CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2018 della Corte di appello di Cagliari. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 09/10/2017 del Giudice per l'udienza preliminare di Cagliari, che condannava, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per detenzione a fine di spaccio e cessione di stupefacente di tipo cocaina, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, disponendo altresì la confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. n. 306/1992, della somma di 17.735 euro rinvenuta in possesso dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990; lamenta in particolare il ricorrente che la corte di appello di Cagliari non ha tenuto in debita considerazione, da un lato, il fatto che gli episodi che vedono coinvolto il Feboli sarebbero tutti relativi allo spaccio di modica quantità di stupefacente, circostanza confermata anche all'atto dell'arresto allorchè lo stesso venne trovato in possesso di soli 6,6 grammi di cocaina; dall'altro, che lo stesso Feboli operava di fatto alle dipendenza di altro soggetto, tale Giuseppe, e che tale profilo subordinato lo avrebbe relegato al ruolo di piccolo spacciatore; 2.2. col secondo motivo, lamenta la contraddittorietà e la mancanza della motivazione .in ordine alle capacità economiche del ricorrente, non avendo il giudice di appello valorizzato le allegazioni difensive da cui si sarebbe desunta la provenienza delle somme in sequestro da risarcimenti assicurativi, attività professionale propria e soprattutto dal costante contributo economico fornito dalla nonna, defunta, al ricorrente; 2.3. con il terzo motivo chiedeva, da ultimo, la rideterminazione della pena detentiva per effetto della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 laddove prevede una pena edittale minima di anni otto anziché di anni sei. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, compendiandosi nella riproduzione pedissequa delle medesime doglianze già articolate con l'atto di appello, adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata. Gli elementi meramente fattuali prospettati dal ricorrente, nel tentativo di fornire una lettura alternativa del compendio probatorio passato in rassegna dai giudici distrettuali (operazione di per sé concettualmente preclusa in sede di legittimità), non scalfiscono peraltro il tessuto motivazionale della pronuncia oggetto di censura, improntato a rigorosa coerenza e stringente linearità. Va preliminarmente osservato come nella valutazione della sussistenza del fatto previsto dal comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90 occorre non incorrere nell'errore logico, che determinerebbe una inversione della prospettiva dell'indagine, di verificare se il fatto constato all'imputato sia «grave», ma al contrario di verificare se, in concreto, esso sia «lieve». Sotto tale profilo (come chiarito, da ultimo, da Sez. 3, n. 3338 del 10/01/2022, Yaccoubi, non massimata), «la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911)». Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 — dep. 2018, Murolo, Rv. 274076). La prima sentenza citata ha precisato che ai fini del riconoscimento o meno dell'ipotesi della lieve entità, occorre una complessiva e concomitante valutazione di tutti i parametri delineati dalla norma, fermo restando che possono ricorrere situazioni in cui uno dei parametri di per sé assuma una tale rilevanza, che finisca per connotare in modo decisivo la condotta, così da renderla irriducibile alla qualificazione in termini di lieve entità. Ciò può valere soprattutto con riguardo al dato quali-quantitativo, in presenza di condotte aventi ad oggetto detenzione o cessione di quantitativi rilevanti, valutati anche alla luce del principio attivo, a prescindere dal riferimento a specifiche modalità o circostanze dell'azione. In sostanza, il dato quantitativo non appare derimente, potendosi la «non lieve entità» del fatto ricavare dagli altri parametri indicati dalla norma, ossia i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione. Nel caso concreto, sia il giudice di prima curi che la Corte territoriale hanno motivato, in modo preciso, logico e non contraddittorio, in ordine alla presenza di tutti quegli indici che consentono di escludere il fatto di lieve entità e alla loro efficacia assorbente rispetto al dato meramente quantitativo (pag. 12: «la difesa peraltro non coglie che l'eventuale derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90 non può comunque derivare dall'analisi quanti-qualitativa della cocaina sequestrata: già la sentenza appellata riconosce che questa in realtà, era in quantità non certo rilevante»), da un lato confutando la pretesa difensiva secondo cui il