CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - / avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atti separati, rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] E Neccah, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i delitti di cui ai capi a) e b) di imputazione è generico, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura l'erronea valutazione del riconoscimento dell'imputata presso il supermercato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il giorno in cui è avvenuto il fatto di reato ad opera della Squadra mobile di Bologna in sede di indagini preliminari non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che la Corte di appello di Bologna alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata ha evidenziato che dalla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti responsabile del [OSCURATO:PERSONA] in questione, emerge che all'interno del supermercato fosse attivo un sistema di videosorveglianza, grazie al quale è stato possibile il riconoscimento delle imputate quali autrici del furto avvenuto in data 12 aprile 2015; che ciò trova ulteriore conferma nella testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato di avere ricevuto da Castagliola le immagini di videosorveglianza, in cui vengono avvistate le due signore; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si porta censura alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento ai numerosi precedenti penali per reati controil patrimonio e alle modalità della condotta posta in essere in concorso con E Neccah (si veda, in particolare pag. 8 del-la sentenza impugnata); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M