CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di minacce gravi in danno della persona offesa; Considerato che l'imputato censura tale decisione affidandosi ad un unico motivo con il quale pone in rilievo che la minaccia era inverosimile in quanto proferita da un soggetto in cura da diversi anni presso il Centro di salute mentale dove erano state pronunciate talché le stesse non avevano alcuna valenza intimidatoria; Ritenuto che tale motivo, oltre ad essere generico perché non si confronta in alcun modo con le argomentazioni spese dalla decisione impugnata (pag. 4), e dunque inammissibile perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), si palesa anche manifestamente infondato atteso che, ai fini della configurabilità del delitto per cui è processo, non è necessario che le minacce abbiano avuto un effetto concretamente intimidatorio nella vittima del reato che, peraltro, come ha evidenziato la sentenza impugnata ha esternato in sede di denuncia il terrore suscitato dal gesto subito dal ricorrente (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec