Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 25172/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1979, avverso la sentenza emessa 1'11 ottobre 2021 dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 6 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell'Il ottobre 2021 la Corte d'appello di Lecce ha rideterminato in sei mesi di reclusione, convertita in euro 45.000,00, la pena applicata ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. 2.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981, essendo stata applicata una pena pecuniaria divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del primo febbraio 2022, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 53 citato nella parte in cui fissa in euro 250,00, anziché in euro 75,00, la somma equivalente a un giorno di detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Come correttamente dedotto dal ricorrente, con la sentenza n. 28 del primo febbraio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 53, comma secondo, L. n. 689/1981, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75,00, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., fermo restando l'attuale limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro.

Gli effetti dell'anzidetta sentenza del giudice delle leggi si riverberano anche sulle decisioni emesse, quale quella di specie, dalle Corti di merito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con rideterminazione della pena in conformità ad un accordo delle parti.

La sanzione concordata risulta, infatti, illegale, perché riposa su limiti edittali diversi da quelli attualmente vigenti, più favorevoli all'imputato, così che, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881 - 01), la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per consentire alle parti di valutare ex novo la possibilità di un'applicazione della disciplina dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ovviamente sulla base di una intesa che tenga conto dei "ridisegnati" limiti edittali di pena per il reato oggetto del giudizio.

3. Nel caso in esame, però, il reato contestato all'imputato è ormai estinto per prescrizione, essendo decorsi più di sette anni e mezzo dalla commissione del fatto, risalente al 21 aprile 2014, tenuto conto anche delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio, per un totale di giorni

261. Al riguardo deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettannanti, Rv. 244273) hanno affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente e dichiarane la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato.

Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

4. Ne discende che, nel caso in esame, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q..M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, udienza del 6 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1979, avverso la sentenza emessa 1'11 ottobre 2021 dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 6 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell'Il ottobre 2021 la Corte d'appello di Lecce ha rideterminato in sei mesi di reclusione, convertita in euro 45.000,00, la pena applicata ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981, essendo stata applicata una pena pecuniaria divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del primo febbraio 2022, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 53 citato nella parte in cui fissa in euro 250,00, anziché in euro 75,00, la somma equivalente a un giorno di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Come correttamente dedotto dal ricorrente, con la sentenza n. 28 del primo febbraio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 53, comma secondo, L. n. 689/1981, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75,00, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., fermo restando l'attuale limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro. Gli effetti dell'anzidetta sentenza del giudice delle leggi si riverberano anche sulle decisioni emesse, quale quella di specie, dalle Corti di merito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con rideterminazione della pena in conformità ad un accordo delle parti. La sanzione concordata risulta, infatti, illegale, perché riposa su limiti edittali diversi da quelli attualmente vigenti, più favorevoli all'imputato, così che, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881 - 01), la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per consentire alle parti di valutare ex novo la possibilità di un'applicazione della disciplina dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ovviamente sulla base di una intesa che tenga conto dei "ridisegnati" limiti edittali di pena per il reato oggetto del giudizio. 3. Nel caso in esame, però, il reato contestato all'imputato è ormai estinto per prescrizione, essendo decorsi più di sette anni e mezzo dalla commissione del fatto, risalente al 21 aprile 2014, tenuto conto anche delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio, per un totale di giorni 261. Al riguardo deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettannanti, Rv. 244273) hanno affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente e dichiarane la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato. Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 4. Ne discende che, nel caso in esame, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q..M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, udienza del 6 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris