CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05483/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 732/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36290/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Premesso che essi si dirigono avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599- bis cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano genericamente proposti per il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla loro penale responsabilità; Ritenuto, tuttavia, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato sulla pena, non deve motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., o su profili [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5483/2025 Roma, lì, 10/02/2025 comunque diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); Rilevato che il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] verte sulla mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in luogo della pena detentiva ridotta oggetto dell’accordo con il pubblico ministero e recepita dal giudice; Ritenuto che tale prospettazione configura un non consentito tentativo di rimettere in discussione il concordato; che, d’altra parte, il giudice, in detta sede, non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 01); Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]