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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 45048/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 03/02/2021, la Corte di appello di Palermo, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 22/03/2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa individuale, dichiarata fallita il 20/10/2014, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, esposizione di passività inesistenti e bancarotta fraudolenta documentale e, con l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena principale di anni 4 e mesi 9 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, nonché due motivi nuovi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e degli artt. 216 e 219

I. fall., nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta contestati.

La sentenza impugnata non ha approfondito la questione del dolo generico dei reati contestati, limitandosi a formule di stile, laddove le dichiarazioni dell'imputato avevano reso manifesta la totale mancanza di una dolosa preordinazione in ordine ai fatti oggetto dell'intero procedimento e dalla sua condotta si evince come non si fosse rappresentato la possibilità che la propria attività potesse essere interessata da una procedura fallimentare, ossia che la donazione di una quota del 50% degli immobili effettuata nel dicembre del 2010 potesse costituire un atto depauperatorio e determinare il fallimento.

La circostanza che l'appalto con DHL sia poi venuto meno è imputabile a una contingenza non prevedibile.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e omessa valutazione della memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Il terzo motivo e il secondo motivo nuovo denunciano inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione, nonché omessa valutazione della memoria indicata.

I fatti di bancarotta sono anteriori alla sentenza di patteggiamento per i reati fiscali del 05/06/2012 (divenuta irrevocabile il 31/12/2012) che ha determinato la contestazione della recidiva, applicata in ragione della data della dichiarazione di fallimento.

2.4. Il primo motivo nuovo denuncia inosservanza degli artt. 216 e 219

I. fall. e vizi di motivazione.

La sentenza di primo grado, non corretta da quella di appello, pur richiamando la c.d. continuazione fallimentare, ha applicato la disciplina della continuazione, operando un duplice aumento (di mesi 6 e di mesi 3 di reclusione) in luogo dell'unico aumento per la circostanza aggravante.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Il primo motivo non merita accoglimento, articolando censure che risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Invero, la Corte di appello, richiamata la motivazione del giudice di primo grado, ha sottolineato che l'atto di donazione del fabbricato a favore dei tre figli - preceduto dalla divisione dei beni intervenuta appena tre giorni prima - aveva causato il distacco dei propri beni dal patrimonio del fallito, così ponendo volontariamente in pericolo le ragioni dei creditori.

Osserva inoltre la sentenza impugnata che la frettolosa sistemazione e scorporazione del patrimonio immobiliare dai beni dell'imputato era avvenuta dopo l'emersione delle irregolarità fiscali e contributive accertate dalla Guardia di Finanza, evidentemente nella consapevolezza che sarebbe stato impossibile ottenere il DURC e che, di conseguenza, sarebbe intervenuta la paralisi dell'attività imprenditoriale, poi puntualmente verificatasi.

Osserva ancora la sentenza impugnata che, in modo del tutto generico e non sostenuto da concreti elementi di valutazione, l'appellante ha contestato anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, laddove l'irregolare, incompleta e inveritiera tenuta delle scritture contabili erano di tale entità da non consentire di ritenere che l'imputato, di risalente competenza professionale, non fosse in grado di rappresentarsi che le falsità e le omissioni riportate nella contabilità generavano l'impossibilità di ricostruire le dinamiche dell'impresa.

Nei termini in sintesi indicati, la sentenza impugnata ha dato conto della riconoscibilità del dolo in riferimento ai fatti di bancarotta ritenuti: lungi dall'attestarsi su mere formule di stile, il giudice di appello ha accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base di - non contestati - elementi fattuali, ritenuti espressivi del dolo; ciò in linea con il corretto modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tannmaro, in motivazione).

La sequenza degli accadimenti puntualmente delineata dal giudice di appello e la valutazione circa gli effetti che ne sarebbero derivati dà corpo al giudizio di sussistenza dell'elemento soggettivo, giudizio fondato su dati probatori non contestati e su un ragionamento immune da vizi logici.

3. Il secondo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.

In premessa, va ricordato che, come già affermato da questa Corte con indirizzo condiviso dal Collegio, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542).

Nel caso di specie, l'imputato, in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva depositato una memoria concernete il trattamento sanzionatorio (circostanza attenuanti generiche, continuazione fallimentare, recidiva), che non risulta espressamente valutata dalla sentenza impugnata, che, in parte qua, deve essere annullata, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 03/02/2021, la Corte di appello di Palermo, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 22/03/2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa individuale, dichiarata fallita il 20/10/2014, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, esposizione di passività inesistenti e bancarotta fraudolenta documentale e, con l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena principale di anni 4 e mesi 9 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, nonché due motivi nuovi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e degli artt. 216 e 219 I. fall., nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta contestati. La sentenza impugnata non ha approfondito la questione del dolo generico dei reati contestati, limitandosi a formule di stile, laddove le dichiarazioni dell'imputato avevano reso manifesta la totale mancanza di una dolosa preordinazione in ordine ai fatti oggetto dell'intero procedimento e dalla sua condotta si evince come non si fosse rappresentato la possibilità che la propria attività potesse essere interessata da una procedura fallimentare, ossia che la donazione di una quota del 50% degli immobili effettuata nel dicembre del 2010 potesse costituire un atto depauperatorio e determinare il fallimento. La circostanza che l'appalto con DHL sia poi venuto meno è imputabile a una contingenza non prevedibile. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e omessa valutazione della memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Il terzo motivo e il secondo motivo nuovo denunciano inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione, nonché omessa valutazione della memoria indicata. I fatti di bancarotta sono anteriori alla sentenza di patteggiamento per i reati fiscali del 05/06/2012 (divenuta irrevocabile il 31/12/2012) che ha determinato la contestazione della recidiva, applicata in ragione della data della dichiarazione di fallimento. 2.4. Il primo motivo nuovo denuncia inosservanza degli artt. 216 e 219 I. fall. e vizi di motivazione. La sentenza di primo grado, non corretta da quella di appello, pur richiamando la c.d. continuazione fallimentare, ha applicato la disciplina della continuazione, operando un duplice aumento (di mesi 6 e di mesi 3 di reclusione) in luogo dell'unico aumento per la circostanza aggravante.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Il primo motivo non merita accoglimento, articolando censure che risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Invero, la Corte di appello, richiamata la motivazione del giudice di primo grado, ha sottolineato che l'atto di donazione del fabbricato a favore dei tre figli - preceduto dalla divisione dei beni intervenuta appena tre giorni prima - aveva causato il distacco dei propri beni dal patrimonio del fallito, così ponendo volontariamente in pericolo le ragioni dei creditori. Osserva inoltre la sentenza impugnata che la frettolosa sistemazione e scorporazione del patrimonio immobiliare dai beni dell'imputato era avvenuta dopo l'emersione delle irregolarità fiscali e contributive accertate dalla Guardia di Finanza, evidentemente nella consapevolezza che sarebbe stato impossibile ottenere il DURC e che, di conseguenza, sarebbe intervenuta la paralisi dell'attività imprenditoriale, poi puntualmente verificatasi. Osserva ancora la sentenza impugnata che, in modo del tutto generico e non sostenuto da concreti elementi di valutazione, l'appellante ha contestato anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, laddove l'irregolare, incompleta e inveritiera tenuta delle scritture contabili erano di tale entità da non consentire di ritenere che l'imputato, di risalente competenza professionale, non fosse in grado di rappresentarsi che le falsità e le omissioni riportate nella contabilità generavano l'impossibilità di ricostruire le dinamiche dell'impresa. Nei termini in sintesi indicati, la sentenza impugnata ha dato conto della riconoscibilità del dolo in riferimento ai fatti di bancarotta ritenuti: lungi dall'attestarsi su mere formule di stile, il giudice di appello ha accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base di - non contestati - elementi fattuali, ritenuti espressivi del dolo; ciò in linea con il corretto modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tannmaro, in motivazione). La sequenza degli accadimenti puntualmente delineata dal giudice di appello e la valutazione circa gli effetti che ne sarebbero derivati dà corpo al giudizio di sussistenza dell'elemento soggettivo, giudizio fondato su dati probatori non contestati e su un ragionamento immune da vizi logici. 3. Il secondo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi. In premessa, va ricordato che, come già affermato da questa Corte con indirizzo condiviso dal Collegio, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542). Nel caso di specie, l'imputato, in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva depositato una memoria concernete il trattamento sanzionatorio (circostanza attenuanti generiche, continuazione fallimentare, recidiva), che non risulta espressamente valutata dalla sentenza impugnata, che, in parte qua, deve essere annullata, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altr
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