sequestro di una modica quantità all'atto dell'arresto dell'imputato sarebbe indicativo della presenza di una pluralità di cessioni, tutte di lieve entità (pag. 12 sentenza di appello: «E' su questa protratta e intensa attività di spaccio e non tanto sui pochi grammi di cocaina sequestrati che deve incentrarsi la valutazione circa l'entità lieve o meno del fatto»), dall'altro puntando il fuoco della motivazione sulla costante disponibilità dell'imputato a fornire stupefacente a qualsiasi ora del giorno e della notte (pag. 13 sentenza di appello: «a fronte di un'attività di spaccio così intensa e multiforme, indicativa, secondo il condivisibile parametro giurisprudenziale citato dal GUP, della "comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente", pare di scarso rilievo che talvolta la droga venduta potesse risultare di qualità scadente. Si deve concordare pertanto con la sentenza appellata nel senso che non ricorrono i presupposti per qualificare il fatto come di lieve entità»). Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile per genericità. 2. il secondo motivo è parimenti inammissibile. Anche in questo caso il motivo di ricorso appare meramente ripetitivo delle doglianze già sviluppate con l'atto di appello e respinte dalla Corte territoriale con motivazione chiara, non manifestamente illogica o contraddittoria. A pagina 13 della sentenza impugnata, la Corte distrettuale motiva in modo chiaro, e pienamente conforme alla pronuncia del giudice dell'udienza preliminare di Cagliari, in ordine alla completa inattendibilità della ricostruzione alternativa fornita dall'imputato (peraltro a distanza di tempo dall'interrogatorio di garanzia) circa la provenienza della cospicua somma di denaro contante rinvenuta all'interno della sua abitazione suddivisa in mazzette, e ciò sia in riferimento alla provenienza della somma da una pratica assicurativa (il presunto risarcimento per un sinistro stradale «risaliva a ben sei anni prima ed era stato di 3.750 euro e non 6.000»), sia in ordine alle presunte elargizioni da parte della nonna, [OSCURATO:PERSONA] («la signora Cherchi morì il 14.08.2015, ossia un anno e cinque mesi prima del sequestro»), sia in ordine alla deposizione di tale [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la nonna, pensionata, avrebbe aiutato il nipote con un contributo mensile di 400 euro, che l'imputato avrebbe accumulato nella sua abitazione senza spendere nulla (rammentando l'inverosimiglianza dell'aver taciuto in sede di interrogatorio un elemento di siffatta importanza; v. pag. 14: «si tratta di una circostanza così rilevante che l'imputato non l'avrebbe certamente celata o dimenticata»). Chiosa, la Corte di appello, da un lato evidenziando l'assenza di attività lavorativa dell'imputato, con l'eccezione di esigue somme ricevute anni prima per la sua attività di calciatore (pag. 12: «egli era disoccupato e solo fino a due anni prima dell'arresto aveva avuto modesti introiti dall'attività di calciatore. In seguito, come si è visto, la sua esclusiva e frenetica attività fu quella di spacciatore di droga») e dall'altro ritenendo (pag. 14) «inspiegabile il motivo della custodia domestica di una somma così rilevante, senza versarla in un conto bancario o postale o investirla in prodotti assicurativi, modalità di gestione delle entrate e dei risparmi che peraltro (come accertato dalla polizia giudiziaria) non erano ignote ed anzi erano utilizzate da altri membri della famiglia». Anche tale secondo motivo appare pertanto generico. 3. La richiesta di rideterminazione della pena detentiva irrogata va, al contrario accolta. Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 laddove prevede una pena edittale minima di anni otto anziché di anni sei. La pronuncia impugnata ha quantificato la .pena partendo dalla pena base dichiarata illegittima del giudice delle leggi. Non sussistono i presupposti per rideterminare in questa sede la pena inflitta ai sensi dell'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen., non ricorrendo tutti i presupposti stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 3464 del 30/11/2017 (dep. 2018), Matrone, secondo cui «la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto». Non può infatti escludersi che il giudice di merito, in presenza di un minimo edittale diverso, possa usare i propri poteri discrezionali per commisurare la pena al fatto in modo differente rispetto al precedente giudizio; altrettanto dicasi per gli aumenti da operare in continuazione sulla pena base. Ciò che preclude alla Corte la possibilità di determinare autonomamente la quantità di pena detentiva da infliggere. Ne consegue l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuo