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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21100/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento, che ha indicato recapito PEC, e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso Io studio del secondo difensore, alla piazza Libertà n. 20 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5207, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 1), dell'avviso di accertamento n.

TF501AM05192/2017, avente ad oggetto Irpef ed accessori, in relazione all'anno 2012, per un importo di Euro 47.535,00 (sent.

CTR, p.

II), e fondato su indagini bancarie.

2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Napoli, che rigettava il ricorso nel merito.

3. Avverso la decisione spiegava appello la contribuente, e la CTR della Campania lo dichiairava inammissibile perché privo di specifiche critiche della decisione impugnata, e meramente riproduttivo delle censure proposte in primo grado.

4. La decisione della CTR è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro motivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di impugnazione la contribuente censura la "nullità dell'accertamento".

2. Mediante il secondo strumento di ricorso, la ricorrente critica la "carenza di motivazione" dell'avviso di accertamento.

3. Con il suo terzo motivo di impugnazione la contribuente censura la "illegittimità/infondatezza dell'accertamento".4.

Mediante il quarto strumento di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] critica la "mancata indicazione della categoria di reddito" nell'atto impugnato.

5. I motivi di ricorso proposti dalla contribuente presentano tutti i medesimi limiti, e possono perciò essere trattati congiuntamente.

5.1. La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla contribuente, perché privo di censure avverso la impugnata decisione di primo grado, e meramente riproduttivo dell'originario ricorso proposto.

Ha rilevato, infatti, la "totale assenza di doglienze direttamente riferibili alla sentenza" (sent.

CTR, p.

III).

5.2. Anche in sede di ricorso per cassazione la contribuente non si confronta con la decisione adottata dalla CTR, non ne contrasta in alcun modo le ragioni della decisione, non prospetta in qual modo avrebbe ritualmente contestato innanzi al giudice dell'appello la decisione adottata in primo grado, e si limita a riproporre nuovamente le proprie originarie contestazioni.

5.3. I motivi di ricorso, peraltro, non indicano a quale delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. civ., dovrebbe intendersi riferita ciascuna delle contestazioni proposte.

6. In definitiva il ricorso per cassazione introdotto dalla contribuente deve essere dichiarato inammissibile.

6.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate, delle vicende del giudizio e del valore della controversia.

Risulta dovuto anche il versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1.15, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento, che ha indicato recapito PEC, e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso Io studio del secondo difensore, alla piazza Libertà n. 20 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5207, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 1), dell'avviso di accertamento n. TF501AM05192/2017, avente ad oggetto Irpef ed accessori, in relazione all'anno 2012, per un importo di Euro 47.535,00 (sent. CTR, p. II), e fondato su indagini bancarie. 2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Napoli, che rigettava il ricorso nel merito. 3. Avverso la decisione spiegava appello la contribuente, e la CTR della Campania lo dichiairava inammissibile perché privo di specifiche critiche della decisione impugnata, e meramente riproduttivo delle censure proposte in primo grado. 4. La decisione della CTR è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di impugnazione la contribuente censura la "nullità dell'accertamento". 2. Mediante il secondo strumento di ricorso, la ricorrente critica la "carenza di motivazione" dell'avviso di accertamento. 3. Con il suo terzo motivo di impugnazione la contribuente censura la "illegittimità/infondatezza dell'accertamento".4. Mediante il quarto strumento di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] critica la "mancata indicazione della categoria di reddito" nell'atto impugnato. 5. I motivi di ricorso proposti dalla contribuente presentano tutti i medesimi limiti, e possono perciò essere trattati congiuntamente. 5.1. La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla contribuente, perché privo di censure avverso la impugnata decisione di primo grado, e meramente riproduttivo dell'originario ricorso proposto. Ha rilevato, infatti, la "totale assenza di doglienze direttamente riferibili alla sentenza" (sent. CTR, p. III). 5.2. Anche in sede di ricorso per cassazione la contribuente non si confronta con la decisione adottata dalla CTR, non ne contrasta in alcun modo le ragioni della decisione, non prospetta in qual modo avrebbe ritualmente contestato innanzi al giudice dell'appello la decisione adottata in primo grado, e si limita a riproporre nuovamente le proprie originarie contestazioni. 5.3. I motivi di ricorso, peraltro, non indicano a quale delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. civ., dovrebbe intendersi riferita ciascuna delle contestazioni proposte. 6. In definitiva il ricorso per cassazione introdotto dalla contribuente deve essere dichiarato inammissibile. 6.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate, delle vicende del giudizio e del valore della controversia. Risulta dovuto anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1.15, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 1
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