CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11943-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2019n. 11943sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4885/2018 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 1 2 . 10 .200 5 la società Piano dell’[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Sant’Angelo de’ Lombardi, invocando la loro condanna al risarcimento del danno derivante dall’occupazione abusivadi un terreno, realizzata per ampliare, senza autorizzazione, una stradina interpoderale. Con sentenza n. 292/2013 il Tribunale rigettava la domanda, condannando l’attrice alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 4885 /20 18, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame proposto da ll’odierna ricorrenteavverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi adue motivi . Resistono con separaticontroricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo e il secondo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonché l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dai documenti afferenti al giudizio Ric. 2019n. 11943sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 3 - penale concernente i fatti oggetto della domanda ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta con cui lo stesso si era concluso, per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’impugnazione sul presupposto che l’odierna ricorrente non aveva censurato specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza di prime cure. I motivi sono fondati. L’approccio seguito dalla Corte territoriale è erroneo, non essendo richiesto all’appellante di contestare specificamente tutti gli argomenti indicati dal giudice di prime cure. È infatti sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del gravame, che sia criticata la ricostruzione in fatto e/o in diritto del primo giudice, cosa che, nel caso di specie, dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge. L’odierno ricorrente, infatti, aveva censurato la decisione di prime cure, sotto i profili del ragionamento seguito dal Tribunale, della valutazione delle risultanze istruttorie, dell’efficacia attribuita al giudicato penale dedotto a sostegno della domanda che era stata proposta in prime cure e della qualificazione della stradina esistente in loco. La statuizione di inammissibilità dell’appello, adottata dalla Corte partenopea, è dunque errata, dovendosi, al riguardo, confermare il principio secondo cui “ Nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium– la cognizio ne del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di Ric. 2019n. 11943sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 4 - impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1 , n. 18932 del27/09/2016, Rv. 641832 ; conf. Cass. S ez. 3 , n. 9244 del 18/04/2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1 , n. 21566 del18/09/2017, Rv.645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18307 del 18 /0 9 / 2015 , Rv.636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 25218 del 29 / 11 / 2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf. Cass. Sez. 1 , n. 2814 del 12/02/2016 , Rv. 638551). Ric. 2019n. 11943sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 5 - Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.U, n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6 - 3 , n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez. U , n. 36481 de l 13/12/2022, Rv.666375). In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, perché esamini l’appello nel merito. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizi