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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36484/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11299/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore , e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – Cartella pagamento Irpef – Indicazione delle modalità di calcolo degli interessi -avverso la sentenza n. 2337 / 26 / 20 20 emessa dalla C TR Lombard ia il 16/10/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia avverso la cartella di pagamento per imposta Irpef e addizionale regionale relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo conforme a legge la notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento a mezzo di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente ad opera dell’ente di riscossione.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lombardia accoglieva il gravame, ritenendo, da un lato, che nell’unica raccomandata con la quale la contribuente era stata informata del deposito della busta sigillata presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c., non era stato indicato a quale dei due avvisi di ricevimento si riferisse l’incombente e, dall’altro, la cartella di pagamento, facendo riferimento solo alla normativa in vigore e alla misura percentuale, non poneva la contribuente nelle condizioni di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR rilevato che l’Ufficio aveva prodotto in giudizio la spedizione di raccomandata contenente gli avvisi informativi relativamente ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati.1.1.

Il motivo è fondato.

Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, con riguardo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora gli atti da notificare siano più di uno, è richiesta - pena, in difetto, la nullità della notificazione medesima - la spedizione, da pa rte dell'ufficiale giudiziario, in relazione a tutti gli atti, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell'unico destinatario ciascuno degli atti suddetti, o, quanto meno, è richiesta la specificazione, nell'eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso era relativo, con le indicazioni ex art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 12/05/1998; Sez. 5, Sentenza n. 6218 del 16/03/2007, proprio in una fattispecie in tema di notificazione di avvisi di accertamento tributario; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 13358 del 10/06/2009).

Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti, in osservanza del principio di autosufficienza, hanno trascritto, oltre che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., i due avvisi informativi dell’avvenuta notificazione (documenti prodotti sin dal primo grado di giudizio), dai quali si evince che l’agente notificatore aveva trasmesso alla parte contribuente l’avviso informativo della notificazione sia dell’avviso di accertamento n.

T9H01C100972-2011 che dell’avviso di accertamento n.

T9H01C100975-2011.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sulla questione di cui al primo motivo si era già pronunciato, in termini favorevoli all’Ufficio, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale ordinario di Brescia in sede di giudizio per querela di falso proposta dalla Panova.

2.1. Il motivo resta assorbito nel precedente.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 25 e 30 dPR n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che alcuna disposizione normativa prescrive l’indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi e che, in ogni caso, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente, sicchè è conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.

3.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

In termini generali, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi (Cass. ord. n. 15554/17, 10481/18, 24993/16, 4516/12, 8651/09).

Tuttavia, questa Corte ha affermato il principio secondo cui (cfr., fra le tante, Sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014) "In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere í presupposti della pretesa” (negli stessi termini, cfr. Sez. 5 , n. 21804 del 20/09/2017), “anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016).

Pertanto, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica (Sez. 5, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 8508 del 27/03/2019).

La CTR ha del tutto omesso di verificare se l’Ufficio avesse proceduto alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione oppure rettificando i risultati della dichiarazione e, quindi, esercitando una vera e propria potestà impositiva.

Senza tralasciare che, come hanno definitivamente chiarito Sez.

U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantumdel debito di imposta e gli interessi relativi al tributo (nel cado di specie, i due avvisi di accertamento), è congruamente motivata- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

4. Il ricorso va, pertanto, accoltocon riferimento al primo e al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnatae rinvio della causa, anche per le spesedel presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11299/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore , e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – Cartella pagamento Irpef – Indicazione delle modalità di calcolo degli interessi -avverso la sentenza n. 2337 / 26 / 20 20 emessa dalla C TR Lombard ia il 16/10/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia avverso la cartella di pagamento per imposta Irpef e addizionale regionale relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo conforme a legge la notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento a mezzo di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente ad opera dell’ente di riscossione. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lombardia accoglieva il gravame, ritenendo, da un lato, che nell’unica raccomandata con la quale la contribuente era stata informata del deposito della busta sigillata presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c., non era stato indicato a quale dei due avvisi di ricevimento si riferisse l’incombente e, dall’altro, la cartella di pagamento, facendo riferimento solo alla normativa in vigore e alla misura percentuale, non poneva la contribuente nelle condizioni di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR rilevato che l’Ufficio aveva prodotto in giudizio la spedizione di raccomandata contenente gli avvisi informativi relativamente ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati.1.1. Il motivo è fondato. Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, con riguardo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora gli atti da notificare siano più di uno, è richiesta - pena, in difetto, la nullità della notificazione medesima - la spedizione, da pa rte dell'ufficiale giudiziario, in relazione a tutti gli atti, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell'unico destinatario ciascuno degli atti suddetti, o, quanto meno, è richiesta la specificazione, nell'eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso era relativo, con le indicazioni ex art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 12/05/1998; Sez. 5, Sentenza n. 6218 del 16/03/2007, proprio in una fattispecie in tema di notificazione di avvisi di accertamento tributario; conf. Sez. 5, Sentenza n. 13358 del 10/06/2009). Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti, in osservanza del principio di autosufficienza, hanno trascritto, oltre che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., i due avvisi informativi dell’avvenuta notificazione (documenti prodotti sin dal primo grado di giudizio), dai quali si evince che l’agente notificatore aveva trasmesso alla parte contribuente l’avviso informativo della notificazione sia dell’avviso di accertamento n. T9H01C100972-2011 che dell’avviso di accertamento n. T9H01C100975-2011. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sulla questione di cui al primo motivo si era già pronunciato, in termini favorevoli all’Ufficio, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale ordinario di Brescia in sede di giudizio per querela di falso proposta dalla Panova. 2.1. Il motivo resta assorbito nel precedente. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 25 e 30 dPR n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che alcuna disposizione normativa prescrive l’indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi e che, in ogni caso, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente, sicchè è conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. 3.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. In termini generali, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi (Cass. ord. n. 15554/17, 10481/18, 24993/16, 4516/12, 8651/09). Tuttavia, questa Corte ha affermato il principio secondo cui (cfr., fra le tante, Sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014) "In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere í presupposti della pretesa” (negli stessi termini, cfr. Sez. 5 , n. 21804 del 20/09/2017), “anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016). Pertanto, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica (Sez. 5, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 8508 del 27/03/2019). La CTR ha del tutto omesso di verificare se l’Ufficio avesse proceduto alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione oppure rettificando i risultati della dichiarazione e, quindi, esercitando una vera e propria potestà impositiva. Senza tralasciare che, come hanno definitivamente chiarito Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantumdel debito di imposta e gli interessi relativi al tributo (nel cado di specie, i due avvisi di accertamento), è congruamente motivata- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. 4. Il ricorso va, pertanto, accoltocon riferimento al primo e al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnatae rinvio della causa, anche per le spesedel presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di
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