CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il reclamo, personalmente presentato da • [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento Con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva dichiarato inammissibile una richiesta di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30, Ord. pen., per mancanza di procura rilasciata al difensore che l'aveva presentata nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza, l'originaria richiesta di permesso era stata regolarmente presentata dal difensore nominato curatore speciale allorquando Strano era stato dichiarato incapace di partecipare coscientemente al processo. Inoltre, il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza conteneva specifiche richieste istruttorie, sicché non risultava privo della indicazione delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le censure svolgono rilievi che non hanno alcuna attitudine a smentire la correttezza dell'originaria declaratoria di inammissibilità, non spiegando, al pari del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, come il legale che aveva presentato l'istanza potesse allora risultare legittimato a farlo nell'interesse del condannato, quale suo difensore ovvero curatore speciale. Con riguardo a tale ultima qualità, invero, il ricorso fa genericamente riferimento ad un verbale allegato solo dopo il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, senza neppure dare contezza dei contenuti dell'attestazione rispetto alla sede e alle ragioni della nomina citata. 3. Si tratta, dunque, di doglianze aspecifiche e comunque manifestamente infondate. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17