CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 28826/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20950/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 72/2020, pubblicatail 22/01/2020. Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto dell’ottobre 2016,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste due ultime rimaste poi contumaci) , per ottenere la riforma della sentenza n. 1792/2016 (depositata il 21 aprile 2016) del Tribunale di Salerno che aveva : 1) accolto la domanda degli appellati e, per l'effetto, determinato il confine del fondo attoreo in quello rilevato nella tavola allegata alla sentenza (come colorato con campitura di colore azzurro) econdannato il convenuto al rilascio della porzione di fondo in atti (colorata con campitura di colore azzurro nella tavola allegata) in favore della parte attrice; 2) ordinato la rimozione delle recinzioni che inibivano alla parte attrice il passaggio per raggiungere tale spiazzo e stabilitoche la recinzione tra i due fondi dovesse essere apposta sul confine determinato come da tavola allegata e che, qualora fosse stato eretto un muro di cinta, esso non avrebbe dovuto e ssere computato per la distanza, secondo il dispostodi cui all'art. 878 c.c.; 3) condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano al gravame e spiegavano appello incidentale per ottenere la collocazione della recinzione a distanza legale. 3. La Corte d’Appello di Salerno – con sentenza n. 72/2020 - rigettava entrambi gli appelli. Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 Quanto al primo motivo dell’appello principale rileva va che l'azione di regolamento di confini diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, in caso di comp roprietari dei fondi confinanti,non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascunoè legittimato ad agire o resistere senza l ’inte rvento degli altri, a meno che la domanda ex art. 950 c.c. non si accompagni alla richiesta di rilascio o di riduzione i n pristino della parte del fondo che s i ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza soggettiva ed oggettiva dei confini(Cass. civ. n. 27041/2013) ; in tal caso,devono essere evocati in giudizio tutti i comproprietari del fondo che deve subire la definizione, in termini, di estensione complessiva. 3.1. Ciò premesso, la Corte territoriale evidenziava che , nel caso di specie, la comproprietà era dal lato attivo, o vv ero di chi aveva promosso l'azione per il regolamento di confin i; pertanto, non ricorreva alcuna i potesi di litisconsorzio necessario e b en poteva il [OSCURATO:PERSONA] promuovere detta azione quale erede e comproprietario del bene. Infondato eral’altromotivo del gravame principale relativo all a dedotta inammissibilità dell'azione diregolamento di confini avendo la domanda ad oggetto solo l'incertezza dei confini e non la proprietà deibeni confinanti, ma solo la loro reale estensione. N el caso di specie la lamentata usurpazione di parte del fondo dell'attore, con conseguente ordine di rilascio dell'area accertata come occupata, non determinava una contestazione sul diritto di proprietà di ciascuna parte in causa, ma rappresentava un a conseguenza necessaria della determinazione quantitativa della effettiva estensione di ciascun fondo. Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 3.2.Anche il terzo motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] era infondato, poiché, con l'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], era stataattribuita la particella n. 245 del catasto di Cava de' Tirreni, loc. Pregiato, "insieme a tutti gli accessori e diritti, con la sezione dell'attigua terrazza e con una zona del confinante spiazzo". In particolare, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] avev a domandato la demarcazione e restituzione dell'area pari ad una estensione di mq 31,54 e l'eliminazione della recinzione di detto spazio. I noltre , egli aveva specificato l'estensione della zona di terreno ulteriore oggetto dicontesa come un tratto di terreno posto nella parte est del suoimmobile, coincidente con le camere da letto e da pranzo, retrostantil'ingresso al fabbricato, oltre a richiedere il rilascio del percorso pedonale per raggiungere lo spiazzo in questione. Tale descrizione della zona avev a trovato conforto nei riscontri tecnici operati dal CTUche avev a individuato , anche con riferimento parzialmente coincidente coi dati catastali, lo spiazzo come il terrazzamento occupato dal [OSCURATO:PERSONA] e raggiungibile attraverso una stradina nel fondo dell'appellante. Il CTU avev a riscontrato come la recinzione fosse di recente costruzione, mentre eranodi epoca risalente altri segni materiali di identificazione del confine quali intercapedini, scalette , muri ed opere di servizio a favore della proprietàdell'appellato. Ciò posto, secondo la Corte territoriale le risultanze della CTU erano oggetto di censura alquanto generica da parte dell'appellante, convenuto in primo grado , mentre l'onere della prova,in tema di regolamento di confini, incombe va su entrambi le parti in pari misura (Cass. n. 6297/2016). lnvero, anche parte Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 convenuta era tenuta a provare il confine reale tra i due fondi non potendosi limitare a censurare le risultanze della CTU. Peraltro, la prova del confine poteva essere fornita con ogni mezzo ed , in mancanza di altre prove , il giudice poteva far riferimento alle mappe catastali. Ebbene,sia il titolo, sia la ricostruzione di fatto dei luoghi, sia i segni materiali riscontrati sul posto dal CTU e le risultanze catastali induc eva no a ritenere fondata la domanda attorea in assenza di prova contraria. Infine, la Corte rilevava come l'attore in primo grado a vesse richiesto la restituzione dell'area occupata, l’eliminazione della recinzione e la sua collocazione alla distanza di legge, oltre al ripristino del passaggio verso lo spazio conteso, conseguenza naturale dell'eliminazione della recinzione, senza però esperire alcuna azione di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio, non costituendo oggetto della materia del contendere. Quanto all'appello incidentale , la Corte salernitana riteneva che anch’esso andasse respinto,dato il superamento della tematica della recinzioneposta a distanza inferiore a quella legale, quando invece la stessa doveva essere rimossa, ed avendo il giudice di primo grado previsto per il futuro che qualsiasi costruzione fosse posizionatanel rispetto delle norme sulle distanze. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] h a nno congiuntamente resistito con controricorso. Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 6.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti. 7. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 8. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degli artt. 948 e 950 c.c. ex art. 360,n. 3, c.p.c . 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione dell’art.950 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3 , c.p. c. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione dell’art.950 c.c. in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Fa l sa applicazionedell’art. 949 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. 5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: Primo, secondo e terzo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto con essi si afferma che il confine tra le proprietà delle parti era certo (primo e secondo motivo) e si contesta la modalità seguita dalla Corte di Appello per individuare il limes (terzo motivo). La Corte distrettuale, sulla base dell’esame del titolo, della ricostruzione dei luoghi, dei segni materiali ivi riscontrati e delle Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 risultanze catastali ha individuato il confine in coerenza con le conclusioni del C.T.U., confermando la decisione di prime cure, di accoglimento della domanda degli odierni controricorrenti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/2024 n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Quarto motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 949 c.c., che tuttavia concerne la actio negatoria, ovverosia una domanda che nessuna delle parti risulta aver proposto nel corso del giudizio di merito. Sul punto, l’affermazione secondo cui l’attore in primo grado non aveva invocato l’accertamento di un diritto di servitù, contenuta nella penultima pagina della sentenza impugnata, non è superata dalla censura in esame, con la quale si contesta, in sostanza, ed in termini del tutto generici, l’estensione dell’area che è stata attribuita al [OSCURATO:PERSONA] per effetto della determinazione del confine operata dal giudice di merito. Sotto questo profilo, dunque, la censura finisce per attingere la valutazione di fatto, per cui valgono le osservazioni già esposte in relazione ai primi tre motivi di ricorso . 3. Il ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. 4. Ad avviso del collegio il ricorso è infondato. Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 4.1. In primo luogo, deve osservarsi come nella specie sia corretta la qualificazione della domanda come di regolamento dei confini. La sentenza impugnata, infatti, è conforme ai seguentiprincipi di diritto enunciati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini,chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica (v., per tutte, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021). In altri termini, mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Da ciò deriva che solo in tale ultimo caso incombe Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 sull'attorel'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10066 del 24/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22/12/2011). Infine,quanto all’onere della prova, è pacifico che: nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v.,Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018). La tesi che il confine tra le proprietà fosse certo è smentit a platealmente dall’accoglimento della domanda e dalla rideterminazione del confine rispetto allo sconfinamento del ricorrente. L’ultrapetizione rispetto alla servitù di passaggio è insussistente sulla scorta della piana lettura della sentenza dove si afferma che tale domanda non è stata proposta: nella specie , infatti,non è stata chiesta la cessazione di turbative o molestie da parte del proprietario rispetto alla condotta del ricorrente, quanto piuttosto la determinazione del confine il cui corretto ripristino, come evidenziato dalla Corte d’Appello, ha comportato come naturale conseguenza l’eliminazione della rete apposta sul suolo Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 risultato appartenente all’originario attore e il ripristino di fatto del passaggiosenza alcuna pronuncia sul diritto di servitù di passaggio . 5. In definitiva, i l ricorso va rigettato , con conseguente condanna del ricorrente, risultatosoccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrent i , liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore delle parti vittoriose,dichiaratosi antistatario. 6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della Cassa delle ammende (quantificata sempre in dispositivo). 7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento,in favore dei controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensie in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa Ric. 2020n. 20950sez. S2 - ud. 23 / 1 0/202 4 nella misura e sulle voci come per legge,con distrazione in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario. Condanna, altresì , il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 , terzo e quarto comma, c .p.c. , al pagamento, in favore de gli stessi controricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza d