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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 25118/2026

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nsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 17890/2024Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 25118/2026Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione delData pubblicazione 08/09/2026controricorrente.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 7settembre 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 17890/2024Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 25118/2026Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione delData pubblicazione 08/09/2026controricorrente. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 7settembre 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris