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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 26425/2025

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) NI Haoumai, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) XU Jinfu, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Forlì ha rigettato le richieste di riesame proposte, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., nell'interesse di NI Haoumai, XU Jinfu, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, emesso nei confronti del NI e dello XU dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, in data 13/01/2025, in relazione al reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto in concorso per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, come meglio specificato al capo 1) della rubrica.

2. Ricorrono per cassazione gli indagati e la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus.

Si censura l'ordinanza perché connotata da motivazione apparente, avuto riguardo alle prove documentali dei pagamenti effettuati, alla superficialità delle indagini effettuate, all'essere le somme sequestrate del tutto avulse dalle ipotesi di reato, nonchè alla illegittima esclusione del criterio di pertinenzialità.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, appare evidente che i rilievi mossi dalla difesa alla motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata - tutt'altro che apparente, essendosi il Tribunale di Forlì diffuso in un'articolata disamina delle risultanze poste dal G.i.p. a fondamento della misura reale, quanto agli elementi sintomatici della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, anche alla luce della produzione difensiva, ritenuta inidonea a contrastare l'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 3 segg. dell'ordinanza impugnata) - siano estranee all'ambito cognitivo riservato a questa Suprema Corte in sede cautelare reale.

Non del tutto chiara appare poi la doglianza imperniata sul difetto di pertinenzialità delle somme e delle altre disponibilità sottoposte a sequestro, essendo da un lato pacifico che il sequestro preventivo è stato disposto a fini di confisca, anche per equivalente, e - d'altro lato - essendo la modalità di tale apprensione connotata, appunto, dal venir meno di qualsiasi rapporto di pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) NI Haoumai, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) XU Jinfu, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Forlì ha rigettato le richieste di riesame proposte, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., nell'interesse di NI Haoumai, XU Jinfu, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, emesso nei confronti del NI e dello XU dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, in data 13/01/2025, in relazione al reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto in concorso per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, come meglio specificato al capo 1) della rubrica. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati e la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus. Si censura l'ordinanza perché connotata da motivazione apparente, avuto riguardo alle prove documentali dei pagamenti effettuati, alla superficialità delle indagini effettuate, all'essere le somme sequestrate del tutto avulse dalle ipotesi di reato, nonchè alla illegittima esclusione del criterio di pertinenzialità. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, appare evidente che i rilievi mossi dalla difesa alla motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata - tutt'altro che apparente, essendosi il Tribunale di Forlì diffuso in un'articolata disamina delle risultanze poste dal G.i.p. a fondamento della misura reale, quanto agli elementi sintomatici della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, anche alla luce della produzione difensiva, ritenuta inidonea a contrastare l'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 3 segg. dell'ordinanza impugnata) - siano estranee all'ambito cognitivo riservato a questa Suprema Corte in sede cautelare reale. Non del tutto chiara appare poi la doglianza imperniata sul difetto di pertinenzialità delle somme e delle altre disponibilità sottoposte a sequestro, essendo da un lato pacifico che il sequestro preventivo è stato disposto a fini di confisca, anche per equivalente, e - d'altro lato - essendo la modalità di tale apprensione connotata, appunto, dal venir meno di qualsiasi rapporto di pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t
Decreto Cassazione n. 26425/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris