineare che, ai sensi del n. 1 di
tale articolo, il trattamento di dati medici è, in linea di principio, vietato. Il n. 2 di detto art. 10 prevede in particolare
che il n. 1 non si applica quando l’interessato dia il proprio consenso al trattamento o il trattamento sia necessario per
assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro.
138
Orbene, da un lato, è pacifico che la ricorrente non ha dato il proprio consenso al trasferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]
dei dati medici che la riguardano.
139
Dall’altro, se è vero che il trasferimento controverso è stato effettuato per mettere il [OSCURATO:PERSONA] in condizione di accertare
l’idoneità fisica della ricorrente all’esercizio delle sue funzioni presso tale istituzione, obbligo che discende dagli artt. 82
e 83 del RAA e che può essere considerato un «obbligo in materia di diritto del lavoro», ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. b),
del regolamento n. 45/2001, non è stato dimostrato che detto trasferimento fosse «necessario» per assolvere tale obbligo.
Come sottolineato dal GEPD e come si è dichiarato al punto 125, si potevano prospettare altre misure meno lesive della vita
privata, che consentissero al [OSCURATO:PERSONA] di garantire la piena applicazione degli artt. 82 e 83 del RAA. In particolare il
[OSCURATO:PERSONA], prima di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli tali dati, avrebbe potuto invitare la ricorrente a fornire
talune informazioni relative alla sua anamnesi e far effettuare dai propri servizi i necessari esami medici. Inoltre, la relativa
lontananza nel tempo dei dati trasferiti, raccolti nel 2006 e 2007, oltre un anno e mezzo prima della decisione controversa,
non milita a favore della tesi del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui detto trasferimento sarebbe stato necessario.
140
Come giustamente affermato dalla ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] non può neppure sostenere che il trasferimento controverso avesse
come fondamento normativo l’art. 10, n. 3, del regolamento n. 45/2001. Infatti, sebbene tale articolo autorizzi i membri del
servizio medico di un’istituzione a trattare i dati necessari all’accertamento medico dell’idoneità di una persona all’esercizio
delle sue funzioni, esso non ha né lo scopo né l’effetto di autorizzare un trasferimento di dati medici come quello contestato
nella presente controversia, ancorché effettuato tra i membri dei rispettivi servizi medici delle due istituzioni interessate.
141
In terzo luogo, per quanto riguarda l’art. 7 del regolamento n. 45/2001, si deve rilevare che, come giustamente sostenuto
dalla ricorrente, un trasferimento che non sia considerato necessario ai sensi dell’art. 10 del regolamento non può esserlo
neppure ai sensi dell’art. 7 del medesimo testo, trattandosi della stessa funzione, ossia l’esame dell’idoneità fisica della
ricorrente all’assunzione.
142
Da quanto precede risulta che, tenuto conto della natura particolarmente sensibile dei dati medici della ricorrente e delle
condizioni in cui sono stati ottenuti, il Tribunale ritiene che il [OSCURATO:PERSONA], trattando tali dati, non abbia esercitato legittimamente
la funzione affidatagli in virtù degli artt. 82 e 83 del RAA. A tale scopo esso avrebbe dovuto chiedere il consenso della
ricorrente al trasferimento dei dati o effettuare esami medici specifici, e non basarsi, senza previa autorizzazione dell’interessata,
su dati medici raccolti da un’altra istituzione nell’ambito di una diversa procedura.
143
Pertanto, la ricorrente ha ragione nel sostenere che il medico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] il trasferimento
di tali dati medici, ha violato le disposizioni degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 45/2001 e, basandosi su tali dati, ha
emesso un parere irregolare sulla sua idoneità fisica. Di conseguenza, il secondo capo del motivo dev’essere accolto.
144
[OSCURATO:PERSONA] fa tuttavia valere nelle sue memorie che la decisione controversa si fonda non solo sull’inidoneità fisica,
ma anche sull’incrinatura del rapporto di fiducia.
145
Spetta quindi al Tribunale accertare se questo secondo motivo sia stato effettivamente dedotto e sia tale da giustificare
la decisione controversa.
146
Orbene, anche se il [OSCURATO:PERSONA] menziona nella decisione controversa e nella decisione di rigetto del reclamo la circostanza
che la ricorrente non ha adempiuto il suo obbligo di dichiarare che aveva precedentemente superato una visita medica presso
un’altra istituzione europea, esso non ne trae direttamente alcuna conseguenza giuridica, dato che tali decisioni sono basate
in diritto esclusivamente sulla constatazione che la ricorrente non soddisfaceva il requisito dell’idoneità fisica all’esercizio
delle sue funzioni. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa non si basa sull’incrinatura
del rapporto di fiducia.
147
Se il [OSCURATO:PERSONA], con la sua argomentazione, intende presentare dinanzi al giudice una sostituzione di motivi, si deve rilevare
che la deduzione nel corso del procedimento di un motivo che avrebbe potuto giustificare la decisione controversa non è tale
da ostacolare l’annullamento di detta decisione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2003,
causa T-173/02, Tomarchio/[OSCURATO:PERSONA], punto 86, e 15 marzo 2006, causa T-10/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 43), tranne
in caso di competenza vincolata dell’amministrazione nella materia considerata.
148
Orbene, nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] non può affermare di essersi trovato in una siffatta situazione di competenza vincolata,
dato che esso dispone, per quanto riguarda il motivo concernente l’incrinatura del rapporto di fiducia, di un ampio margine
di valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2010, causa F-67/09, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punti 76-78).
149
Inoltre, in ogni caso, alla data della decisione controversa il [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di affermare che la ricorrente
si era intenzionalmente astenuta dal comunicare che aveva lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] o che aveva già superato una visita
medica presso un’altra istituzione. Infatti, dai punti 29 e 31 della presente sentenza risulta che la ricorrente e l’amministrazione
si erano accordate affinché l’interessata inviasse al [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2009 i documenti necessari alla costituzione
del fascicolo di assunzione. Non era quindi da escludere che la ricorrente portasse tali informazioni a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA]
prima della sua entrata in servizio o in occasione della visita medica per la quale era stata convocata e che avrebbe dovuto
avere luogo il 7 gennaio 2009.
150
Ne consegue, senza che occorra esaminare l’ultimo motivo del ricorso, concernente l’esistenza di molestie psicologiche, che
la decisione controversa deve essere annullata.
4.
Sulla domanda di risarcimento
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
151
La ricorrente sostiene che le irregolarità della procedura medica di assunzione commesse costituiscono illeciti tali da far
sorgere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in quanto, da un lato, le hanno cagionato un danno materiale ed un danno morale,
e, dall’altro, presentano un nesso diretto con i danni da essa lamentati.
152
Per quanto riguarda il danno materiale, la ricorrente fa valere che gli illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] le hanno fatto perdere
una possibilità molto seria di occupare un posto vacante all’interno del [OSCURATO:PERSONA], che essa avrebbe avuto buone possibilità
di occupare a tempo indeterminato. Essa chiede pertanto un risarcimento corrispondente al 95% della differenza tra la retribuzione
che avrebbe dovuto percepire nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 2 agosto 2009 e le indennità di disoccupazione che
ha effettivamente percepito in tale periodo. Essa chiede al riguardo un indennizzo «provvisionale» di EUR 50 000.
153
Per quanto riguarda il danno morale, la ricorrente chiede che le siano versati EUR 20 000, tenuto conto del sentimento di
ingiustizia da essa provato a causa del blocco della sua assunzione presso il [OSCURATO:PERSONA] e dei numerosi illeciti commessi,
in particolare la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.
154
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda volta al risarcimento dei danni dev’essere respinta. Infatti, la ricorrente non avrebbe
dimostrato l’esistenza di un illecito.
155
Inoltre, per quanto riguarda il danno materiale, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene, da un lato, che esso non sia reale e certo, poiché
non è dimostrato che la ricorrente sarebbe stata assunta qualora la visita medica fosse stata effettuata senza i dati medici
trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] considera che tale danno è stato sopravvalutato e non può assolutamente
corrispondere alla somma di EUR 50 000. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la retribuzione che la ricorrente avrebbe potuto percepire
nel periodo compreso tra il 2 febbraio ed il 2 agosto 2009 sarebbe ammontata al massimo ad EUR 15 600,60. Inoltre, da tale
somma si sarebbero dovute sottrarre le indennità di disoccupazione percepite nello stesso periodo. Infine, alla somma così
ottenuta andrebbe applicata una percentuale di riduzione per tenere conto del fatto che la ricorrente aveva poche possibilità
di essere assunta.
156
Per quanto riguarda il danno morale, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato in cosa consisterebbe
tale danno e richiama la costante giurisprudenza secondo cui l’annullamento della decisione impugnata costituisce un risarcimento
adeguato e sufficiente del danno morale subito.
Giudizio del Tribunale
157
Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità dell’amministrazione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni
per quanto riguarda l’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di
un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (sentenze della Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 42, e 21 febbraio 2008, causa C-348/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/Girardot, punto 52). Queste tre condizioni sono cumulative.
La mancanza di una di esse è sufficiente per respingere richieste risarcitorie.
158
Riguardo al nesso di causalità, occorre in linea di principio che il ricorrente fornisca la prova di un rapporto diretto e
certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione e il danno lamentato (sentenza del Tribunale di primo grado
28 settembre 1999, causa T-140/97, Hautem/BEI, punto 85).
