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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21195/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza con sentenza in data 8 luglio 2021 dichiarava inammissibile perché tardivamente proposto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 9 luglio 2020, che aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 56, 81, 629, comma 2 cod. pen.), 2) (artt. 81, 614, 61, n. 2 cod. pen.) e 4) (art.582 cod. pen.).

Proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. per aver erroneamente dichiarato la tardività dell'appello sulla scorta di una errata valutazione dei termini di deposito.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovan [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza con sentenza in data 8 luglio 2021 dichiarava inammissibile perché tardivamente proposto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 9 luglio 2020, che aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 56, 81, 629, comma 2 cod. pen.), 2) (artt. 81, 614, 61, n. 2 cod. pen.) e 4) (art.582 cod. pen.). Proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. per aver erroneamente dichiarato la tardività dell'appello sulla scorta di una errata valutazione dei termini di deposito. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovan [OSCURATO:PERSONA]
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