159
Tuttavia, il grado di certezza del nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza è raggiunto qualora l’illecito commesso
da un’istituzione dell’Unione abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente di un’assunzione, a cui l’interessato
non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come dipendente o agente, che
cagioni all’interessato un danno materiale consistente in un mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle
circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità avrebbe indotto l’istituzione interessata a procedere all’assunzione
dell’agente, l’incertezza teorica che sussiste in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può
ostare al risarcimento del danno materiale reale che l’interessato ha subito per il rigetto della sua candidatura ad un posto
che, con ogni probabilità, avrebbe ottenuto (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T-45/01, Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 150; sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 ottobre 2008, causa F-46/07, Tzirani/[OSCURATO:PERSONA], punto 218).
160
Per quanto riguarda il danno materiale, la ricorrente ha ragione nel sostenere che, senza l’illecito commesso dal [OSCURATO:PERSONA],
il cui medico di fiducia si è basato su dati clinici non attuali e non ha effettuato egli stesso la visita medica di idoneità
prevista dal RAA, essa avrebbe avuto serie possibilità di essere assunta.
161
Infatti, anzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già comunicato alla ricorrente che era stata assunta. La decisione di assunzione non
era quindi meramente eventuale, bensì effettiva, e l’assunzione della ricorrente era subordinata unicamente al riconoscimento
della sua idoneità fisica all’esercizio delle sue funzioni.
162
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], non è stato dimostrato che, qualora la visita medica di assunzione
si fosse svolta regolarmente, sulla base delle sole informazioni raccolte dal servizio medico del [OSCURATO:PERSONA] sullo stato di
salute della ricorrente nel gennaio 2009, l’interessata non sarebbe stata assunta. Infatti, i dati medici che avevano giustificato
il diniego di assunzione della ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 potevano essersi modificati e avrebbero potuto
giustificare il riconoscimento della sua idoneità all’assunzione presso i servizi del [OSCURATO:PERSONA].
163
Infine, non si può esigere che un candidato all’assunzione riveli al suo futuro datore di lavoro tutta la propria anamnesi
clinica. Come dichiarato dalla Corte di giustizia, il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall’art. 8 della CEDU
e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento
giuridico dell’Unione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit., punto 23). Esso comporta in particolare il diritto di una persona
a tenere segreto il suo stato di salute (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, X/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
164
È vero che il datore di lavoro può effettuare gli esami che consentono di valutare l’idoneità fisica della persona che assume
e qualora essa rifiuti, come ha diritto di fare, di sottoporsi a tali esami, il datore di lavoro può trarre le conseguenze
che ritiene opportune da tale rifiuto, evitando di sopportare il rischio di assumere l’interessato (v., in tal senso, sentenza
5 ottobre 1994, X/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 20 e 21).
165
Tuttavia, nella specie non è certo che, in mancanza delle informazioni ottenute presso il servizio medico della [OSCURATO:PERSONA],
il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indotto a nutrire dubbi sullo stato di salute della ricorrente e ad effettuare esami approfonditi,
sapendo, peraltro, che le era stato proposto soltanto un contratto di breve durata. Anche ammesso che la ricorrente, come
essa sembra sostenere, abbia indicato al [OSCURATO:PERSONA], ai fini della visita medica che avrebbe dovuto aver luogo nel gennaio
2009, di aver sofferto di alcune patologie che giustificavano la consultazione di psichiatri, non è sicuro che tale informazione
avrebbe indotto l’istituzione a respingere la candidatura dell’interessata. Se la semplice conoscenza di disturbi non fisiologici
potesse giustificare un diniego di assunzione da parte del datore di lavoro, ne deriverebbero gravi difficoltà di accesso
all’occupazione per molte persone che in passato hanno sofferto, anche per brevi periodi, di tali disturbi.
166
Il Tribunale ritiene pertanto che la ricorrente sia stata privata di una reale possibilità di essere assunta a tempo determinato
e che tale perdita di possibilità possa essere stimata ex aequo et bono, in base all’insieme degli elementi di cui dispone
il Tribunale, al 50% (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 6 giugno 2006, causa T-10/02, Girardot/[OSCURATO:PERSONA],
punti 118 e 119). Tenuto conto della retribuzione che la ricorrente avrebbe potuto percepire durante la sua permanenza in
servizio come agente contrattuale, calcolata dal [OSCURATO:PERSONA] in EUR 15 600,60, e dei redditi percepiti dall’interessata nel
periodo considerato, durante il quale ha beneficiato di indennità di disoccupazione pari a circa EUR 960 mensili, e in mancanza
di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il contratto della ricorrente avrebbe potuto essere prorogato per più di
sei mesi, occorre, ex aequo et bono, condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare alla ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo di
risarcimento del danno materiale.
167
Quanto al danno morale, va ricordato che l’annullamento dell’atto impugnato può costituire di per sé un risarcimento adeguato
e, in linea di principio, sufficiente di tale danno (sentenze del Tribunale di primo grado 26 gennaio 1995, causa T-60/94,
Pierrat/Corte di giustizia, punto 62, e 21 gennaio 2004, causa T-328/01, Robinson/[OSCURATO:PERSONA], punto 79; sentenza del Tribunale
della funzione pubblica del 13 dicembre 2007, causa F-42/06, Sundholm/[OSCURATO:PERSONA], punto 44).
168
Tuttavia, il giudice dell’Unione ha ammesso alcune eccezioni a tale regola.
169
In primo luogo, l’annullamento dell’atto illegittimo dell’amministrazione non può costituire un integrale risarcimento del
danno morale se tale atto comporta un giudizio in merito alle capacità o al comportamento che può risultare offensivo per
l’interessato (v. sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA], punti 25-29; sentenza Pierrat/Corte
di giustizia, cit., punto 62).
170
Orbene, nella specie le valutazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa e nella risposta al reclamo in ordine
all’idoneità della ricorrente possono essere considerate, in una certa misura, offensive per l’interessata. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA]
le addebita esplicitamente di essersi intenzionalmente astenuta dall’informarlo del fatto che si era già sottoposta ad una
visita medica di assunzione alla [OSCURATO:PERSONA] e, con ciò stesso, di avere violato gli obblighi che le incombevano. Pronunciandosi
in questi termini, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente messo in discussione la buona fede della ricorrente, mentre quest’ultima,
da un lato, aveva informato il [OSCURATO:PERSONA] della propria esperienza professionale al servizio della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro,
avrebbe potuto, in occasione di una visita medica, comunicare tali informazioni e precisarne il contesto. Pertanto, le valutazioni
del [OSCURATO:PERSONA], espresse in una decisione già precedentemente dichiarata illegittima, hanno direttamente cagionato un danno
morale alla ricorrente (sentenza del Tribunale di primo grado 23 marzo 2000, causa T-197/98, Rudolph/[OSCURATO:PERSONA], punto 98).
171
In secondo luogo, l’annullamento dell’atto illegittimo dell’amministrazione non può costituire un integrale risarcimento del
danno subito, se l’illecito commesso risulta particolarmente grave (sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2004,
causa T-16/03, Ferrer de Moncada/[OSCURATO:PERSONA], punto 68; sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 luglio 2009,
cause riunite F-99/07 e F-45/08, Bernard/Europol, punto 106).
172
Orbene, nella specie, i vari illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA], in particolare la violazione del diritto al rispetto della
vita privata e del regolamento n. 45/2001, presentano un livello particolare di gravità che giustifica la concessione di un
risarcimento del danno morale.
173
In terzo luogo, è stato dichiarato che l’annullamento di un atto, se è privo di qualsiasi effetto utile, non può costituire
di per sé un risarcimento adeguato e sufficiente di qualsiasi danno morale derivante dall’atto annullato (sentenza Tzirani/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 223).
174
Nella specie, anche se è ancora possibile adottare provvedimenti per rimediare agli illeciti commessi, ad esempio effettuando
una nuova visita medica della ricorrente, l’annullamento della decisione controversa rischia di essere privo di qualsiasi
effetto concreto. Infatti, gli elementi relativi alla salute della ricorrente di cui il [OSCURATO:PERSONA] ha illegittimamente preso
conoscenza suscitano dubbi che rendono difficile un’analisi obiettiva dello stato di salute dell’interessata da parte del
servizio medico di detta istituzione ed è improbabile, in ogni caso, che il [OSCURATO:PERSONA] preveda di assumere la ricorrente,
con la quale non ha mai avuto rapporti di lavoro, in qualità di agente contrattuale al suo servizio.
175
Pertanto, il danno morale della ricorrente non sarebbe integralmente risarcito dall’annullamento della decisione controversa.
Sarà operata un’equa valutazione di tale danno, tenuto conto in particolare della gravità degli illeciti constatati e delle
loro conseguenze, stimandolo in EUR 20 000.
176
Da tutto quanto suesposto consegue che il [OSCURATO:PERSONA] è condannato a versare alla ricorrente la somma di EUR 25 000, interessi
compresi, per il danno materiale e morale subito.
Sulle spese
177
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di
tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
178
Ai sensi dell’art. 89, n. 2, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
179
Poiché, nel caso di specie, il ricorso è stato sostanzialmente accolto, sarà fatta una giusta valutazione delle circostanze
della causa decidendo che il [OSCURATO:PERSONA] sopporti, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.
180
In conformità all’art. 89, n. 4, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporta le proprie spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione 19 dicembre 2008, con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha ritirato l’offerta di impiego che aveva proposto a V, è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato a versare a V la somma di EUR 25 000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della ricorrente.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2011.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.